Legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 03 01 1990

Bollettino ufficiale 16 1 1990 n. 3

Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d’Aosta.

Art. 1

(" Finalità della legge ")

1. La Regione, al fine di consentire interventi eccezionali nelle situazioni in cui più grave si presenta, per caratteristiche quantitative e qualificative, la situazione occupazionale, con la presente legge disciplina, nell’ambito delle competenze trasferite ai sensi dell’articolo 1 della legge 16 maggio 1978, n. 196, in materia di cantieri scuola e di lavoro - già normati dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati) - l’utilizzo temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

Art. 2

(" Soggetti e natura degli interventi ")

1. I Comuni o loro Consorzi, e le Comunità Montane, nei quali si riscontri un particolare squilibrio tra l’offerta e la domanda di lavoro con conseguente elevato tasso di disoccupazione, possono promuovere iniziative per l’impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati nella realizzazione di opere di pubblica utilità attraverso l’istituzione di cantieri di lavoro, a gestione regionale, di cui all’articolo 1.

Art. 3

(" Attribuzioni all’Assessorato regionale

dei Lavori Pubblici ")

1. Al fine di una gestione della legge che, nell’ambito del finanziamento stabilito nella deliberazione del Consiglio Regionale di cui all’articolo 4, consenta l’istituzione e la gestione dei cantieri di lavoro a livello regionale, sono attribuite all’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, con le modalità di cui ai successivi articoli, le funzioni inerenti:

a) alla raccolta ed istruttoria delle domande, alla scelta e all’approvazione dei progetti di intervento;

b) alla priorità degli Enti richiedenti in considerazione delle diverse situazioni sociali ed economiche;

c) al conseguente rilascio, con decreto a firma del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, delle autorizzazioni all’apertura e gestione dei cantieri di lavoro da istituire nei Comuni, o loro Consorzi, e nelle Comunità Montane;

d) all’entità, previa deliberazione della Giunta regionale dell’indennità giornaliera di cui al successivo articolo 8 da corrispondere ai disoccupati e personale istruttore avviati nei cantieri di lavoro;

e) alla gestione ed al controllo sulle modalità di realizzazione delle iniziative approvate ed autorizzate.

Art. 4

(" Deliberazione Consiglio Regionale ")

1. La Regione annualmente assegna, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione un finanziamento per l’istituzione dei cantieri di lavoro a favore dei Comuni, o loro Consorzi, e delle Comunità Montane, per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 2;

2. Il Consiglio Regionale annualmente, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, stabilisce la spesa necessaria per i fini e secondo il criterio di cui al primo comma.

Art. 5

(" Domande ed autorizzazioni ")

1. I Comuni, o loro Consorzi, e le Comunità Montane che intendono realizzare le iniziative presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, la domanda di richiesta indirizzata all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici per ottenere l’istituzione dei cantieri di lavoro nell’ambito territoriale di competenza, con allegato il progetto di intervento di cui all’articolo 6.

2. L’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, verifica la completezza della documentazione allegata alla domanda, la congruità e la conformità del progetto di intervento con quanto stabilito nella presente legge, per assicurare una soddisfacente gestione del cantiere di lavoro, e la copertura finanziaria dell’intervento previsto.

3. Sulla base della verifica di cui al precedente comma e nel rispetto delle indicazioni e del finanziamento fissati dalla deliberazione del Consiglio Regionale di cui al comma secondo dell’articolo 4 e nel limite massimo di 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, la Giunta regionale decide sulle domande presentate e sui relativi progetti di intervento, rinviando, in caso di accettazione, il finanziamento della spesa e le relative autorizzazioni al bilancio preventivo della Regione per l’anno successivo a quello della presentazione delle domande tendenti a richiedere l’istituzione di cantieri di lavoro, in osservanza a quanto disposto dalla presente legge e dalla deliberazione del Consiglio Regionale di cui all’articolo 4.

Art. 6

(" Contenuto del progetto ")

1. Il progetto allegato alla domanda di cui al comma primo del precedente articolo 5 deve contenere:

a) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano le gravità e le caratteristiche della crisi occupazionale nell’area territorialmente di competenza dell’Ente locale proponente;

b) la descrizione analitica delle opere che si intendono attuare, comprensiva degli elementi tecnico - progettuali ed amministrativi;

c) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, comunque non inferiore a 6 e non superiore a 15 per il Comune di Aosta e non superiore a 10 per gli altri Comuni, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione;

d) la durata del progetto, o dei progetti, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;

e) gli oneri distinti: in spese di funzionamento e organizzazione, indennità ai lavoratori interessati, oneri previdenziali e assicurativi.

2. Qualora le opere che si intendono realizzare comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, l’Ente richiedente dovrà dare atto, in sede di domanda, dell’avvenuta acquisizione degli stessi.

3. Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata del cantiere non inferiore a mesi due con un massimo di 3.600 giornate lavorative ed una attività effettiva del cantiere non superiore a mesi dodici, per il Comune di Aosta e con un massimo di 1.600 giornate lavorative ed una attività effettiva del cantiere non superiore a mesi otto, per gli altri Comuni; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendono realizzare lo richiedano, i relativi prolungamenti potranno essere concessi a seguito di una successiva richiesta da effettuarsi per l’anno successivo con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 7

(" Beneficiari degli interventi ")

1. Possono essere utilizzati nei cantieri i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e il collocamento, individuati secondo i criteri stabiliti con legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro).

2. La partecipazione dei lavoratori ai cantieri è volontaria e non costituisce nessun rapporto di lavoro con l’Amministrazione regionale, né costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/ o per l’assunzione negli Enti o nelle Aziende pubbliche.

3. Per la durata del cantiere i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, l’iscrizione al Collocamento come previsto dalla legge del 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni. 4. L’articolazione dell’attività lavorativa deve prevedere l’utilizzo dei disoccupati per 5 giorni alla settimana e per 8 ore giornaliere e consentire la partecipazione dei lavoratori medesimi alle chiamate pubbliche del Collocamento.

5. L’attività lavorativa può comprendere anche momenti formativi inerenti all’attività stessa.

Art. 8

(" Trattamento economico e tutela previdenziale

e assicurativa dei lavoratori e del personale istruttore ")

1. Ai lavoratori e personale istruttore partecipanti ai cantieri di lavoro la Regione corrisponde una indennità giornaliera nella misura stabilita nella deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera d) dell’articolo 3.

2. Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si provvede nel modo seguente:

a) per i lavoratori si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 (modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424 in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana) e successive modificazioni ed integrazioni, restando a carico della Regione promotrice il relativo onere finanziario da detta legge già previsto a carico del disciolto " Fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori ";

b) per il personale istruttore e vice - istruttore, quest’ultimo previsto solo per i cantieri istituiti in Comune di Aosta, secondo la vigente normativa statale disciplinante la previdenza a mezzo dell’INPS e dell’INAIL.

Art. 9

(" Norma transitoria per la prima applicazione ")

1. Al fine di consentire l’immediata operatività della presente legge, la somma disponibile nel bilancio regionale per l’esercizio 1989, di cui all’articolo 10 è ripartita, per la gestione di cantieri di lavoro da istituirsi nei Comuni, secondo quanto di seguito indicato:

- Comune di Aosta L. 204.000.000

- Comune di Châtillon L. 182.000.000

- Comune di Fénis L. 182.000.000

- Comune di Issogne L. 182.000.000

- Comune di Nus L. 182.000.000

2. L’indennità giornaliera lorda da corrispondere ai lavoratori disoccupati partecipanti ai cantieri autorizzati ai sensi del presente articolo, è stabilita nella tabella A) allegata alla presente legge.

3. Nella fase transitoria prevista dal presente articolo, i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e il collocamento, da avviare nei cantieri di lavoro sono individuati secondo i criteri previsti al primo comma dell’articolo 7.

Art. 10

(" Disposizioni finanziarie ")

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per l’anno finanziario 1989, la spesa di L. 932.000.000.

2. La spesa per gli anni finanziari successivi verrà stabilita dalla legge di approvazione dei relativi bilanci.

3. Agli oneri derivanti dalla spesa di cui al primo comma, si fa fronte sull’apposito Capitolo di competenza n. 26400 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1989.

Art. 11

(" Dichiarazione d’urgenza ")

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

ALLEGATO A) ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1990, N. 5.

Trattamento economico del personale occupato presso i cantieri di lavoro gestiti dall’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici nell’anno 1989 (articolo 9 L. 1990/ 5)

Istruttore: Paga Oraria Lorda 7.125, Ore Lavoro Giornaliero 8

Totale Lordo Giornaliero 57.000, Ferie 142.000, competenze accessorie mensili: Tredicesima 109.000, Indennità Speciale 109.000 Totale 360.000;

Vice - Istruttore: Paga Oraria Lorda 6.625, Ore Lavoro Giornaliero 8 Totale Lordo Giornaliero 53.000, Ferie 132.000, competenze accessorie mensili: Tredicesima 101.000, Indennità Speciale 101.000 Totale 334.000;

Operaio - Muratore: Paga Oraria Lorda 6.000, Ore Lavoro Giornaliero 8 Totale Lordo Giornaliero 48.000

Operaio - Comune: Paga Oraria Lorda 5.500, Ore Lavoro Giornaliero 8 Totale Lordo Giornaliero 44.000