Legge regionale 7 luglio 1987, n. 53 - Testo storico

Legge regionale n. 53 del 07 07 1987

Istituzione dell'anagrafe dei cani e norme per la loro tutela

(B.U. 30 luglio 1987, n. 16, 1° S.S. al n. 14 del 24 luglio 1987)

Art. 1

1. Presso l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta è istituita l'anagrafe regionale dei cani, alla quale ogni proprietario o detentore deve iscrivere il proprio animale entro i primi tre mesi di vita o di entrata in possesso e denunciarne il trasferimento, a qualunque titolo, e la morte entro trenta giorni dall'evento.

2. Le modalità di gestione dell'anagrafe sono stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 2

1. Lo smarrimento del cane deve essere denunciato entro tre giorni al competente servizio di igiene e di assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale.

Art. 3

1. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe, viene compilata apposita scheda segnaletica che deve riportare i seguenti dati: provenienza e data di nascita; razza, caratteristiche somatiche e nome del cane; generalità complete ed indirizzo del proprietario; codice assegnato all'animale.

2. Il codice è impresso con tatuaggio indelebile, di norma inciso nella parte interna della coscia destra dell'animale.

Art. 4

1. La spesa per la gestione dell'anagrafe regionale dei cani, compresa quella per i tatuaggi, è a carico dell'USL.

Art. 5

1. L'introduzione in Valle d'Aosta di cani da parte di turisti e visitatori, per una permanenza superiore a tre giorni, deve essere segnalata al competente servizio di igiene e assistenza veterinaria dell'USL mediante una scheda che sarà messa a disposizione tramite i Comuni e le Aziende di promozione turistica.

Art. 6

1. L'USL trasmette ai Comuni ogni sei mesi una copia dell'anagrafe.

Art. 7

1. Le autorità di pubblica sicurezza, il corpo forestale regionale, gli agenti di polizia urbana e comunale, i servizi sanitari e le organizzazioni zoofile e protezionistiche debbono segnalare la presenza di cani vaganti o randagi al competente servizio di igiene e assistenza veterinaria dell'USL.

2. In caso di cattura di cani vaganti, regolarmente tatuati, si deve provvedere all'individuazione del proprietario, per la restituzione dell'animale. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro di cui all'art. 85 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale.

3. I cani non tatuati, di età superiore a tre mesi, ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario, devono essere inseriti nell'anagrafe canina regionale a spese del proprietario medesimo.

Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure del cane sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.

4. I cani non reclamati, entro 30 giorni, per la restituzione possono essere ceduti a terzi. In caso contrario sono ricoverati presso il canile regionale o sottoposti ad eutanasia.

Art. 8

1. L'USL e i Comuni possono valersi dell'opera volontaria e gratuita dell'ENPA e delle associazioni zoofile e protezionistiche secondo accordi fra le parti.

Art. 9

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni protezionistiche e di volontariato, predispone programmi volti alla sensibilizzazione, all'informazione e all'educazione dei giovani e dei cittadini sul tema di un corretto rapporto uomo - animale con l'intento di fare acquisire una nuova coscienza volta alla tutela ed al rispetto degli animali e alla difesa dell'ambiente.

Art. 10

1. L'inosservanza alle disposizioni della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 500.000, da versarsi al tesoriere dell'Unità sanitaria locale.

Art. 11

1. In sede di prima applicazione della legge, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano proprietari o detentori di cani devono procedere agli adempimenti previsti dall'articolo 2 entro i successivi dodici mesi.

Art. 12

1. Ai fini della tutela della fauna, le disposizioni riguardanti i cani vaganti sono stabilite con altra legge regionale.

Art. 13

1. Per l'applicazione della presente legge la Regione provvede all'acquisto delle attrezzature necessarie, comprese quelle per un apposito sistema informatico per l'istituzione dell'anagrafe, fino alla concorrenza massima della somma di lire 100 milioni.

2. L'onere di lire 100 milioni graverà sul capitolo n. 40450 "Spese di primo impianto del servizio anagrafico dei cani" (di nuova istituzione) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

Art. 14

1. Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni si provvede mediante riduzione:

a) della somma di lire 50 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 40700 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 "Spese per interventi nel settore della sicurezza sociale";

b) della somma di lire 50 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 40800 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 "Contributi per interventi nel settore della sicurezza sociale".

Art. 15

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 40700 "Spese per interventi nel settore della sicurezza sociale" L. 50.000.000

Cap. 40800 "Contributi per interventi nel settore della sicurezza sociale" L. 50.000.000

Variazione in aumento

Settore 3: sicurezza sociale

Programma 2.2.3.02. - Sanità - Strutture sanitarie

Codificazione: 1.1.1.4.3.2.08.08.08

Cap. 40450 (di nuova istituzione)

"Spese di primo impianto del servizio anagrafico dei cani"

L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.