Legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59 - Testo storico

Legge regionale n. 59 del 01 12 1986

Bollettino ufficiale 19 12 1986 n. 16, 1° S.S. al n. 30 del 17 12 1986

Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta.

TITOLO I

(Organo regionale competente)

Art. 1

(Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci)

1. L'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali sovraintende alla disciplina e all'organizzazione della professione di maestro di sci e all'esercizio delle scuole di sci e cura il coordinamento tra l'Associazione valdostana maestri di sci, di cui al successivo articolo 27, e gli organi preposti alle diverse funzioni previste dalla presente legge.

TITOLO II

(Maestri di sci)

Art. 2

(Definizione di maestro di sci)

1. Il maestro di sci è operatore turistico ed ha il compito di avvicinare lo sciatore all'ambiente alpino, nel rispetto dei suoi valori naturali e morali.

2. Insegna all'allievo l'esercizio dello sport dello sci nelle varie discipline alpine e nordiche.

3. Accompagna l'allievo, munito di sci, su pendii e percorsi sciabili, anche di neve perenne e anche se non serviti da impianti di risalita, sempre che per l'esercizio della sua opera non sia necessario l'uso di attrezzature alpinistiche.

4. Le società locali di guide e le scuole di sci stabiliscono per ciascuna zona, d'intesa fra loro, quali percorsi possono essere compiuti da maestri di sci senza l'assistenza di una guida e quale attività sciistica può essere svolta dalle guide alpine.

5. In mancanza di accordo o di organismo competente per zone decide l'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, sentiti l'Associazione valdostana maestri di sci e l'organismo regionale rappresentativo delle guide alpine di alta montagna.

6. Tali decisioni vincolano anche i professionisti provenienti da altre zone con i loro clienti.

Art. 3

(Deontologia professionale)

1. Il maestro di sci ha l'obbligo di mantenere con i propri clienti e con gli estranei un comportamento consono alla dignità della professione.

2. Deve fornire all'allievo l'istruzione necessaria ad affrontare le difficoltà dello sport dello sci.

3. Sulle piste e sugli impianti di risalita deve rispettare e fare rispettare ai propri allievi i regolamenti sull'uso degli impianti di risalita e le normali regole di sicurezza.

4. Qualora richiesto, nell'ambito della stazione in cui esercita la professione, deve adoperarsi e collaborare alle operazioni di soccorso di chiunque si trovi in difficoltà.

Art. 4

(Autorizzazione all'esercizio stabile della professione di maestro di sci in Valle d'Aosta)

1. Nella regione Valle d'Aosta l'esercizio stabile della professione di maestro di sci, di cui all'articolo 123 del tu 18 giugno 1931, n. 773, all'art. 238 del rd 6 maggio 1940, n. 635, alla legge 1o dicembre 1971, n. 1051, al DPR 24 luglio 1977, n. 616, alla legge 17 maggio 1983, n. 217, è subordinato ad autorizzazione a norma della presente legge.

2. Si considera esercizio stabile della professione, ai fini del presente articolo l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora nella regione Valle d'Aosta, ovvero che eserciti la propria attività nell'ambito di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell'articolo 20.

3. La licenza di cui al comma precedente è concessa, per i cittadini residenti in Valle d'Aosta, dal comune di residenza del richiedente.

4. Per i cittadini residenti in altre regioni o all'estero la licenza di cui al primo comma è concessa dal comune nel quale essi intendono esercitare la loro attività.

5. Il comune interessato, all'atto del rilascio della licenza di cui ai commi precedenti, deve comunicare tempestivamente all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali e all'Associazione valdostana maestri di sci l'avvenuto rilascio.

Art. 5

(Esercizio occasionale della professione di maestro di sci in Valle d'Aosta)

1. I maestri di sci cittadini italiani, in possesso del titolo di maestro di sci e di regolare licenza per l'insegnamento, conseguiti nel luogo di residenza o in quello nel quale esercitano in modo stabile la loro professione, nonché gli stranieri analogamente qualificati nel paese di origine, qualora siano in visita in Valle d'Aosta con i loro clienti, possono insegnare a questi ultimi ed accompagnarli, segnalando preventivamente la propria presenza alla locale scuola di sci; tale attività non deve peraltro eccedere i 15 giorni nell'arco della medesima stagione.

2. L'esercizio effettivo della professione di maestro di sci protratto a tempo indeterminato e la ricerca di clienti in Valle d'Aosta sono comunque subordinati al possesso della licenza di cui all'articolo 6.

3. L'esercizio occasionale di cui al primo comma del presente articolo è subordinato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 13 - 14 - 24 - 25 e 26.

Art. 6

(Licenza per l'insegnamento dello sci)

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato al possesso della licenza per l'insegnamento, rilasciata dal sindaco del comune di residenza.

2. La licenza per l'insegnamento viene rilasciata a chi è in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure essere cittadino di uno Stato aderente alla CEE (fatta salva la condizione di reciprocità ), oppure essere in possesso di permesso di soggiorno e nulla osta a lavorare in Italia, ai sensi delle leggi dello Stato e degli accordi internazionali vigenti;

b) risiedere nel comune al cui sindaco si intende chiedere il rilascio della licenza, salvo l'ipotesi di cui al quarta comma dell'articolo 4;

c) avere raggiunto la maggiore età;

d) essere iscritto nell'elenco regionale professionale dei maestri di sci, di cui all'articolo 16;

e) essere fisicamente idonei all'esercizio dello sport dello sci; tale idoneità deve essere comprovata da un apposito certificato rilasciato, in data non anteriore a quattro mesi, da un medico dipendente dall'Unità sanitaria locale regionale;

f) non essere nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11 e 123 del TULPS - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 7

(Procedure per il rilascio delle licenze)

1. Le domande per il rilascio della licenza di cui all'articolo 6 devono essere inoltrate al comune competente a norma della presente legge.

2. Il comune rilascia la licenza entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. 3. Contro il diniego del rilascio della licenza, che deve essere motivato, è ammesso ricorso entro trenta giorni alla Giunta regionale, che decide entro i successivi novanta giorni.

4. Il silenzio dell'amministrazione comunale, protratto per oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di rilascio della licenza, equivale a diniego della stessa ai fini di cui al comma precedente.

5. Analogamente il silenzio dell'amministrazione regionale, protratto oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, equivale a rigetto del ricorso stesso ai fini degli ulteriori gravami esperibili dall'interessato.

Art. 8

(Revoca della licenza)

1. La licenza per l'insegnamento dello sport dello sci deve essere revocata d'ufficio dall'autorità che l'ha rilasciata, qualora venga a mancare uno dei requisiti necessari per il rilascio.

Art. 9

(Documento di riconoscimento)

1. Il sindaco, all'atto del rilascio della licenza, consegna al richiedente un documento di riconoscimento, su modelli predisposti dall'Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte del comune stesso.

2. In sede di vidimazione si accerta la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b), ed f), del secondo comma dell'articolo 6; la sussistenza del requisito di cui alla lettera e) del medesimo comma, deve essere comprovata, ai fini della vidimazione del documento di riconoscimento da apposito certificato medico di data non anteriore a cinque anni.

3. Per ottenere la vidimazione annuale del documento di riconoscimento, che equivale a rinnovo della licenza per l'insegnamento dello sport dello sci, i maestri di sci devono aver frequentato i corsi di aggiornamento obbligatori a norma dell'articolo 12.

Art. 10

(Categorie di maestri)

1. I maestri di sci, autorizzati all'insegnamento dello sport dello sci, sono suddivisi in:

1) maestri di sci di discipline alpine;

2) maestri di sci di discipline nordiche;

3) istruttori tecnici regionali.

2. Il certificato di idoneità tecnica, rilasciato dall'Associazione valdostana maestri di sci, a chi supera gli esami prescritti, e la licenza comunale indicano la disciplina per la quale sono validi.

3. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le discipline per le quali sono autorizzati.

4. L'autorizzazione, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l'insegnamento delle discipline alpine e di quelle nordiche.

5. Gli istruttori tecnici regionali svolgono compiti di istruzione nella materie tecniche in occasione dei corsi di formazione e aggiornamento dei maestri di sci; per le stesse materie essi sono chiamati a far parte delle relative commissioni d'esame; vale anche per essi la distinzione tra discipline alpine e nordiche.

Art. 11

(Assegnazione alle categorie)

1. Per l'assegnazione alle categorie di maestro di sci di discipline alpine o maestro di sci di discipline nordiche nonché di istruttore tecnico regionale sono richiesti il superamento della preselezione, la frequenza degli appositi corsi regionali, organizzati a norma della lettera a), del secondo comma dell'articolo 28, e il superamento dei relativi esami.

2. I candidati residenti in Valle d'Aosta non possono partecipare a preselezioni, corsi di formazione ed esami, nelle discipline alpine e nordiche, organizzati da altre regioni o da organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge diversi dall'Associazione valdostana maestri di sci.

Art. 12

(Corsi di aggiornamento)

1. L'Associazione valdostana maestri di sci, per conto e d'intesa con l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, indice e organizza i corsi di aggiornamento per i maestri di sci di entrambe le discipline, durante i quali vengono fornite le nozioni necessarie ad adeguare l'insegnamento dello sport dello sci ai progressi della tecnica. La durata dei corsi di aggiornamento è stabilita di volta in volta dall'Associazione valdostana maestri di sci, in relazione alle esigenze tecniche di insegnamento.

2. I maestri di sci di ciascuna disciplina sono tenuti a frequenare, almeno una volta ogni tre anni, uno dei corsi di aggiornamento organizzati a norma del presente articolo.

3. Nel caso di impossibilità di frequentare uno dei corsi entro il termine del triennio, per causa di forza maggiore riconosciuta dall'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, il maestro di sci deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo. In tale ipotesi la validità della licenza è prorogata per un periodo massimo di un anno.

4. I maestri di età superiore ad anni 60 sono esonerati dall'obbligo dell'aggiornamento.

5. I maestri di sci provenienti da altre regioni o da altri Stati, come precisato alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 6, che intendano esercitare stabilmente la professione in Valle d'Aosta, sono tenuti a frequentare il primo corso di formazione successivo al conseguimento della licenza per l'insegnamento dello sci nella regione.

Art. 13

(Svolgimento dell'attività professionale)

1. I maestri di sci di discipline alpine e i maestri di sci di discipline nordiche possono organizzare la loro attività costituendosi in scuola di sci, ai sensi dell'articolo 18 e seguenti.

2. È consentito svolgere attività professionale anche al di fuori delle scuole, sempre che l'offerta delle proprie prestazioni professionali non venga organizzata con altri maestri e che non ci si avvalga comunque della collaborazione, anche occasionale, di altri maestri.

3. I maestri che svolgono la loro attività al di fuori delle scuole devono comunicare all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali la zona in cui intendono esercitare abitualmente la propria professione.

Art. 14

(Lezioni collettive)

1. Si considerano lezioni collettive quelle che riuniscono più di quattro allievi.

2. La lezione collettiva non può riunire più di otto allievi; è consentito fino a dodici allievi nel solo caso in cui la lezione collettiva sia organizzata nell'ambito di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell'articolo 20 e previo specifico accertamento delle omogeneità del livello degli allievi, compiuto dal direttore della scuola di sci.

3. L'assegnazione degli allievi di ogni classe di lezione collettiva deve comunque tenere conto dell'esigenza di consentire un efficace insegnamento dello sport dello sci.

4. Il maestro di sci su richiesta degli interessati e con l'autorizzazione del direttore della propria scuola può fungere da accompagnatore di sciatori facenti parte di gruppi organizzati. In tal caso, il direttore della scuola stabilisce, in rapporto all'itinerario, il numero di sciatori ammissibile, con il limite massimo inderogabile di 16 persone.

TITOLO III

(Elenco regionale professionale)

Art. 15

(Istituzione dell'elenco regionale professionale)

1. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali l'elenco regionale professionale dei maestri di sci della Valle d'Aosta, al quale sono iscritti tutti i titolari di idoneità tecnica all'insegnamento dello sci, con le rispettive qualifiche (maestro di sci, istruttore tecnico di discipline alpine e/ o nordiche).

2. Per i casi di cui al quarto comma dell'art. 4 l'iscrizione avviene in una apposita sezione separata dell'elenco regionale professionale.

3. L'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali conserva l'elenco regionale professionale dei maestri di sci e ne cura l'aggiornamento a mezzo di opportune comunicazioni da parte dei comuni e dell'Associazione valdostana maestri di sci di cui all'articolo 27.

Art. 16

(Iscrizione nell'elenco regionale professionale)

1. Sono iscritti nell'elenco regionale professionale dei maestri di sci tutti coloro che rivolgono apposita domanda all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, essendo in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano oppure di uno Stato aderente alla CEE, oppure cittadino di altro Stato estero autorizzato a risiedere e a lavorare in Italia secondo gli accordi internazionali vigenti;

b) essere residente ed esercitare stabilmente la professione di maestro di sci in Valle d'Aosta, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 15;

c) aver frequentato la scuola dell'obbligo e superato l'esame finale; se stranieri possedere un titolo equipollente;

d) aver conseguito l'idoneità all'insegnamento dello sport dello sci di cui all'articolo 28 e frequentato i corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 12;

e) non aver subito condanne penali ostative al rilascio della licenza di PS (TULPS Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - articoli 11 e 123);

f) dimostrare di aver conoscenza delle lingue italiane e francese, mediante il superamento di apposito esame organizzato annualmente dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali; per coloro che esercitano la professione nella comunità montana " Alta valle del Lys " la lingua francese può essere sostituita dalla lingua tedesca, a scelta del candidato;

Art. 17

(Cancellazione dall'elenco regionale professionale)

1. La perdita di uno dei requisiti previsti dall'articolo 6 comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco regionale professionale dei maestri di sci.

TITOLO IV

(Scuola di sci)

Art. 18

(Compiti della scuola di sci)

1. La scuola di sci organizza il lavoro dei maestri di sci secondo le esigenze della località in cui svolge i suoi compiti.

2. La scuola di sci collabora con gli organismi turistici e con gli enti comunali e regionale all'organizzazione delle manifestazioni sportive e alla promozione turistica della stazione.

Art. 19

(Componenti della scuola di sci)

1. Possono fare parte di una scuola di sci i maestri iscritti nell'elenco regionale professionale muniti della licenza per l'insegnamento della disciplina dello sport dello sci ai sensi dell'articolo 6, e all'Associazione valdostana maestri di sci.

Art. 20

(Autorizzazione all'apertura di una scuola di sci)

1. L'apertura di una scuola di sci in Valle d'Aosta è subordinata al rilascio di autorizzazione dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, sentito il parere dell'Associazione valdostana maestri di sci; l'autorizzazione è concessa con decreto e scade il 30 settembre di ogni anno.

2. L'autorizzazione è concessa allorché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la scuola abbia un organico di almeno 10 maestri effettivi, con ciò intendendosi quelli che esercitano stabilmente la professione nell'ambito della scuola medesima; nel caso di scuola di sci di sole discipline nordiche l'organico minimo di cui alla presente lettera è ridotto a 5 unità; può essere autorizzata l'apertura di una scuola di sci con un numero di maestri inferiore a quello sopra previsto nei comuni o nelle stazioni di soggiorno e turismo in cui risiedono meno di 10 maestri di sci esercenti la professione;

b) che la scuola sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva e che disponga di sede propria;

c) che nella località esistano idonei impianti di risalita e l'effettiva disponibilità di un bacino sciabile; per le scuole di sci nordico la possibilità di tracciare due anelli innevati di almeno 3 Km. ciascuno, di diversa difficoltà;

d) che la scuola abbia uno statuto deliberato dall'assemblea dei maestri di sci effettivi che ne fanno parte, a maggioranza degli stessi e approvato ai sensi del sesto comma dell'art. 23;

e) che la direzione della scuola sia affidata a un maestro effettivo di discipline alpine o a un maestro di discipline nordiche; nel caso di scuola mista (sci alpino e nordico) dovrà essere altresì nominato un responsabile tecnico del settore al quale non appartiene il direttore;

f) che la scuola sia coperta da una polizza assicurativa contro la responsabilità civile della scuola stessa e dei suoi addetti.

3. Oltre ai maestri effettivi, le scuole di sci possono avvalersi dell'opera di maestri saltuari, con ciò intendendosi maestri in possesso della licenza di cui all'articolo 6, ma non impegnati a prestare la loro attività per l'intero periodo di esercizio della scuola.

Art. 21

(Procedura per l'autorizzazione)

1. Le domande per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci, di cui all'articolo 20, devono essere inoltrate all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali dall'Associazione valdostana maestri di sci, munite di un suo parere e corredate di:

a) nome del direttore e del responsabile tecnico del settore al quale non appartiene il direttore, nel caso di scuola mista (discipline alpine e nordiche), sede legale e sede operativa della scuola. È possibile, senza ulteriore autorizzazione, nel caso di notevole distanza tra i punti di partenza degli impianti di risalita, istituire sedi separate di una stessa scuola; nella domanda dovranno essere precisate anche tali sedi secondarie;

b) elenco dei maestri effettivi e saltuari con specificazione della categoria di appartenenza;

c) statuto della scuola deliberato a norma del punto d) del secondo comma dell'articolo 20.

2. L'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Contro il diniego dell'autorizzazione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso entro trenta giorni alla Giunta regionale, che decide entro i successivi novanta giorni.

4. Il silenzio dell'Assessore regionale, protratto per oltre trenta giorni dalla data della presentazione della domanda, equivale a diniego dell'autorizzazione ai fini di cui al comma precedente.

5. Analogamente il silenzio dell'amministrazione regionale, protratto oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, equivale a rigetto del ricorso stesso ai fini degli ulteriori gravami esperibili dall'interessato.

Art. 22

(Revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione regionale di cui all'articolo 20 può essere revocata in ogni tempo con decreto motivato dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, allorché venga a mancare uno dei requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 20, ovvero si verifichino gravi e ripetute violazioni delle norme della presente legge o dello statuto o regolamento della scuola.

2. Contro la revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso nei termini di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 21.

Art. 23

(Statuto della scuola di sci)

1. La scuola di sci deve svolgere i suoi programmi d'insegnamento in modo conforme alle direttive dell'Associazione valdostana maestri di sci.

2. La scuola deve essere retta da un direttore, secondo le norme di uno statuto approvato a maggioranza dei suoi componenti effettivi.

3. Lo statuto deve essere conforme allo statuto e al regolamento dell'Associazione valdostana maestri di sci, ai criteri dettati dalle leggi regionali in materia di maestri e scuole di sci, nonché ai principi costituzionali e all'ordinamento della Repubblica Italiana.

4. Lo statuto della scuola deve prevedere che il direttore sia il responsabile sotto il profilo tecnico e disciplinare dell'attività e che a esso spetti in particolare la distribuzione del lavoro e la formazione delle classi per le lezioni collettive, secondo i criteri stabiliti dallo statuto medesimo.

5. Lo statuto della scuola deve altresì prevedere criteri per la equa ripartizione dei compensi, tenendo conto delle reali prestazioni professionali di ogni singolo maestro.

6. Lo statuto deve essere approvato dall'Associazione valdostana maestri di sci e vistato dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

TITOLO V

(Norme generali)

Art. 24

(Tariffe professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri e delle scuole di sci in Valle d'Aosta sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, su proposta dell'Associazione valdostana maestri di sci, e sono vincolanti per tutti i maestri di sci esercenti in Valle d'Aosta e per tutte le scuole funzionanti nella regione.

Art. 25

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci è demandata, per la rispettiva competenza, agli organi comunali, all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali e all'Associazione valdostana maestri di sci, la quale la esercita mediante un ispettore scelto tra i maestri di sci aventi un minimo di 10 anni di esercizio della professione, nominato annualmente dall'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, su proposta dell'Associazione stessa.

Art. 26

(Sanzioni)

1. Salvo che il caso non costituisca reato, la trasgressione alle norme della presente legge, contestata secondo le leggi vigenti, deve essere segnalata dagli organi addetti alla vigilanza all'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali ed è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari nel minimo al provento di quattro ore di lezione e nel massimo di cinquanta ore, secondo la tariffa relativa all'ora di lezione singola vigente al momento dell'infrazione.

2. La sanzione può essere raddoppiata in caso di recidiva.

3. La sanzione viene applicata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

TITOLO VI

(Associazione valdostana maestri di sci)

Art. 27

(Definizione e struttura dell'Associazione)

1. L'Associazione valdostana maestri di sci è dotata di personalità giuridica ed è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

2. L'Associazione valdostana maestri di sci ha un bilancio proprio, alimentato dalle quote degli iscritti, dai contributi erogati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 29 e da ogni altra eventuale entrata.

3. Fanno parte dell'Associazione valdostana maestri di sci, con piena parità di diritti e di doveri, tutti i maestri di sci residenti ed esercenti stabilmente in Valle d'Aosta, iscritti nell'elenco regionale professionale, che facciano richiesta di adesione e che dichiarino di accettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione stessa.

4. Lo statuto e i regolamenti dell'Associazione valdostana maestri di sci e le eventuali modifiche degli stessi sono deliberati dall'assemblea degli iscritti, con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea stessa aventi diritto di voto, e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

5. Lo statuto dell'Associazione valdostana maestri di sci stabilirà le modalità per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione medesima, garantendo la presenza in tali organi di tutte le categorie di maestri di sci.

6. Lo statuto dell'Associazione valdostana maestri di sci dovrà inoltre prevedere la creazione di un collegio dei revisori dei conti, del quale dovrà far parte di diritto un componente designato dall'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

7. Nel caso di accertate gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione valdostana maestri di sci, gli organi direttivi di questa possono essere disciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

8. Con il decreto di cui al comma precedente viene nominato un commissario, il quale provvede all'ordinaria amministrazione e convoca, entro il termine massimo di tre mesi, l'assemblea degli iscritti per il rinnovo degli organi direttivi.

Art. 28

(Compiti dell'Associazione)

1. L'Associazione valdostana maestri di sci ha lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico - professionale dei maestri di sci esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà fra di essi e di contribuire alla migliore organizzazione della professione.

2. L'Associazione valdostana maestri di sci in particolare:

a) provvede alla preparazione teorica, culturale e professionale dei maestri di sci, organizzando fra l'altro, per conto e d'intesa con la Regione, le pre - selezioni, i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci e dell'idoneità degli istruttori tecnici regionali, nonché i corsi di aggiornamento di cui all'articolo 12, anche con riguardo alle funzioni di direttore di scuola e di istruttore tecnico regionale;

b) promuove intese tra l'Associazione medesima, le scuole di sci autorizzate a norma degli articoli 20 e 21, gli enti e gli operatori turistici e i gestori di impianti di trasporto a fune, allo scopo di definire le agevolazioni da riservare ai maestri aderenti all'Associazione valdostana maestri di sci, nonché le forme più opportune di reciproca collaborazione per l'organizzazione delle attività di soccorso in caso di emergenza sugli impianti, sulle piste e nelle calamità in genere;

c) promuove e organizza manifestazioni dirette a incoraggiare e sviluppare l'esercizio dello sci;

d) promuove studi e provvede alla diffusione di informazioni sulle questioni interessanti la professione di maestro di sci;

e) collabora con l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, con gli enti di promozione turistica, le pro - loco, le associazioni di categoria interessate e gli operatori turistici locali nelle azioni promozionali e pubblicitarie, ivi comprese le attività agonistiche intese ad incrementare l'afflusso turistico nella Regione e nelle singole stazioni di sport invernali.

f) collabora con le competenti autorità scolastiche regionali e locali e con l'Associazione sport invernali Valle d'Aosta, Comitato valdostano della Federazione italiana sport invernali, per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sport dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione agonistica dei giovani.

Art. 29

(Contributi)

1. La Regione eroga a favore dell'Associazione valdostana maestri di sci un contributo annuo a parziale copertura delle spese di funzionamento dell'Associazione, quali risultano da un bilancio preventivo di massima sottoposto all'esame dell'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali e salvo conguaglio da effettuarsi dopo l'approvazione del conto consuntivo.

2. Il contributo regionale di cui al comma precedente non può comunque eccedere l'80 percento delle spese di funzionamento dell'Associazione o comunque dirette al raggiungimento dei fini istituzionali, quali risultano da un bilancio consuntivo approvato dagli organi direttivi dell'Associazione e ratificato dall'Assemblea generale degli iscritti.

3. La Regione assume a proprio carico le spese per l'organizzazione e l'attuazione di preselezioni, corsi ed esami per maestri di sci di discipline alpine e nordiche, di corsi di aggiornamento e perfezionamento, nonché di corsi di formazione per aspiranti istruttori tecnici regionali e corsi di aggiornamento e perfezionamento degli istruttori stessi, organizzati dall'Associazione valdostana maestri di sci, previa intesa con l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali. A tal fine si intendono per spese di organizzazione e attuazione solo quelle tecnicamente necessarie per realizzare i corsi, quali le spese per l'acquisto di materiali e per la remunerazione degli istruttori, nonché quelle relative all'uso dei mezzi di trasporto necessari allo svolgimento delle esercitazioni; sono escluse invece le spese concernenti l'alloggiamento dei partecipanti, il loro trasporto nella località sede del corso, nonché le spese relative all'uso degli impianti di risalita da parte dei partecipanti.

4. Per quanto concerne i corsi di formazione e di aggiornamento per istruttori tecnici organizzati dalla FISI, la Regione si assume tutte le spese relative alla frequenza dei partecipanti residenti in Valle d'Aosta, con esclusione delle spese di viaggio.

5. L'ammissione ai corsi è in ogni caso subordinata al pagamento di ogni quota di iscrizione, il cui ammontare deve essere di volta in volta concordato con l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali. Il contributo regionale può arrivare sino alla copertura integrale delle spese di organizzazione e di attuazione come sopra definite, previa deduzione dell'ammontare del provento delle quote di iscrizione.

6. Per quanto concerne i corsi regionali obbligatori di aggiornamento previsti per il rinnovo della licenza professionale l'iscrizione è gratuita e tutte le spese relative allo svolgimento dei corsi stessi, ad eccezione delle spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti, sono coperte dal contributo della Regione.

7. La Regione è autorizzata ad erogare somme in conto contributo per corsi da svolgersi anche in esercizi successivi a quello corrente, fermo restando che l'ammontare globale dell'intervento regionale per ogni singolo corso, da definirsi sulla base del rispettivo conto consuntivo, non potrà eccedere le spese determinate ai sensi dei precedenti commi.

8. La Regione interviene altresì per incentivare l'acquisto, la costruzione e l'arredamento delle sedi delle scuole di sci, concedendo contributi fino all'ammontare massimo del 70 percento della spesa riconosciuta.

9. I contributi di cui al presente articolo sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale.

TITOLO VII

(Norme transitorie e finali)

Art. 30

(Validità dell'idoneità all'insegnamento)

1. L'idoneità all'insegnamento delle discipline dello sci conseguita secondo le norme precedentemente vigenti è considerata titolo valido e sufficiente per l'iscrizione nell'elenco regionale professionale dei maestri di sci.

Art. 31

(Categorie di maestri di sci)

1. L'Associazione valdostana maestri di sci organizza, ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 29, corsi ed esami di perfezionamento riservati ai maestri di sci attualmente qualificati di terzo e secondo grado; coloro i quali non avranno superato l'esame finale entro il 31 dicembre 1987 rimarranno iscritti nell'elenco regionale professionale con l'indicazione del loro grado attuale; essi sono tuttavia tenuti, pena il mancato rinnovo della licenza professionale, a frequentare annualmente un corso di aggiornamento fino al compimento del 60o anno di età.

Art. 32

(Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, concernente " Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta ", come modificata e integrata con la legge regionale 9 dicembre 1981, n. 77.

Art. 33

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1986 la spesa complessiva di Lire 160.000.000 che graverà per Lire 60.000.000 sul capitolo n. 37450 e per Lire 100.000.000 sul cap. n. 37455 che viene istituito sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- quanto a L. 60.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento già iscritto al cap. 37450 in base alle LR 21 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni;

- quanto a L. 100.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento " a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per il corrente esercizio, relativo al risanamento dei centri storici a fini abitativi; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 9.900.000.000.

3. A decorrere dal 1987 alla determinazione dell'onere si provvederà con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 34

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " L. 100.000.000

Variazioni in aumento

Settore 2.2.2.: sviluppo economico

Programma 2.2.2.12.: Interventi promozionali per il turismo

Cap. 37455 (di nuova istituzione)

Codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.24.09.

" Contributi per l'acquisto, costruzione e arredamento di immobili da destinare a sedi di scuole di sci " - LR 1° dicembre 1986, n. 59 art. 29 comma 8 L. 100.000.000

2. La denominazione del capitolo n. 37450 viene così modificata: " Contributi all'Associazione valdostana maestri di sci per il funzionamento della stessa e l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento ". - LR 1° dicembre 1986, n. 59

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.