Legge regionale 26 gennaio 1993, n. 5 - Testo storico

legge regionale n. 5 del 26 01 1993

Bollettino ufficiale 4 2 1993 n. 6

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1993 e del pluriennale 1993/1995 (Legge finanziaria per gli anni 1993/1995).

Art. 1

(Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta) le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali sottoelencate sono determinate per l’anno 1993, nelle misure sotto indicate:

LR 2 gennaio 1989, n. 4

Cap. 20050 lire 80 milioni

LR 23 dicembre 1989, n. 79

Cap. 20680 lire 1500 milioni

LR 2 novembre 1987, n. 91

Cap. 20740 lire 5600 milioni

Cap. 20760 lire 1800 milioni

Cap. 20780 lire 1500 milioni

LR 17 febbraio 1989, n. 13 e successive modificazioni

Cap. 26010 lire 3000 milioni

LR 23 aprile 1987, n. 34 e successive modificazioni

articolo 16 Cap. 35480 lire 500 milioni

articolo 18 Cap. 48940 lire 500 milioni

LR 31 luglio 1986, n. 37

artt. 2 e 3 Cap. 37840 lire 500 milioni

Cap. 37860 lire 100 milioni

articolo 28 Cap. 37960 lire 1000 milioni

LR 9 luglio 1990, n. 46

Cap. 38360 lire 1000 milioni

LR 7 agosto 1986, n. 44

Cap. 38800 lire 400 milioni

LR 5 novembre 1981, n. 64

Cap. 39000 lire 125 milioni

LR 31 marzo 1977, n. 17 e successive modificazioni

Cap. 39440 lire 300 milioni

LR 29 ottobre 1985, n. 70

Cap. 40760 lire 145 milioni

LR 11 agosto 1985, n. 30

Cap. 40820 lire 600 milioni

LR 6 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni

Cap. 41200 lire 2000 milioni

Cap. 41360 lire 600 milioni

Cap. 41650 lire 1000 milioni

Cap. 41660 lire 2500 milioni

Cap. 41720 lire 30000 milioni

Cap. 41760 lire 8000 milioni

Cap. 41800 lire 2500 milioni

Cap. 42820 lire 5000 milioni

Cap. 43700 lire 150 milioni

Cap. 44020 lire 7000 milioni

Cap. 44040 lire 5000 milioni

LR 12 agosto 1987, n. 70

articolo 21 Cap. 41380 lire 500 milioni

articolo 18 Cap. 44060 lire 500 milioni

LR 24 gennaio 1983, n. 1 art. 8

Cap. 41620 lire 200 milioni

LR 18 novembre 1985, n. 71

Cap. 42000 lire 20 milioni

LR 18 agosto 1986, n. 49

Cap. 43240 lire 1500 milioni

Cap. 43260 lire 400 milioni

Cap. 43300 lire 150 milioni

Cap. 43320 lire 100 milioni

Cap. 43340 lire 50 milioni

Cap. 43400 lire 2500 milioni

LR 17 giugno 1988, n. 51

Cap. 46800 lire 650 milioni

LR 6 giugno 1977, n. 41 e successive modificazioni

Cap. 47300 lire 2000 milioni

LR 8 agosto 1989, n. 59

Cap. 48260 lire 1000 milioni

LR 6 agosto 1985, n. 61

Cap. 49400 lire 3000 milioni

Cap. 52520 lire 4000 milioni

LR 16 giugno 1988, n. 41 Capo I

Cap. 50120 lire 100 milioni

LR 30 luglio 1986, n. 36

Cap. 55240 lire 120 milioni

LR 7 agosto 1986, n. 46

Cap. 55500 lire 355 milioni

LR 17 marzo 1986, n. 5

Cap. 57320 lire 150 milioni

LR 25 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni

Cap. 57460 lire 120 milioni

Cap. 57480 lire 450 milioni

LR 25 ottobre 1982, n. 71 e successive modificazioni

Cap. 58540 lire 3000 milioni

Cap. 61600 lire 3000 milioni

LR 27 luglio 1989, n. 43 e successive modificazioni

Cap. 59650 lire 350 milioni

LR 28 febbraio 1990, n. 10

Cap. 63500 lire 4000 milioni

LR 29 gennaio 1987, n. 9 e successive modificazioni

Cap. 64300 lire 3500 milioni

LR 15 aprile 1987, n. 33

Cap. 64460 lire 105 milioni

LR primo dicembre 1986, n. 59

Cap. 64500 lire 150 milioni

LR 31 marzo 1977, n. 17 e successive modificazioni

Cap. 67390 lire 2500 milioni

LR 4 settembre 1991, n. 40

Cap. 33701 lire 1000 milioni

LR 11 novembre 1974, n. 44

Cap. 35100 lire 3000 milioni

LR 3 agosto 1971, n. 10 e successive modificazioni

Cap. 35400 lire 600 milioni

LR 11 agosto 1976, n. 34

Cap. 40400 lire 45 milioni

LR 7 maggio 1985, n. 21

Cap. 40440 lire 80 milioni

LR 28 dicembre 1983, n. 80

Cap. 40780 lire 2000 milioni

LR 3 gennaio 1986, n. 1

Cap. 43920 lire 100 milioni

LR 9 settembre 1991, n. 41

Cap. 46950 lire 750 milioni

LR 20 maggio 1986, n. 24 Art. 9 e 3

Cap. 47560 lire 55 milioni

LR 5 marzo 1987, n. 12

Cap. 47810 lire 300 milioni

LR 28 dicembre 1981, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni

Cap. 49420 lire 230 milioni

Cap. 53400 lire 2000 milioni

Cap. 61240 lire 300 milioni

LR 11 agosto 1975, n. 40 e successive modificazioni

Cap. 55520 lire 1600 milioni

LR 14 giugno 1989, n. 30 artt. 5- 6- 7- 11

Cap. 55580 lire 900 milioni

LR 21 ottobre 1986, n. 55

Cap. 56600 lire 3000 milioni

LR 9 dicembre 1981, n. 79 e successive modificazioni

Cap. 57300 lire 350 milioni

LR 16 agosto 1982, n. 37 e successive modificazioni

Cap. 58560 lire 800 milioni

LR 28 giugno 1962, n. 13 e successive modificazioni

Cap. 59620 lire 10000 milioni

LR 3 marzo 1983, n. 6

Cap. 59640 lire 200 milioni

LR 16 dicembre 1991, n. 76

Cap. 59980 lire 4500 milioni

LR 27 maggio 1988, n. 38

Cap. 60880 lire 700 milioni

LR 23 giugno 1983, n. 66 e successive modificazioni

Cap. 61500 lire 1300 milioni

LR 11 agosto 1975, n. 39 e successive modificazioni

Cap. 64360 lire 220 milioni

Cap. 64380 lire 80 milioni

Cap. 64440 lire 350 milioni

LR 7 maggio 1990, n. 28

Cap. 65900 lire 1400 milioni

LR 11 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni

Cap. 66500 lire 1500 milioni

LR 4 dicembre 1970, n. 34

Cap. 67100 lire 40 milioni

LR 26 novembre 1987, n. 94

Cap. 67530 lire 600 milioni

LR 24 agosto 1982, n. 38 articolo 21

Cap. 67810 lire 500 milioni

LR 14 luglio 1982, n. 27 articolo 9

Cap. 67890 lire 400 milioni

LR 23 dicembre 1991, n. 78

Cap. 68150 lire 1500 milioni

LR 20 maggio 1985, n. 32

Cap. 68350 lire 150 milioni

Art. 2

(Trasferimenti finanziari ai Comuni)

1. I trasferimenti finanziari ai Comuni a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l’esercizio delle funzioni di loro competenza, di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 61, sono rideterminati complessivamente in lire 55.335 milioni di cui lire 18.076 milioni per l’anno 1993, lire 18.343 milioni per l’anno 1994 e lire 18.916 milioni per l’anno 1995 (cap. 20500);

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale indicata al comma uno, la spesa corrente e le altre entrate correnti dei Comuni, consolidate su base regionale, sono fissate nei seguenti importi: (indicati in milioni di lire)

Anno 1993

Spesa corrente 165.776

Altre entrate correnti 154.527

Anno 1994

Spesa corrente 172.407

Altre entrate correnti 160.708

Anno 1995

Spesa corrente 179.303

Altre entrate correnti 167.136

3. Ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale indicata al comma uno è autorizzata, per l’anno 1993 la spesa di lire 500 milioni a titolo di finanziamento " una tantum " di spese correnti per l’assestamento del bilancio preventivo dei Comuni (cap. 20800).

4. I trasferimenti finanziari in conto capitale ai Comuni per l’attuazione dei programmi di investimento in opere pubbliche di loro competenza di cui alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 40 e successive modificazioni sono determinati per il triennio 1993/1995 in annue lire 51.000 milioni (Cap 20520).

5. Per l’erogazione nell’anno 1993 di contributi a favore di Comuni per spese straordinarie a carattere eccezionale è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni (Cap 20720).

Art. 3

(Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare)

1. I trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 27 sono determinati, per l’anno 1993, in complessive lire 5.000 milioni (cap. 20620), ripartiti nei seguenti settori di intervento:

a) sedi di uffici e servizi pubblici istituzionali lire 2.000 milioni

b) patrimonio immobiliare a scopo abitativo o sociale lire 500 milioni

c) recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico lire 500 milioni

d) acquisizione di terreni e alpeggi per lo sviluppo di attività economiche, turistiche e sportive lire 2.000 milioni

Art. 4

(Finanziamento del Fondo regionale investimenti occupazione - FRIO)

1. Per la realizzazione dei programmi triennali del Fondo regionale investimenti occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e successive modificazioni, sono autorizzate le seguenti spese (Cap. 21145):

- per l’aggiornamento dei programmi già autorizzati, lire 13.000 milioni così ripartiti:

anno 1993 lire 3.000 milioni

anno 1994 lire 5.000 milioni

anno 1995 lire 5.000 milioni

- per la realizzazione del programma 1993-1995, complessive lire 50.000 milioni, così ripartiti:

anno 1993 lire 6.000 milioni

anno 1994 lire 23.000 milioni

anno 1995 lire 21.000 milioni

2. Per gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 bis della legge regionale 51/86 e successive modificazioni, è autorizzata, per l’anno 1993, la spesa complessiva di lire 2.100 così ripartita:

a) capitolo 21155 per lire 2.000 milioni

b) capitolo 22520 per lire 100 milioni

3. Per la realizzazione della stazione per autobus di linea con sottostante autorimessa pubblica in Comune di Saint-Vincent, prevista nel programma integrativo FRIO per il periodo 1989-1991 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 12134 del 30 dicembre 1989, è approvata la spesa complessiva di lire 9.401 milioni, così ripartita (Cap 21205):

anno 1993 lire 2.000 milioni

anno 1994 lire 3.500 milioni

anno 1995 lire 3.901 milioni

Art. 5

(Finanziamenti regionali sostitutivi di interventi statali)

1. A fronte delle minori assegnazioni di fondi da parte dello Stato in relazione alla manovra di contenimento della spesa pubblica, la Regione Valle d’Aosta interviene, per l’anno 1993, nel finanziamento dei seguenti interventi:

a) Trasporti pubblici locali di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 per complessive lire 21.000 milioni di cui:

1) ripiano disavanzo di esercizio di cui all’articolo 9 lire 19.000 milioni cap. 67670

2) fondo per gli investimenti

lire 2.000 milioni cap. 67870

b) Fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 - parte corrente - per complessive lire 90.000 milioni così ripartite:

1) Spese della Regione - Cap. 59920 lire 10.000 milioni

2) Trasferimenti all’USL - Cap. 59940 lire 80.000 milioni

c) Consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n 405 articolo 5 e 22 maggio 1978, n. 194 articolo 3, per complessive lire 2.100 milioni così ripartite:

1) spese dirette lire 100 milioni cap. 61540

2) trasferimenti all’Unità Sanitaria Locale lire 2.000 milioni cap. 61580

Art. 6

(Strutture ospedaliere)

1. Per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (legge 833/78), è trasferita all’Unità Sanitaria Locale, per l’anno 1993, la somma di lire 1.000 milioni (cap. 60380).

2. Per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è autorizzata, per l’anno 1993, la spesa di lire 3.000 milioni (Cap. 60420).

Art. 7

(Servizi sociali ed assistenza ai minori)

1. Per gli interventi di cui alle legge regionali 15 dicembre 1982, n. 93 e 7 maggio 1985, n. 30, recanti interventi a favore dei comuni per la costruzione e la gestione di servizi sociali a favore di persone anziane ed inabili, è autorizzata, per l’anno 1993, la spesa complessiva di lire 29400 milioni, così ripartita:

spese di gestione - cap. 58400 - lire 29.000 milioni

spese di investimento - cap. 58460 - lire 400 milioni

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 26, recante contributi ai comuni nelle spese di gestione e di investimento per gli asili nido, è autorizzata, per l’anno 1993, la spesa di lire 8.500 milioni, così ripartita: Spese di gestione - Cap. 58420 - lire 5.500 milioni Spese di investimento - Cap. 58480 - lire 3.000 milioni.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 e successive modificazioni, concernente la concessione di contributi ai comuni e a cooperative atti a favorire l’inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps, è autorizzata, per l’anno 1993, la spesa di lire 1.600 milioni, così ripartita:

Contributi ai comuni - Cap. 58500 - lire 900 milioni

Contributi alle cooperative - Cap. 61080 - lire 700 milioni.

4. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 18 marzo 1987, n. 19, recante interventi a favore di soggetti handicappati psico-fisici nonché di ciechi e sordomuti, è autorizzata, per l’anno 1993, la spesa di lire 3.500 milioni, così ripartita:

Interventi diretti - Cap. 61040 - lire 2.800 milioni Contributi - Cap. 61060 - lire 700 milioni.

5. Per gli interventi di cui alla legge regionale primo giugno 1984 n. 17, recante interventi assistenziali ai minori, è autorizzata, per l’anno 1993, la spesa complessiva di lire 4.800 milioni, così ripartita:

Sussidi di cui all’articolo 2 - Cap. 61090 - lire 1.400 milioni Spese di cui agli articoli 8e 9 - Cap. 61100 - lire 1500 milioni

Contributi di cui all'art. 8 - Cap. 61120 - lire 900 milioni

Contributi di cui all’articolo 10 - Cap. 61140 - lire 1.000 milioni

6. A decorrere dall’anno 1994 gli oneri derivanti dall’applicazione delle leggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 saranno rideterminati con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 8

(Interventi su beni immobili da destinare al settore industriale)

1. Per gli interventi su beni immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l’anno 1993, la spesa di lire 25.000 milioni (cap. 46940).

Art. 9

(Interventi finanziari atti a favorire il traffico commerciale all’Autoporto di Pollein)

1. Gli incentivi finanziari di cui alla legge regionale 23 maggio 1990, n. 32, sono confermati per l’anno 1993.

2. Limitatamente all’anno 1993, la liquidazione delle rate anticipate del contributo di cui al comma 2 dell’articolo 1 della predetta legge regionale sarà effettuata con riferimento al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, accertato nell’anno precedente, sulle importazioni da paesi extracomunitari (Cap. 35940 L. 1.000 milioni).

Art. 10

(Interventi nel settore della formazione professionale)

1. Per il progetto di innovazione del sistema formativo di cui alla legge 12 novembre 1988, n. 492 è autorizzata, per l’anno 1993, la spesa di lire 1.160 milioni (cap. 30065).

2. Per la realizzazione del programma annuale di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, è autorizzata, per l’anno 1993, la spesa complessiva di lire 12.270 milioni di cui lire 5.050 milioni per iniziative a gestione regionale (Cap. 30018) e lire 7.220 milioni per iniziative a gestione convenzionata (Cap. 30019).

3. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma uno, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, è autorizzata a disporre con proprio atto amministrativo - da adottarsi su proposta dell’Assessore al Bilancio e alle Finanze ad avvenuta approvazione del programma di formazione professionale di cui all’articolo 10 della LR n 28/1983 - il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte ai capitoli n. 30018 e n. 30019 in favore di pertinenti capitoli appositamente istituiti in relazione al programma annuale di formazione professionale di cui al comma uno.

Art. 11

(Finanziamenti per iniziative culturali e scientifiche)

1. È autorizzata, per l’anno 1993, la spesa di complessive lire 5.580 milioni destinata:

a) quanto a lire 1.000 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (cap. 57200);

b) quanto a lire 180 milioni per sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (cap. 57220);

c) quanto a lire 600 milioni per l’acquisto e stampa di monografie di carattere culturale (cap. 57240);

d) quanto a lire 700 milioni per interventi a favore di istituzioni ed associazioni culturali ed educative nonché per manifestazioni culturali e scientifiche (cap. 57260);

e) quanto a lire 3.100 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (cap. 57360 per lire 1.100 milioni cap. 57380 per lire 450 milioni e cap. 57400 per lire 1.550 milioni).

Art. 12

(Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic)

1. La spesa di lire 10.000 milioni annue autorizzata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18, per la costruzione di infrastrutture tecniche per il parco regionale " Mont - Avic " è trasferita agli esercizi 1994 e 1995 (Cap. 11150).

2. L’autorizzazione a contrarre un mutuo passivo di annue lire 10.000 milioni per gli anni 1993 e 1994 recata dalla medesima legge regionale n. 18/92 è trasferita agli esercizi 1994 e 1995 (Cap. 11150).

Art. 13

(Infrastrutture turistiche)

1. Per la finalità di cui alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, recante incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio, è autorizzato, per l’anno 1993, un limite di impegno di lire 500 milioni quale concorso nel pagamento di interessi su mutui per la realizzazione degli interventi (Cap. 64748).

Art. 14

(Spese per il concorso nel pagamento di interessi autorizzati da leggi regionali)

1. L’autorizzazione di spesa di lire 10 milioni recata dalla legge regionale 10 gennaio 1989, n. 7, per il concorso nel pagamento di interessi su mutui agevolati in relazione ad eventi calamitosi è rideterminata, a decorrere dall’anno 1993, in annue lire 1 milione (Cap. 37880).

2. L’autorizzazione di spesa di lire 100 milioni recata dalla legge 24 gennaio 1989, n. 9, per concorso del pagamento di interessi su mutui per costruzione, recupero ed ampliamento di immobili destinati alle attività di imprese artigiane è rideterminata a decorrere dall’anno 1993, in annue lire 150 milioni (Cap. 47520).

3. L’autorizzazione di spesa di lire 200 milioni recata dalla legge regionale 8 agosto 1989, n. 59 per concorso nel pagamento di interessi su prestiti contratti da imprese di autotrasporto merci per conto terzi è rideterminata, a decorrere dall’anno 1993, in annue lire 100 milioni (Cap. 48280).

4. L’autorizzazione di spesa di lire 100 milioni recata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 41, Capo II, per concorso nel pagamento di interessi su mutui per la costruzione di edifici di culto è sospesa per l’anno 1993 (Cap 50140).

5. L’autorizzazione di spesa di lire 270 milioni recata dalla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, per la concessione di contributi su finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie è rideterminata, a decorrere dall’anno 1993, in annue lire 670 milioni (Cap. 51039 lire 120 milioni, Cap. 51040 lire 130 milioni, Cap. 51059 lire 120 milioni, Cap. 51060 lire 300 milioni).

6. L’autorizzazione di spesa di lire 499 milioni recata dalla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d’onore a favore di studenti universitari è rideterminata, a decorrere dall’anno 1993, in annue lire 100 milioni (Cap. 55600 lire 40 milioni, Cap. 55601 lire 60 milioni).

Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a complessive lire 680.729 milioni nel triennio 1993/1995 di cui lire 458.027 milioni nell’anno 1993, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1993/1995, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicate definite dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa.

Art. 16

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Stato speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.