Legge regionale 8 agosto 1977, n. 55 - Testo storico

Legge regionale n. 55 del 08 08 1977

Bollettino ufficiale 9 9 1977 n. 9

Organi collegiali della scuola a livello distrettuale e regionale - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.

Art. 1

Nella Regione autonoma Valle d’Aosta è istituito il Consiglio scolastico regionale. Esso comprende nell’ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche della Regione.

Fanno parte del consiglio scolastico regionale:

a) l’Assessore regionale alla pubblica istruzione;

b) un rappresentante del consiglio regionale, appartenente alla minoranza;

c) il Sovraintendente agli studi;

d) tre rappresentanti dei comuni della regione, eletti dalle rappresentanze comunali dei relativi consigli distrettuali in modo da garantire la presenza di un rappresentante per ogni distretto e uno per il comune di Aosta; dei tre seggi disponibili uno è riservato alla minoranza;

e) un rappresentante degli ispettori tecnici, scelto fra il corrispondente personale di ruolo in servizio nella regione secondo le modalità di cui al penultimo comma del presente articolo;

f) quattro rappresentanti del personale direttivo di ruolo, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle scuole materne, elementari, medie, secondarie ed artistiche dipendenti dalla Regione, in modo che sia garantita la presenza di un rappresentante per ciascun ordine di scuola;

g) 23 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle scuole materne, elementari, medie, secondarie ed artistiche dipendenti dalla Regione. I seggi sono ripartiti con decreto dell’Assessore Regionale alla pubblica istruzione tra i docenti dei diversi ordini di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica e in modo che sia garantita in ogni caso la presenza di almeno due docenti per ciascun ordine di scuola;

h) due rappresentanti del personale non docente di ruolo e non di ruolo, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle scuole dipendenti dalla Regione;

i) un rappresentante del personale dell’ufficio scolastico regionale, eletto dal personale in servizio nell’ufficio predetto;

l) un rappresentante del personale direttivo delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non regionali vigilate, comprese nella regione, designato dall’Assessore regionale alla pubblica istruzione;

m) due rappresentanti del personale docente delle scuole indicate nella precedente lettera, designati dall’Assessore regionale alla pubblica istruzione;

n) quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti nelle scuole dipendenti dalla Regione e nelle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non regionali vigilate, comprese nella regione, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non regionali;

o) cinque rappresentanti del mondo del lavoro, residenti nella regione e non appartenenti al personale della scuola, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentantive che organizzano sul piano regionale i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. I seggi sono attribuiti secondo le proporzioni di cui all’articolo 13, settimo comma, del DPR 31 maggio 1974, n. 416.

p) un rappresentante del mondo dell’economia, residente nella Regione e non appartenente al mondo della scuola, designato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all’articolo 13 del DLCPS 23 dicembre 1946, n. 532.

Il Consiglio scolastico regionale dura in carica tre anni scolastici. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Le elezioni delle rappresentanze delle categorie di cui alle lettere f), g), h), i), n) hanno luogo con le modalità di cui all’articolo 10 della Legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.

Le elezioni dei rappresentanti delle componenti con un numero di elettori inferiore a cinque hanno luogo, per ciascuna componente, sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori. Qualora il numero degli elettori di una singola componente sia inferiore a tre, il rappresentante cui ha diritto detta componente è scelto per sorteggio.

I componenti del consiglio scolastico regionale sono nominati con decreto dell’Assessore regionale alla pubblica istruzione.

Art. 2

Il consiglio scolastico regionale è presieduto dall’Assessore regionale alla pubblica istruzione. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, due vicepresidenti; qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta, i vicepresidenti sono eletti a maggioranza relativa dei votanti. Il presidente del consiglio scolastico regionale ne dispone la convocazione e può presiedere le sezioni di cui al decimo comma del presente articolo.

Le funzioni di segretario del consiglio scolastico regionale sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.

Il consiglio scolastico regionale elegge altresì la giunta esecutiva ed i consigli di disciplina per il personale ispettivo tecnico, direttivo e docente appartenente ai ruoli regionali.

La giunta esecutiva è formata da otto membri e dal Sovraintendente agli studi, che ne è presidente; gli otto membri sono eletti nel suo seno dal consiglio, riservando almeno il 50 percento ai docenti. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico regionale, fissa l’ordine del giorno e cura l’esecuzione delle delibere del consiglio stesso.

Nell’ambito del consiglio scolastico regionale operano cinque distinti consigli di disciplina per il personale docente della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media, della scuola secondaria superiore ed artistica e per il personale ispettivo tecnico e direttivo. Essi hanno competenza in materia disciplinare per tutto il personale appartenente ai ruoli regionali.

I consigli di disciplina per il personale docente sono formati da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell’ambito del consiglio scolastico regionale, dalle corrispondenti categorie ivi rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del personale docente, rispettivamente della scuola materna, elementare, media, secondaria superiore ed artistica. Ove in seno al consiglio di disciplina non sia possibile assicurare la presenza di uno o più appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti sono designati dal consiglio scolastico regionale che li sceglie tra il personale di ruolo in servizio nella regione.

I consigli di disciplina per il personale docente sono presieduti dal Sovraintendente agli studi.

Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico e per il personale direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado è formato dall’ispettore tecnico e dai quattro rappresentanti del personale direttivo componenti del consiglio scolastico regionale in qualità di membri effettivi, e da cinque membri supplenti designati dal consiglio scolastico regionale tra il personale ispettivo tecnico e direttivo di ruolo in servizio nella Regione, rispettando le proporzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma secondo del precedente articolo 1.

Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico e direttivo elegge tra i propri membri il presidente. In caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal membro effettivo più anziano di età del consiglio stesso.

Il consiglio scolastico regionale funziona unitariamente per le materie di interesse generale e si articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli effetti dell’esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni.

Ciascuna sezione a carattere orizzontale elegge nel suo seno un consiglio per il contenzioso, composto di tre membri appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzioni di presidente. I consigli per il contenzioso esercitano, nell’ambito della regione, le funzioni attribuite al consiglio scolastico regionale in materia di stato giuridico del personale appartenente ai ruoli regionali.

Art. 3

Nel rispetto delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dagli organi di governo della Regione, il consiglio scolastico regionale:

a) esprime pareri al Sovraintendente agli studi e alla Regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone le priorità, tenuto conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali della regione; tali pareri sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del Sovraintendente agli studi;

b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello regionale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psico - pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;

c) approva i piani regionali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti di cui alla legge 16 aprile 1953, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni;

d) formula proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell’obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonché di educazione permanente;

e) accerta ed indica il fabbisogno di edilizia scolastica, per la formulazione dei relativi piani di finanziamento;

f) determina i criteri generali per l’utilizzazione, al di fuori dell’orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole;

g) esprime pareri obbligatori all’Assessore regionale alla pubblica istruzione e al Sovraintendente agli studi, secondo le rispettive competenze: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio sulla riammissione in servizio del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente appartenente ai ruoli regionali; sulla utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 114 del DPR 31 maggio 1974, n. 417;

h) esprime all’Assessore regionale alla pubblica istruzione e al Sovraintendente agli studi, secondo le rispettive competenze, parere vincolante sui trasferimenti d’ufficio, nell’ambito della regione, del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente appartenente ai ruoli regionali, per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

i) esprime all’Assessore regionale alla pubblica istruzione parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli istituti;

l) formula annualmente una relazione sull’andamento generale dell’attività scolastica e dei servizi scolastici della regione, anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e d’istituto e dell’Amministrazione scolastica;

m) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attività ad essa connessa e si pronunzia su tutte le questioni che l’Assessore alla pubblica istruzione o il Sovraintendente agli studi ritengano di sottoporgli.

Al consiglio compete altresì:

a) di coordinare ed approvare i programmi elaborati dai consigli scolastici distrettuali ai sensi dell’articolo 12, primo comma del DPR 31 maggio 1974, n. 416;

b) di formulare proposte alla Regione e al Ministro per la pubblica istruzione, quanto agli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, secondo l’articolo 40 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta;

c) di esprimere all’Assessore regionale alla pubblica istruzione pareri sui programmi d’esame per l’accertamento della conoscenza della lingua francese, nei concorsi per l’accesso ai ruoli regionali del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente;

d) di esprimere parere vincolante nelle materie di cui all’articolo 8 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Art. 4

All’elezione e alla designazione dei rappresentanti nel consiglio scolastico distrettuale, di cui all’articolo 11, secondo comma, lettera g) del DPR 31 maggio 1974, n. 416 e all’articolo 3, primo comma, lettera i) della legge 14 gennaio 1975, n. 1, si procede nel modo seguente:

a) per il rappresentante designato dalla camera di commercio si osservano le modalità di cui all’articolo 1, secondo comma, lettera p), della presente legge;

b) per i rappresentanti designati o eletti dal consiglio provinciale, provvede il consiglio regionale della Valle d’Aosta.

I rappresentanti di cui alle lettere e) e f) dell’articolo 11 del DPR 31 maggio 1974, n. 416, sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.

I consigli scolastici distrettuali sono nominati con decreto del Sovraintendente agli studi.

Le competenze attribuite dagli articoli 11 e 12 del DPR 31 maggio 1974, n. 416 al provveditore agli studi sono esercitate nella regione Valle d’Aosta dal Sovraintendente agli studi. Il consiglio scolastico distrettuale può formulare proposte anche all’Assessore regionale alla pubblica istruzione, per quanto di sua competenza, nelle materie di cui al terzo comma dell’articolo 12 del DPR 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 5

Ai compiti di ufficio inerenti al funzionamento del consiglio scolastico distrettuale si provvede, nei limiti delle dotazioni organiche, con personale non docente delle scuole e istituti aventi sede nel distretto, appartenente alla carriera esecutiva, designato dall’Assessore regionale alla pubblica istruzione.

Ai compiti di segreteria del consiglio scolastico regionale, della giunta esecutiva, delle sezioni, dei consigli di disciplina e dei consigli per il contenzioso si provvede con personale degli uffici dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione.

Ai fini del precedente secondo comma è istituito un secondo posto di segretario (carriera di concetto - gruppo regionale B), in aumento alla dotazione organica dell’Ufficio legislativo, contenzioso e organi collegiali dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione. La tabella annessa alla legge regionale 19 luglio 1976, n. 24 è modificata in conformità.

Art. 6

Il quarto comma dell’articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, è sostituito dal seguente:

" I docenti in servizio in più circoli, scuole o istituti appartengono al collegio dei docenti di tutti i circoli, scuole o istituti in cui prestano servizio. Essi esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio ".

Le lettere a) e b) del quinto comma dell’articolo 9 della citata legge regionale, sono modificate nel modo seguente:

" a) i docenti di ruolo e i docenti incaricati a tempo indeterminato esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di qualsiasi durata;

b) i docenti non di ruolo con incarico annuale ed i supplenti il cui rapporto d’impiego ha una durata presunta non inferiore a 180 giorni hanno diritto all’elettorato attivo e passivo soltanto per l’elezione degli organi collegiali di durata annuale ".

All’articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, dopo l’ultimo comma, è aggiunto il seguente:

" L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’articolo 348 cc "

Art. 7

L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previsti dalla presente legge è regolato dall’articolo 9, primo, quinto e sesto comma, della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, con la modificazione e le integrazioni di cui al precedente articolo 6.

Le disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 13 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 si applicano al consiglio scolastico distrettuale e al consiglio scolastico regionale.

Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole dipendenti dalla Regione nel consiglio scolastico regionale, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.

I rappresentanti della Regione e degli enti locali potranno essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso in cui fossero intervenute nuove elezioni.

Art. 8

L’autonomia amministrativa dei consigli scolastici distrettuali è regolata dalle disposizioni di cui all’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.

I contributi di cui al terzo comma del medesimo articolo sono assegnati ai consigli scolastici distrettuali, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di attività.

Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo.

Art. 9

Il Sovraintendente agli studi e la Giunta regionale esercitano la vigilanza sui consigli scolastici distrettuali secondo le modalità indicate nei primi quattro commi dell’articolo 15 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.

Per l’esame dei conti consuntivi dei consigli scolastici distrettuali i rappresentanti dei genitori nella commissione di cui al terzo comma del medesimo articolo, sono scelti fra i genitori membri del consiglio scolastico regionale.

In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio scolastico distrettuale, il Sovraintendente agli studi, su conforme parere del consiglio scolastico regionale, procede allo scioglimento del consiglio.

Per i motivi indicati al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta regionale, procede allo scioglimento del consiglio scolastico regionale.

In caso di conflitto di competenza tra organi a livello subregionale, decide il Sovraintendente agli studi, sentito il consiglio scolastico regionale.

Art. 10

Le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 si applicano anche ai consigli scolastici distrettuali.

I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del distretto; quelli del consiglio scolastico regionale nell’albo dell’Assessorato regionale alla pubblica istruzione e negli albi dei distretti e delle scuole della regione e nel Bollettino ufficiale della Regione.

Non sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

Art. 11

Le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 si applicano al consiglio scolastico distrettuale e al consiglio scolastico regionale e ai loro organi.

Art. 12

Le adunanze degli organi collegiali di cui alla presente legge si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale o regionale spetta il rimborso delle spese di viaggio, nella misura e alle condizioni vigenti per i dipendenti regionali.

Art. 13

Fino a quando non saranno insediati gli organi collegiali previsti dalla presente legge, restano in carica e continuano a svolgere le attribuzioni loro spettanti gli organi collegiali attualmente esistenti. Per i consigli scolastici distrettuali il primo esercizio finanziario decorre dal primo gennaio successivo alla data del loro insediamento.

Art. 14

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in annue lire 11.000.000, graverà sui capitoli di spesa 5925 e 6765 del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1977 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

quanto a L. 7.000.000 con una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 105 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977;

quanto a L. 4.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6765 dello stato di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977, che offre sufficiente disponibilità.

Le variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui al terzo comma dell’articolo 5 della presente legge, sono approvate, a decorrere dall’anno 1978, con la legge di bilancio.

Art. 15

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 105 - Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 7.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 5925 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'Assessorato L. 7.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.