Legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 - Testo storico

Legge regionale n. 58 del 06 09 1991

Bollettino ufficiale 24 9 1991 n. 43

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, concernente "Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta".

Art. 1

1. L’articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, concernente " Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta " è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Definizione di maestro di sci)

1. È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci nelle varie discipline alpine o nordiche.

2. Nell’esercizio dell’attività di cui al comma uno il maestro di sci, in quanto operatore turistico, ha altresì il compito di avvicinare lo sciatore all’ambiente alpino nel rispetto dei suoi valori naturali e morali ".

Art. 2

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, sono aggiunti i seguenti articolo 2 bis e ter:

"Art. 2 bis

(Sci fuori pista)

1. Il maestro di sci può accompagnare l’allievo, munito di sci, su pendii e percorsi sciabili, anche di neve perenne e anche se non serviti da impianti di risalita, sempre che per l’esercizio della sua opera non sia necessario l’uso di attrezzature alpinistiche.

2. Le società locali di guide e le scuole di sci stabiliscono per ciascuna zona, d’intesa fra loro, quali percorsi possono essere compiuti da maestri di sci senza l’assistenza di una guida e quale attività sciistica può essere svolta dalle guide alpine.

3. In mancanza di accordo o di organismo competente per zona decide l’Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, sentiti l’Associazione valdostana maestri di sci e l’organismo regionale rappresentativo delle guide alpine di alta montagna.

Art. 2 ter

(Ulteriori ambiti di esercizio della professione)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 bis, rientra nell’ambito delle competenze dei maestri di sci l’insegnamento di discipline direttamente derivate dalla pratica dello sci, o comunque ad essa strettamente connesse, quali il monosci, il telemark, la tavola da neve, lo sci acrobatico, lo ski - roll, lo sci sull’erba e simili.

2. L’insegnamento delle discipline di cui al comma uno è peraltro condizionato al conseguimento di specifiche qualificazioni a seguito del superamento di appositi esami all’uopo organizzati dall’Associazione valdostana maestri di sci, previo accordo con l’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

3. Le disposizioni di cui al comma due non si applicano nei confronti dei maestri di sci in possesso di regolare titolo per l’esercizio della professione di maestro di sci specificamente autorizzati anche nell’insegnamento delle discipline di cui al comma uno, ai sensi della normativa vigente in altre regioni o in stati aderenti alla CEE ".

Art. 3

1. Il termine " licenza " usato nel testo della legge primo dicembre 1986, n. 59, è sostituito dal termine " autorizzazione ", fatta eccezione per quanto disposto dalla lettera e) del comma uno dell’articolo 16.

Art. 4

1. Il comma due dell’articolo 4 della legge regionale primo dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:

" 2. Si considera esercizio stabile della professione, ai fini del presente articolo, l’attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o domicilio nella regione Valle d’Aosta, ovvero che eserciti la propria attività nell’ambito di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell’articolo 20 ".

2. Il comma cinque dell’articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:

" 5. Il Comune interessato, all’atto del rilascio dell' autorizzazione e delle successive vidimazioni ai sensi del comma uno dell’articolo 9, ne deve dare tempestiva comunicazione all’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali e all’Associazione valdostana maestri di sci ".

Art. 5

1. Il comma uno dell’articolo 9 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:

" 1. Il sindaco, all’atto del rilascio dell’autorizzazione, consegna al richiedente un documento di riconoscimento, portante l’indicazione della categoria e delle eventuali specializzazioni, su modelli predisposti dall’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte del Comune stesso ".

Art. 6

1. L’articolo 10 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:

" Articolo 10

(Categorie di maestri)

1. I maestri di sci, autorizzati all’insegnamento dello sport dello sci, sono suddivisi in:

a) maestri di sci di discipline alpine e loro specializzazioni;

b) maestri di sci di discipline nordiche e loro specializzazioni;

c) istruttori tecnici regionali delle relative discipline e loro specializzazioni.

2. Il certificato di idoneità tecnica, rilasciato dall’Associazione valdostana maestri di sci a chi supera gli esami prescritti, e l’autorizzazione comunale indicano la disciplina e le specializzazioni per le quali sono validi.

3. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le discipline e le specializzazioni per le quali sono autorizzati.

4. L’autorizzazione, per coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l’insegnamento delle discipline alpine e di quelle nordiche e delle relative specializzazioni.

5. Gli istruttori tecnici regionali svolgono compiti di istruzione sulle materie tecniche in occasione di corsi di formazione e aggiornamento dei maestri di sci; per le stesse materie essi sono chiamati a far parte delle relative commissioni d’esame; vale anche per essi la distinzione tra discipline alpine e nordiche e loro specializzazioni.

Art. 7

1. Il comma due dell’articolo 12 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:

" 2. I maestri di sci di ciascuna disciplina sono tenuti a frequentare, almeno una volta ogni tre anni, uno dei corsi di aggiornamento organizzati a norma del presente articolo, salvo che nell’ultimo triennio abbiano partecipato a corsi di formazione o aggiornamento in qualità di istruttori nazionali o allenatori, o che abbiano fatto parte delle squadre nazionali delle rispettive discipline ".

Art. 8

1. La lettera d) del comma uno dell’articolo 16 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituita:

" d) aver conseguito l’idoneità all’insegnamento dello sport dello sci di cui all’articolo 28 o essere in possesso di licenza o autorizzazione rilasciata ai sensi di normative vigenti in altre regioni o in stati aderenti alla CEE ".

2. Al comma uno dell’articolo 16, della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è aggiunta la seguente lettera g):

" g) aver frequentato i corsi di aggiornamento previsti dall’articolo 12 ".

Art. 9

1. L’articolo 18 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:

" Articolo 18

(Definizione di scuola di sci)

1. La scuola di sci è una struttura a base associativa costituita per organizzare e coordinare il lavoro dei maestri di sci ad essa aderenti, in funzione delle esigenze della località in cui essa è costituita.

2. La scuola di sci collabora con le aziende di promozione turistica, il Comune e la Regione per l’organizzazione di manifestazioni sportive e, in generale, per la promozione della località ".

Art. 10

1. L’articolo 26 della legge regionale primo dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:

" Articolo 26

(Sanzioni)

1. Salve le sanzioni penali vigenti, stabilite per l’esercizio abusivo della professione, l’irregolare esercizio dell’attività nella Regione Valle d’Aosta è punito con le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque eserciti l’attività di maestro di sci essendo sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.200.000;

b) l’inosservanza delle tariffe professionali, stabilite ai sensi dell’articolo 24, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000;

c) qualora l’inosservanza delle tariffe decretate sia da attribuire ad una scuola di sci, la stessa è condannata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 6.000.000, con contestuale diffida ad osservare e fare osservare il decreto ed in caso di ulteriore infrazione si provvede alla revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 20.

d) l’apertura di scuole di sci sprovviste dell’autorizzazione di cui all’articolo 20, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 450.000 per ciascuna persona che pratichi l’attività di insegnamento presso la scuola non autorizzata;

e) ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

2. Le sanzioni possono essere raddoppiate in caso di recidiva.

3. Le sanzioni sono applicate dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 11

1. Al comma due dell’articolo 28 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è aggiunta la seguente lettera g):

" g) può stipulare polizze di assicurazione collettiva a favore dei maestri di sci iscritti all’Associazione valdostana maestri di sci, per la corresponsione di somme in caso di morte o invalidità permanente e/ o invalidità temporanea conseguenti a infortunio in servizio ".

Art. 12

1. Il comma tre dell’articolo 29 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:

" 3. La Regione eroga un contributo sulle spese per l'organizzazione e l’attuazione di preselezioni, corsi ed esami per maestri di sci di discipline alpine e nordiche e loro specializzazioni, nonché di corsi di formazione per aspiranti istruttori tecnici regionali e corsi di aggiornamento e perfezionamento degli istruttori stessi, organizzati dall’Associazione valdostana maestri di sci, previa intesa con l’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali. A tal fine si intendono per spese di organizzazione e attuazione solo quelle tecnicamente necessarie per la realizzare i corsi, quali le spese per l’acquisto di materiale e per la remunerazione degli istruttori, nonché quelle relative all’uso dei mezzi di trasporto necessarie allo svolgimento delle esercitazioni; sono escluse invece le spese concernenti l’alloggiamento dei partecipanti, il loro trasporto nella località sede del corso, nonché le spese relative all’uso degli impianti di risalita da parte dei partecipanti.

2. Il comma quattro dell’art. 29 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:

" 4. Per quanto concerne i corsi di formazione, frequentati con esito positivo, e di aggiornamento per istruttori tecnici organizzati dalla Federazione italiana sport invernali, la Regione si assume tutte le spese relative alla frequenza dei partecipanti residenti in Valle d’Aosta con esclusione delle spese di viaggio ".

3. Al comma otto dell’articolo 29 della legge regionale primo dicembre 1986, n. 59, dopo la parola " incentivare " sono inserite le parole " la ristrutturazione ".

4. Dopo il comma nove dell’articolo 29 della legge regionale primo dicembre 1986, n. 59, è aggiunto il seguente comma 10:

" 10. Limitatamente al triennio 1992/ 1994 la Regione eroga a favore dell’Associazione valdostana maestri di sci un contributo annuo pari al 60 percento dell’importo dei premi preventivamente concordati con l’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali e relativi alle polizze di assicurazione di cui alla lettera g) del comma due dell’articolo 28. I suddetti premi sono liquidati in rate semestrali anticipate a decorrere dall’esercizio finanziario 1991 ".

Art. 13

1. È autorizzata la maggiore spesa annua di lire 50.000.000 sul capitolo 64480 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1991 (Contributi all’Associazione valdostana maestri di sci per il funzionamento della stessa e per l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento). Pertanto l’ammontare dello stanziamento annuale del capitolo di spesa è di lire 260.000.000 ".

Art. 14

1. Limitatamente all’esercizio 1991 è autorizzata la maggiore spesa di lire 30.000.000 sul capitolo 64481, di nuova istituzione, del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1991 (Ulteriore contributo all’Associazione valdostana maestri di sci per l’organizzazione di corsi di aggiornamento per maestri di sci nel corso dell’anno 1991).

Art. 15

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma dieci dell’articolo 29 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è autorizzata per il periodo 1991/ 1994 la spesa di lire 690.000.000, il cui onere grava sul capitolo 64485, di nuova istituzione, (Contributi all’Associazione valdostana maestri di sci per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell’Associazione stessa), così ripartita:

a) 1991: lire 115.000.000

b) 1992: lire 230.000.000

c) 1993: lire 230.000.000

d) 1994: lire 115.000.000

Art. 16

1. Alla copertura degli oneri complessivi di cui agli articoli 12, 13 e 14 si provvede per il 1991 mediante riduzione di lire 195.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 67000 (Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti), a valere sull’accantonamento " Sports tradizionali " (attività produttive - Settore turismo - D 2.11 - lettera c) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1991; su detto stanziamento resta quindi una minore somma di lire 125.000.000.

2. A decorrere dall’esercizio finanziario 1992, l’entità del finanziamento di cui all’articolo 12 sarà determinata annualmente con la legge di approvazione dei relativi bilanci, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, (Norma in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta).

3. A decorrere dall’esercizio finanziario 1992, ad una eventuale rideterminazione degli oneri di cui all’articolo 14 si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 17

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti Lire 195.000.000

Totale variazioni in diminuzione Lire 195.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 64480 (Contributi all’Associazione valdostana maestri di sci per il funzionamento della stessa e per l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento) Lire 50.000.000

Legge regionale primo dicembre 1986, n. 59

Legge regionale 10 maggio 1988, n. 33

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 58

Programma regionale 2.2.2.12.

Codificazione 2.1.1.6.2.2.10.24.09.

Cap. 64481 di nuova istituzione

(Ulteriore contributo per l’anno 1991 all’Associazione valdostana maestri di sci per l’organizzazione di corsi di aggiornamento per maestri di sci nel corso dell’anno 1991) Lire 30.000.000

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 58

Programma regionale 2.2.2.12.

Codificazione 2.1.1.6.2.2.10.24.09.

Cap. 64485 di nuova istituzione

(Contributi all’Associazione valdostana maestri di sci per la stipula di polizze di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell’Associazione stessa). Lire 115.000.000

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 58

Totale variazioni

in aumento Lire 195.000.000

Art. 18

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.