Legge regionale 22 novembre 1984, n. 59 - Testo storico

Legge regionale n. 59 del 22 11 1984

Bollettino ufficiale 27 12 1984 n. 16

Aumento della spesa annua per l’applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni: interventi a favore dello sport.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni, č autorizzata la maggiore spesa annua di lire 10.000.000 il cui onere graverą sul capitolo 47600 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1984 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Al finanziamento della spesa di cui al comma precedente si fa fronte mediante il costante accertato incremento delle entrate derivanti dai proventi della Casa da Gioco di Saint - Vincent con iscrizione al cap. 300 del bilancio di previsione per il corrente esercizio e del bilancio pluriennale 1984/ 1986.

A decorrere dal 1987 gli oneri di cui alla presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984 vengono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrate

- Variazione in aumento:

cap. 300 " Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint - Vincent " L. 10.000.000

Parte spesa

- Variazione in aumento:

cap. 47600 " Interventi a favore dell’informazione sportiva "

- LR 26 agosto 1974, n. 35

- LR 5 luglio 1976, n. 21

- LR 14 luglio 1982, n. 25

L. 10.000.000

Art. 3

Al bilancio pluriennale per gli anni 1984/ 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

- Variazione in aumento:

Titolo I

Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione Categoria I Tributi propri

anno 1985 L. 10.000.000

anno 1986 L. 10.000.000

Totale L. 20.000.000

Parte spesa

- Variazione in aumento

2.2.2.4. Settore: Promozione sociale

2.2.4.10 Programma: Attivitą culturali - Promozione culturale, sportiva e sociale.

anno 1985 L. 10.000.000

anno 1986 L. 10.000.000

Totale L. 20.000.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d’Aosta.