Legge regionale 23 novembre 1976, n. 53 - Testo storico

Legge regionale n. 53 del 23 11 1976

Bollettino ufficiale 18 12 1976 n. 13

Modificazione dell’ultimo comma dell’articolo 94 delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. UNICO

L’ultimo comma dell’articolo 94 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 35, è sostituito dal seguente:

" La facoltà di cui ai commi quarto e quinto può essere esercitata fino a un anno dopo la data di approvazione della graduatoria ".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.