Legge regionale 24 agosto 1982, n. 52 - Testo storico

Legge regionale n. 52 del 24 08 1982

Bollettino ufficiale 4 10 1982 n. 13

Provvedimenti regionali intesi a promuovere l’utilizzazione delle fonti alternative di energia nel settore agricolo.

Art. 1

Provvedimenti finanziari regionali sono autorizzati per migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori e promuovere l’utilizzazione di fonti d’energia rinnovabili.

Art. 2

Per promuovere la realizzazione di centrali destinate alla produzione di energia elettrica per l’utilizzazione di fonti d’energia rinnovabili, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il pagamento degli interessi dei prestiti contrattati presso Istituti di credito intesi a ridurre il tasso d’interesse e le spese accessorie previste a carico del beneficiario nella misura minima del tasso agevolato previsto per il credito agrario.

La spesa ammissibile non può, in alcun modo, comprendere gli oneri relativi a eventuali servitù nonché le spese derivanti dalla cessione di proprietà di terreni o di qualsiasi altro diritto.

Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge i privati, singoli o riuniti in consorzio, cooperative o altre forme associative.

Art. 3

Le opere comprese in questi provvedimenti finanziari devono servire aziende agricole e soddisfare alle esigenze agricole di raggruppamenti di abitazioni presentando caratteristiche essenzialmente agricole, provvedere ai fabbisogni sociali del mondo rurale ed essere sfruttati privatamente o in comune dalle aziende agricole.

L’estimazione dell’ordine di precedenza nell’ammissibilità delle centrali rurali per i provvedimenti regionali dovrà tener conto dell’importanza sociale che l’opera ricopre per rispondere alle esigenze della popolazione agricola, delle prospettive di sviluppo agricolo della zona in conformità agli orientamenti della programmazione economica regionale nonché del fattore economico.

La precedenza sarà data alle realizzazioni intese a servire raggruppamenti rurali siti in aree isolate.

Art. 4

La concessione dei contributi previsti all’articolo 2 è subordinata:

a) all’autorizzazione della Sovrintendenza regionale dei Beni culturali per le località classificate;

b) all’osservazione delle disposizioni sulle servitù idrogeologiche forestali e di tutti gli altri testi legislativi in materia di elettrificazione.

Art. 5

I contributi previsti per la presente legge non sono cumulabili con provvedimenti concessi per altre leggi regionali, riguardanti la stessa materia.

Art. 6

È autorizzata, per le opere di cui alla presente legge, per ogni esercizio finanziario, dal 1982 al 1991, la spesa annua di L. 100.000.000 che graverà sul nuovo Capitolo " Contributi per l’utilizzazione di fonti d’energia rinnovabili nel settore agricolo. Primi versamenti " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere si provvede coll’aumento del prodotto della quota di ripartizione delle imposte dello Stato, di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge del 26 novembre 1981, n. 690.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Cap. 09100 Entrata dei 9/ 10 delle imposte di Stato sulle concessioni di acque pubbliche per l’uso idroelettrico di cui all'articolo 12 dello Statuto Speciale.

L del 26 novembre 1981, n. 690

L. 100.000.000

Parte spesa

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.15 - Provvedimenti per la valorizzazione delle fonti energetiche

Cap. 38120 (di nuova istituzione)

Contributi per l’utilizzazione di fonti di energie rinnovabili nel settore agricolo - Primi versamenti LR 24 agosto 1982, n. 52 L. 100.000.000

Parte entrata

Titolo III - Entrate provenienti da redditi patrimoniali, da benefici di Enti o imprese regionali.

Categoria 9 - Entrata derivante da beni della Regione e dalla partecipazione ad imprese ed enti diversi.

Anno 1983 L. 100.000.000

Anno 1984 L. 100.000.000

Totale L. 200.000.000

Art. 8

Al bilancio pluriennale di previsione della Regione per gli anni 1982-84 sono apportate le seguenti variazioni.

Parte entrata

Titolo III - Entrate provenienti da redditit patrimoniali, da benefici di Enti o imprese regionali.

Categoria 9 - Entrata derivante da beni della Regione e dalla partecipazione ad imprese ed enti diversi.

Anno 1983 L. 100.000.000

Anno 1984 L. 100.000.000

Totale L. 200.000.000

Parte spesa

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.15 - Provvedimenti per la valorizzazione delle fonti energetiche

Anno 1983 L. 100.000.000

Anno 1984 L. 100.000.000

Totale L. 200.000.000

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.