Legge regionale 30 luglio 1985, n. 53 - Testo storico

Legge regionale n. 53 del 30 07 1985

Bollettino ufficiale 11 09 1985 n. 16, 2° S.S.al n. 20 del 10 09 1985.

Bollettino ufficiale 10 09 1985 n. 0020 SUPPLEMENTO STRAORDINARIO 11 09 1985 N. 0002

Finanziamento per la costruzione dell'ala nuova della Casa di Riposo per Anziani (Ospizio di Carità) in Comune di Aosta.

Art. 1

Per la costruzione dell'ala nuova della Casa di Riposo per Anziani (Ospizio di Carità ) in comune di Aosta è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di Lire 2.500.000.000.

Art. 2

La Giunta Regionale provvederà all'adozione di provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 3

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo n. 42700 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo n. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) - Allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso ".

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

In diminuzione

cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 2.500.000.000

In aumento

cap. 42700 Spese per la costruzione della nuova ala della Casa di Riposo per Anziani in Comune di Aosta.

- LR 22 novembre 1984, n. 52 L. 2.500.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.