Legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 - Testo vigente

Legge regionale 24 agosto 1982, n. 59

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

(B.U. 11 ottobre 1982, n. 14).

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità della legge).

La presente legge disciplina le modalità ed i limiti degli scarichi nelle acque, al fine di tutelare dalle contaminazioni le componenti naturali dello ambiente considerate come beni di interesse collettivo.

TITOLO II

Disciplina degli scarichi

Art. 2

(Ambito di applicazione delle disposizioni).

Ai fini della protezione delle risorse idriche dagli inquinamenti ed a tutela della salute dei cittadini, gli scarichi di qualsiasi natura ed origine, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognatura sul suolo e nel sottosuolo, sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.

Art. 3

(Definizioni) (1)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

b) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

c) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

d) agglomerati: aree in cui la popolazione o le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

Art. 4

(Conformità degli scarichi ai limiti).

1. Gli scarichi degli impianti di depurazione con potenzialità maggiore o uguale a 2000 abitanti equivalenti (a.e.) devono essere compresi nei limiti di accettabilità previsti dall'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). (1a)

1bis. Gli scarichi degli impianti di depurazione con potenzialità minore a 2000 a.e. devono essere compresi nei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle D ed E allegate alla presente legge. (1b)

1ter. Le determinazioni analitiche, con riferimento agli scarichi di cui ai commi 1 e 1bis, devono essere effettuate con le metodologie di cui all'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006. (1c)

Il rispetto dei limiti di accettabilità non potrà comunque essere conseguito mediante diluizione degli affluenti con acque impiegate esclusivamente allo scopo.

Art. 5

(Scarichi di acque reflue industriali). (2)

Gli scarichi di acque reflue industriali sono soggetti alle seguenti norme:

1) nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella A;

2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono essere conformi, sin dall'attivazione alle prescrizioni regolamentari stabilite dagli enti gestori dell'impianto di depurazione o, in mancanza di questo, dell'impianto fognario;

3) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, ferma restando la facoltà di utilizzare i liquami e le deiezioni degli allevamenti zootecnici per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo, nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti locali di igiene.

Art. 6

(Scarichi di acque reflue domestiche). (3)

Gli sarichi di acque reflue domestiche devono di norma essere recapitati in pubblica fognatura secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti comunali. Qualora per ragioni tecniche, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, non possono esservi allacciati, i predetti scarichi sono soggetti alle seguenti norme:

1) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, salvo che nel caso previsto dal punto 3) dell'articolo 5 e salvo quanto disposto al punto 3) del presente articolo;

2) possono avere recapito in corsi d'acqua superficiali purché i livelli di trattamento non siano inferiori a quelli conseguibili attraverso i trattamenti previsti nelle allegate tabelle D - E - F - G - H;

3) nell'ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva non superiore ai 2000 metri cubi, è ammesso il recapito sul suolo o nel sottosuolo degli scarichi provenienti dai soli servizi inerenti alla vita di famiglia o comunità, purché previamente trattati con processi biologici tali da garantire all'uscita il rispetto dei limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella A, e sempreché ciò non comporti danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli.

1bis. Per le strutture ricettive extralberghiere, come definite dalla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), nonché per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, come definite dalla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), si applicano i limiti di accettabilità allo scarico di cui all'allegata tabella D, unicamente nei casi di edifici isolati, raggiungibili esclusivamente attraverso:

a) strada rotabile, non aperta al pubblico transito veicolare;

b) mezzi meccanici di risalita, quali funivie e seggiovie;

c) sentieri o vie alpinistiche. (4)

1ter. Gli scarichi relativi agli edifici isolati di cui al comma 1bis devono essere resi accessibili per il campionamento, da parte dell'autorità competente per il controllo, nel punto assunto a riferimento per il campionamento stesso, che va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo. (5)

Art. 7

(6)

Art. 8

(Scarichi di acque reflue urbane) (7)

Le acque reflue urbane devono essere recapitate in corso d'acqua superficiale previa depurazione in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui alle allegate tabelle D - E - F - G - H salvo casi particolari di piccole frazioni in cui lo scarico in corso d'acqua superficiale sia tecnicamente impossibile o eccessivamente oneroso, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, purché gli scarichi siano conformi ai criteri e ai valori-limite di emissione fissati ai sensi degli articoli 101, comma 2, e 103, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). (8)

Gli impianti di depurazione attualmente esistenti dovranno rientrare nei limiti delle tabelle di cui al comma precedente.

Art. 9

(Autorizzazione allo scarico) (9)

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente, secondo quanto previsto dagli articoli 101, commi 1 e 2, e 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). (10)

1bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione:

a) detta una specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, ai sensi dell'articolo 105, comma 5, del d.lgs. 152/2006;

b) disciplina le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture a essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione, ai sensi dell'articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006;

c) disciplina le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali, ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del d.lgs. 152/2006. (11)

1ter. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1bis, lettera b), l'autorizzazione esistente allo scarico è rinnovabile, in via provvisoria, fino all'ultimazione delle opere. (12)

1quater. Ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del d.lgs. 152/2006, l'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto, e per l'eventualità di guasti, nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime. (13)

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 124, comma 8, del d.lgs. 152/2006, è consentita l'applicazione del rinnovo tacito dell'autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di abitanti equivalenti inferiore a cinquanta. L'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata, con le modalità definite dai relativi provvedimenti di autorizzazione, se non intervengono variazioni significative delle caratteristiche dello scarico o, più in generale, della tipologia del sistema di trattamento e di smaltimento dei reflui. Il rinnovo tacito dell'autorizzazione non è applicabile agli scarichi assimilabili ai domestici, come definiti dalla normativa statale vigente.

Art. 10

(Sanzioni amministrative).

Chiunque contravviene:

1) alle disposizioni di cui all'articolo 5, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000;

2) alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a Lire 3.000.000;

3) all'obbligo di richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, ovvero presenta una richiesta incompleta, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 mila a Lire 2.000.000;

4) alle altre prescrizioni di cui alla presente Legge, soggiace alle sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire 50.000 a Lire 500.000.

L'ammontare delle sanzioni sopra previste è determinato in relazione alla gravità della violazione, valutata con particolare riguardo al pericolo o al danno all'ambiente; essa è raddoppiata in caso di recidiva.

Art. 11

(Vigilanza).

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al personale sanitario e di vigilanza tecnica del servizio n. 1 di Igiene Pubblica dell'USL.

Art. 12

(Aggiornamento delle tabelle).

La Giunta regionale potrà apportare modifiche alle tabelle allegate alla presente legge in funzione del progresso tecnologico di depurazione ovvero in relazione allo stato di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

Art. 13

(Rinvio).

Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia, sempreché compatibili con le presenti disposizioni.

Tabelle - (Omissis).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 14 aprile 2015, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"(Insediamenti produttivi e civili, esistenti o nuovi)

Ai sensi e per gli effetti del presente titolo si intende:

a) per " insediamento o complesso produttivo " uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente, con carattere di permanenza o stagionalità, attività di produzione di beni;

b) per " insediamento civile " uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione ed allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazioni di servizio ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Le norme contenute nel presente titolo non trovano applicazione in ordine agli scarichi di insediamento destinati all'alpeggio.".

(1a) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 31 ottobre 2023, n. 20.

Nella formulazione originaria, il testo del primo comma dell'articolo 4 recitava:

"Tutti gli scarichi dovranno essere compresi nei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla legge n. 319 del 10 maggio 1976 e successive modificazioni salvo le deroghe previste dalla presente legge.".

(1b) Comma inserito dal comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 31 ottobre 2023, n. 20.

(1c) Comma inserito dal comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 31 ottobre 2023, n. 20.

(2) Articolo così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 14 aprile 2015, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

"(Scarichi dei nuovi insediamenti produttivi)

Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:

1) nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella A;

2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono essere conformi, sin dall'attivazione alle prescrizioni regolamentari stabilite dagli enti gestori dell'impianto di depurazione o, in mancanza di questo, dell'impianto fognario;

3) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, ferma restando la facoltà di utilizzare i liquami e le deiezioni degli allevamenti zootecnici per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo, nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti locali di igiene.".

(3) Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 14 aprile 2015, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"(Scarichi dei nuovi insediamenti civili)

Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili devono di norma essere recapitati in pubblica fognatura secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti comunali. Qualora per ragioni tecniche, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, non possono esservi allacciati, i predetti scarichi sono soggetti alle seguenti norme:

1) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, salvo che nel caso previsto dal punto 3) dell'articolo 5 e salvo quanto disposto al punto 3) del presente articolo;

2) possono avere recapito in corsi d'acqua superficiali purché i livelli di trattamento non siano inferiori a quelli conseguibili attraverso i trattamenti previsti nelle allegate tabelle D - E - F - G - H;

3) nell'ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva non superiore ai 2000 metri cubi, è ammesso il recapito sul suolo o nel sottosuolo degli scarichi provenienti dai soli servizi inerenti alla vita di famiglia o comunità, purché previamente trattati con processi biologici tali da garantire all'uscita il rispetto dei limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella A, e semprechè ciò non comporti danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli.".

(4) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 14 aprile 2015, n. 8.

(5) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, della L.R. 14 aprile 2015, n. 8.

(6) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 14 aprile 2015, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

"(Scarichi degli insediamenti civili esistenti)

Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti devono essere recapitati, ove già non lo fossero, in pubblica fognatura nei modi e nei tempi stabiliti dall'autorità comunale.

Qualora si accerti che ciò non sia possibile per ragioni tecniche che comportino costi eccessivi da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, ed ove peraltro gli scarichi predetti possono comportare danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli, essi devono essere adeguati, nei termini prescritti dal provvedimento di autorizzazione, alle disposizioni contenute nei punti 2) e 3) del precedente articolo 6.".

(7) Rubrica così modificata dall'art. 4, comma 1, della L.R. 14 aprile 2015, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'articolo 8 recitava.

"(Scarichi di fognature)"

(8) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 14 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37.

Il comma primo dell'articolo 8 era già stato modificato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 14 aprile 2015, n. 8, nel modo seguente:

"Le acque reflue urbane devono essere recapitate in corso d'acqua superficiale previa depurazione in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui alle allegate tabelle D - E - F - G - H salvo casi particolari di piccole frazioni in cui lo scarico in corso d'acqua superficiale sia tecnicamente impossibile.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma primo dell'articolo 8 recitava:

"Le acque reflue provenienti dalle fognature dei comuni, comprensori o consorzi, devono essere recapitate in corso d'acqua superficiale previa depurazione in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui alle allegate tabelle D - E - F G - H salvo casi particolari di piccole frazioni in cui lo scarico in corso d'acqua superficiale sia tecnicamente impossibile.".

(9) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 14 aprile 2015, n. 8.

"(Autorizzazione allo scarico)

Tutti i nuovi scarichi sono soggetti ad autorizzazione che sarà rilasciata dal comune competente, il quale dovrà raccogliere dette autorizzazioni in apposito registro per i controlli di competenza.

La domanda di autorizzazione dovrà contenere la puntuale descrizione delle caratteristiche quali - quantitative degli effluenti dello scarico, l'esatta indicazione del recapito del medesimo, delle quantità d'acqua da prelevare nell'arco di un anno con le relative fonti di approvvigionamento nonché delle caratteristiche dell'insediamento, oltre ad ogni altro elemento rilevante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Nel provvedimento di autorizzazione sono indicati i limiti di accettabilità da osservare ed il ricettore dello scarico, e possono venire prescritti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari.

L'autorizzazione si ha per concessa qualora non intervenga pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di annullarla ove lo scarico non risultasse conforme alle disposizioni in materia, o di confermare l'autorizzazione con espresso provvedimento dettando le eventuali prescrizioni del caso.

I titolari degli scarichi civili esistenti, ancorché già autorizzati, che non hanno recapito in pubblica fognatura ed i titolari degli scarichi produttivi esistenti, ancorché già autorizzati, devono presentare domanda di autorizzazione al comune competente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, con le modalità di cui al secondo comma.".

(10) Comma modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della L.R. 31 ottobre 2023, n. 20.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 9 recitava:

"1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, secondo quanto previsto dagli articoli 101, commi 1 e 2, e 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).".

(11) Comma inserito dal comma 5 dell'articolo 2 della L.R. 31 ottobre 2023, n. 20.

(12) Comma inserito dal comma 6 dell'articolo 2 della L.R. 31 ottobre 2023, n. 20.

(13) Comma inserito dal comma 7 dell'articolo 2 della L.R. 31 ottobre 2023, n. 20.