Legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 02 03 1992

Bollettino ufficiale 10 3 1992 n. 11

Istituzione del Difensore civico.

Art. 1

(Istituzione)

1. È istituito, presso il Consiglio regionale della Valle d’Aosta, l’Ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2

(Funzioni. Soggetti legittimati. Iniziativa d’ufficio)

1. Il Difensore civico interviene, a richiesta di cittadini, di stranieri o apolidi residenti o dimoranti nella Regione, di enti e di formazioni sociali, oppure di propria iniziativa, con le modalità che saranno in seguito specificate, in caso di omissioni, ritardi, irregolarità e illegittimità poste in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo o inerenti ad atti amministrativi già emanati da organi, uffici o servizi dell’Amministrazione regionale nonché degli enti, istituti, aziende e consorzi dipendenti o oggetti alla vigilanza e al controllo della Regione, dell’Unità sanitaria locale e degli enti locali territoriali, con riferimento, per questi ultimi, alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione. Il Difensore civico interviene esclusivamente su richiesta dei soggetti direttamente interessati o dei rappresentanti di enti e associazioni che difendono interessi collettivi e diffusi.

2. Gli interventi del Difensore civico sono finalizzati anche a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo - donna e la non discriminazione in base al sesso.

3. Il Difensore civico esercita inoltre le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione tra gli enti stessi e la Regione.

4. Le modalità di svolgimento delle funzioni del Difensore civico, anche nell’ipotesi di convenzionamento, sono quelle previste dalla presente legge.

5. Gli interventi del Difensore civico, a tutela non giurisdizionale di diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi diffusi, tendono a garantire l’efficienza, la correttezza, l’imparzialità e in genere il buon andamento della pubblica amministrazione.

Art. 3

(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)

1. Il Difensore civico può intervenire presso la pubblica amministrazione anche con riferimento ad atti o procedimenti che per disposizione di legge non possano essere impugnati, o per i quali pendano azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali. Tuttavia, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento in attesa delle relative pronunzie.

Art. 4

(Segnalazione delle disfunzioni accertate)

1. Qualora il Difensore civico accerti disfunzioni o disservizi di uffici statali o di ogni altro pubblico ente, organo, ufficio o servizio, che comunque incidano sulle attività regionali, può riferirne all’Amministrazione interessata, informandone gli organi statutari della Regione.

Art. 5

(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini residenti nella Regione da almeno cinque anni, che offrono la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridico-amministrativa e:

a) sono in possesso di laurea in giurisprudenza o equipollente, o hanno ricoperto la carica di Segretario comunale per almeno dieci anni;

b) hanno un’età superiore ai 40 anni;

c) non hanno riportato condanne penali.

Art. 6

(Elezione)

1. L’iter per l’elezione del Difensore civico viene avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Giunta regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso pubblico indicante:

a) l’intenzione della Regione di procedere all’elezione, o rinnovo, del Difensore civico;

b) i requisiti richiesti per ricoprire l’incarico;

c) il trattamento economico previsto;

d) il termine di 30 giorni, dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.

2. Le associazioni ed i singoli cittadini inoltrano al Presidente del Consiglio le proposte di candidatura.

3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni relative al candidato proposto:

a) i dati anagrafici e la residenza;

b) i titoli di studio;

c) il curriculum professionale;

d) elementi in grado di evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l’incarico.

4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico, sottoscritta dal candidato.

5. Appena scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente del Consiglio convoca la Commissione per l’elezione del Difensore civico, composta da:

a) il Presidente del Consiglio regionale, che la presiede;

b) il Presidente del Tribunale di Aosta;

c) Il Presidente del Tribunale amministrativo della Valle d’Aosta;

d) il Presidente dell’Ordine degli avvocati di Aosta;

e) il Presidente della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

6. La Commissione per l’elezione del Difensore civico elegge il Difensore civico all’unanimità.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all’Ufficio del Difensore civico chi rivesta una carica pubblica elettiva o ricopra cariche in organismi di controllo su atti della pubblica amministrazione; l’Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale ed imprenditoriale.

2. La Commissione per l’elezione del Difensore civico ne dichiara la decadenza qualora rilevi cause di ineleggibilità o incompatibilità sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella Regione.

Art. 8

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Giunta regionale provvede ad avviare l’iter di cui all’articolo 6.

3. Nel caso di scadenza regolare del mandato i poteri del Difensore civico sono prorogati fino all’entrata in carica del successore. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato stesso.

4. Per gravi motivi connessi all’esercizio delle funzioni, il Difensore civico può essere revocato dalla Commissione per la nomina del Difensore civico, su proposta motivata approvata dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi. La decisione di revoca deve essere assunta dalla Commissione all’unanimità.

Art. 9

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all’indennità di carica percepita dai Consiglieri regionali. Allo stesso spettano inoltre le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l’espletamento dell’incarico in misura analoga a quella dei Consiglieri regionali.

Art. 10

(Modalità dell’intervento)

1. L’intervento del Difensore civico può essere richiesto dall’interessato senza particolari formalità.

2. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, valutata l’istanza o d’ufficio, può:

a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione; gli uffici richiesti devono rispondere senza ritardo;

b) consultare ed ottenere copia, senza limite del segreto d’ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;

c) convocare il responsabile della pratica per ottenere chiarimenti circa lo stato della medesima e le cause delle eventuali disfunzioni allo scopo di ricercare soluzioni che contemperino l’interesse generale con quello dell’istante;

d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;

e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa sollecitandone gli opportuni provvedimenti;

f) presentare note e chiedere di essere udito dai consessi regionali di controllo al fine di illustrare i motivi che possono configurare vizi di legittimità o di merito degli atti.

3. Qualora l’Amministrazione non intenda uniformarsi alle indicazioni del Difensore civico deve dare adeguata motivazione del dissenso, inviandone comunicazione al Difensore civico medesimo.

Art. 11

(Consulenze e traduzioni a fini istruttori)

1. Il Difensore civico può chiedere consulenze e traduzioni a fini istruttori, avvalendosi di personale degli uffici regionali o, altrimenti, di consulenti ed interpreti. Le eventuali spese sono preventivamente autorizzate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 12

(Informazioni agli istanti)

1. Il Difensore civico informa l’istante dell’esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell’Amministrazione, rendendolo edotto delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 13

(Disposizioni particolari)

1. Il responsabile della pratica che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico o che comunque abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri di ufficio, è soggetto a procedimento disciplinare. Il Difensore civico può richiederne l’attivazione. L’apertura e l’esito del procedimento o l’eventuale archiviazione devono essere immediatamente comunicati al Difensore civico.

2. Qualora nell’esercizio della sua funzione venga a conoscenza di fatti da chiunque commessi, che possano costituire reato, il Difensore civico ne fa rapporto all’Autorità giudiziaria.

3. Il Difensore civico è tenuto al segreto d’ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 14

(Relazioni sull’attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno, sottopone all’esame del Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

2. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità tramite altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

3. In casi di particolare importanza o urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta per le opportune determinazioni.

4. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati. Le relative spese sono preventivamente autorizzate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 15

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti alla propria attività.

2. La Commissione consiliare competente può convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull’attività svolta.

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

2. Il Difensore civico, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e con la Giunta regionale, per assicurare il funzionamento dell’Ufficio in forma decentrata, può utilizzare le strutture periferiche dell’Amministrazione regionale o di altri enti ed avvalersi di personale regionale che opera in loco.

3. Per le relazioni con gli enti pubblici aventi sede in Roma, il Difensore civico può avvalersi della collaborazione dell’Ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma della Regione Valle d’Aosta.

Art. 17

(Personale e uffici)

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico uffici adatti allo svolgimento delle sue funzioni.

2. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà a dotare l’Ufficio del Difensore civico di adeguato personale.

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto per il 1992 in lire 30.000.000, graverà sul capitolo 20000 (" Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale ") del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede, per l’anno 1992, mediante utilizzo di lire 30.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (" Fondo globale per il finanziamento di spese correnti ") a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio per l’anno in corso (Area istituzionale - A. 4).

3. A decorrere dal 1993 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta).

Art. 19

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

a) in diminuzione

Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti L. 30.000.000

b) in aumento

Cap. 20000 " Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale " L. 30.000.000

Art. 20

(Norma transitoria)

1. La presente legge ha efficacia per cinque anni a far data dalla sua entrata in vigore.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.