Legge regionale 5 settembre 1991, n. 51 - Testo storico

Legge regionale n. 51 del 05 09 1991

Bollettino ufficiale 17 9 1991 n. 42

Finanziamento di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero dell’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta.

Art. 1

1. Nella prospettiva della realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero dell’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di lire 250.000.000, per l’effettuazione di un apposito studio di fattibilità.

2. Lo studio di fattibilità dovrà comportare un confronto fra l’ipotesi di un’unica sede ospedaliera attraverso l’ampliamento dell’attuale struttura di Via Ginevra e l’ipotesi di una sede completamente nuova. Lo studio dovrà essere sottoposto all’esame del Consiglio regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3. L’onere di lire 250.000.000 graverà sull’istituendo capitolo 60310 del Bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991.

Art. 2

1. La scelta del professionista o della società a cui affidare lo studio di fattibilità sarà effettuata dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 3

1. Alla copertura dell’onere di cui all’articolo 1 si provvede mediante riduzione dell’importo di lire 250.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 67000 del Bilancio preventivo regionale per l’anno 1991 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti ", a valere sull’apposito accantonamento previsto dall’allegato n. 8 al Bilancio stesso (Area di intervento settoriale - Settore sanità - E. 2.2.).

Art. 4

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " L. 250.000.000

Variazioni in aumento

Programma regionale 2.2.3.02.

Codificazione 2.1.2.1.0.3.08.08.08

Cap. 60310 "Spese a carico della Regione per la progettazione e realizzazione di strutture sanitarie"

L. 250.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.