Legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 - Testo storico

Legge regionale 21 aprile 2020, n. 5

Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(B.U. del 21 aprile 2020, n. 20)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale), reca ulteriori disposizioni indifferibili e urgenti finalizzate a fronteggiare e contenere, attraverso misure straordinarie di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, gli effetti negativi sul tessuto socio-economico regionale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 1° febbraio 2020.

Art. 2

(Differimento dei termini del versamento di tributi regionali e locali)

1. Al fine di contenere gli effetti economici avversi nei confronti di famiglie e imprese conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e, in particolare, dagli articoli 62 e 67 che stabiliscono la sospensione dei versamenti fiscali e dei termini inerenti all'attività dei soggetti impositori, i termini del versamento di tributi regionali e comunali sono differiti nel modo seguente:

a) le tasse automobilistiche dovute per le periodicità tributarie aventi scadenza di versamento nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 possono essere versate entro il 31 luglio 2020. È sospesa la riscossione delle rate afferenti a tasse automobilistiche oggetto di avviso di accertamento aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. La ripresa del versamento delle rate residue decorre dal 31 luglio 2020;

b) l'imposta municipale propria (IMU) è differita dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020, fatta eccezione per la quota di imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

2. Ai pagamenti effettuati entro i termini di cui al comma 1 non sono applicati sanzioni, maggiorazioni o interessi. Il differimento non preclude il versamento volontario entro i termini ordinariamente previsti. Non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.

3. Il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è sostituito dal seguente:

"7. La liquidazione ai Comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera b), è disposta con le seguenti modalità, tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:

a) un primo acconto, fino al 50 per cento, entro il 31 maggio;

b) il saldo, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione.".

Art. 3

(Costituzione di un Fondo di rotazione per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a favore di aziende e professionisti in condizioni di carenza di liquidità a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. Al fine di sostenere e promuovere il rilancio delle piccole e medie realtà economiche regionali che, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, versano in condizioni di carenza di liquidità è costituito un Fondo di rotazione regionale presso FINAOSTA S.p.A. per la concessione di finanziamenti di natura agevolata.

2. Beneficiari degli interventi di cui al comma l sono liberi professionisti, in forma individuale o associata, lavoratori autonomi, micro, piccole e medie imprese con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale in carenza di liquidità che hanno dichiarato nel 2019 un volume d'affari non superiore a 500.000 euro. Nel caso di soggetti economici costituiti nel corso del 2019 che hanno avviato l'attività nel corso dell'anno, privi di dichiarazioni formali del volume d'affari, è considerato quello maggiore tra il volume d'affari dell'anno 2019 e quello prospettico calcolato su 12 mesi a partire dal dato relativo ai primi tre mesi dell'anno 2020, calcolati sulla base di una situazione contabile aggiornata.

3. I beneficiari di cui al comma 2 non devono risultare inseriti, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

4. I finanziamenti non possono avere durata superiore a 10 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 18 mesi, e l'importo dei finanziamenti non può essere superiore al 20 per cento del relativo volume d'affari dell'anno 2019, (per un massimo di 25.000 euro), come definito al comma 2, con piano di ammortamento a rate costanti mensili e tasso applicato fisso pari all'1 per cento.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non giudicate compatibili con il mercato interno dalla Commissione europea sono da intendersi concesse in regime de minimis, ai sensi della normativa europea vigente.

6. Considerata la finalità emergenziale del Fondo le richieste di finanziamento possono essere presentate sino al 31 agosto 2020.

7. Le domande di finanziamento sono corredate della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e dichiara l'importo del volume d'affari come indicato al comma 2.

8. La costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui al presente articolo sono disciplinate da apposita convenzione stipulata con Finaosta S.p.A.. Il fondo di rotazione è alimentato dalle seguenti risorse:

a) appositi stanziamenti del bilancio regionale;

b) rimborso delle rate;

c) interessi maturati sulle giacenze del fondo.

9. La convenzione definita dalla Giunta regionale deve disciplinare nel dettaglio i seguenti elementi:

a) la costituzione del Fondo;

b) le modalità di ulteriore alimentazione del Fondo;

c) la procedura di gestione della ricezione delle richieste di finanziamento che deve essere improntata nell'utilizzo del canale telematico;

d) la modalità di autocertificazione e/o raccolta delle eventuali garanzie;

e) la modalità operativa di valutazione e concessione dei prestiti;

f) le modalità di gestione del recupero del credito e/o delle perdite che restano a carico del Fondo;

g) l'individuazione delle modalità di controllo delle autocertificazioni;

h) i flussi informativi tra le strutture regionali interessate e la Finaosta S.p.A..

10. Le procedure definite nella Convenzione devono garantire, tenuto conto dell'attuale contingenza di crisi economica e sociale causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il rispetto dei principi di efficienza, economicità e rapida attuazione.

11. Il rischio connesso all'erogazione dei mutui a tasso agevolato è a carico del fondo di rotazione.

12. La dotazione iniziale del Fondo è determinata in euro 2.000.000 per l'anno 2020 (14 Sviluppo economico e competitività - 01 Industria e PMI e artigianato).

Art. 4

(Contributi per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti di liquidità. Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4)

1. Al fine di assicurare il necessario supporto economico alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria, la Regione promuove la concessione di contributi a favore di imprese e di liberi professionisti con sede o unità locali ubicate nel territorio regionale che accedono, nel corso dell'anno 2020, alle misure previste dall'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4 (Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

2. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

3. I contributi di cui alla presente legge sono diretti all'abbattimento degli interessi sostenuti dai soggetti di cui al comma 1 nell'anno 2020, nonché delle spese di istruttoria nel medesimo anno, conseguenti alla sottoscrizione dei finanziamenti di cui all'articolo 3 della l.r. 4/2020.

4. L'entità del contributo è determinata dai singoli Confidi nella misura massima del 100 per cento della quota di interessi sostenuta dal soggetto beneficiario ed è comprensiva delle connesse spese di istruttoria. Il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale.

5. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 (Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75).

6. L'onere derivante dall'applicazione del comma 4 è determinato in euro 455.000 per l'anno 2020 (Programma 14.1 - Industria e PMI e artigianato).

7. I contributi sono retrocessi al soggetto beneficiario per il tramite dei Confidi attuatori delle misure di cui alla l.r. 4/2020.

8. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dei medesimi.

9. All'articolo 3 della l.r. 4/2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "delle garanzie" sono aggiunte le parole "pubbliche";

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse dai Confidi, ove ne ricorrono i presupposti, alle imprese anche nell'ambito dei punti 3.1 e 3.2 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";

c) l'importo di cui ai commi 9 e 16 è incrementato, per l'anno 2020, di euro 2.000.000.

10. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2020, in euro 2.455.000 (Programma 14.1 - Industria e PMI e artigianato).".

Art. 5

(Indennizzo per la sospensione dell'attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020)

1. La Regione provvede all'integrazione delle misure previste agli articoli 27, 28 e 44 del decreto-legge 18/2020, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti al comma 4, disponendo l'erogazione di 400 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020, a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche, residenti in Valle d'Aosta, tenuti alla sospensione dell'attività, non compresi nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), che siano titolari di una posizione previdenziale obbligatoria e che, in base al proprio inquadramento previdenziale, non possano accedere a specifici istituti di tutela quali gli ammortizzatori sociali.

2. Le richieste degli indennizzi di cui al presente articolo devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:

a) dati anagrafici;

b) categoria e numero di posizione previdenziale;

c) codice ATECO;

d) riferimenti bancari (codice IBAN);

e) dichiarazione sostitutiva per gli aiuti in "de minimis".

3. La misura è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 4.000.000 per l'anno 2020 (14 Sviluppo economico e competitività - 01 Industria e PMI e artigianato).

Art. 6

(Indennizzo ai titolari di contratti di locazione ad uso non abitativo)

1. La Regione provvede a corrispondere, per l'anno 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa o attività professionale un indennizzo a fondo perduto pari al 40 per cento del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, fino ad un importo massimo di 500 euro, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti al comma 6.

2. L'applicazione del comma 1 è relativa a tutti quei contratti insistenti su locazioni di immobili di categoria A2, A3, A7, A10, B, C, D, tra i quali sono compresi quelli ad uso agricolo ancorché nel contratto insista anche la locazione di terreni, con l'esclusione delle attività economiche ad autorizzazione commerciale con superfici di vendita superiori a 250 metri quadrati. Sono, inoltre, esclusi i contratti stipulati con parenti fino al secondo grado, con il coniuge non legalmente separato, con affini e con società controllate dagli stessi soggetti.

3. La corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 si applica anche nel caso di locazioni d'azienda nel cui contratto sia distinta la quota relativa all'immobile.

4. Le richieste degli indennizzi di cui al comma 2 devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:

a) dati anagrafici del locatore e del locatario;

b) estremi di registrazione del contratto di locazione ad uso non abitativo, importo mensile della locazione, durata del contratto;

c) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario di cui al comma 1 unitamente alla copia della quietanza di pagamento. Nel caso in cui l'importo quietanzato dovesse corrispondere o essere superiore al 60 per cento del canone totale, il beneficiario deve delegare, previa comunicazione dell'IBAN del locatore, il pagamento a favore di quest'ultimo;

d) dichiarazione sostitutiva per gli aiuti in "de minimis".

5. La misura è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 2.500.000 per l'anno 2020 (14 Sviluppo economico e competitività - 01 Industria e PMI e artigianato).

Art. 7

(Indennizzo alle categorie prive di altre modalità di sostegno al reddito)

1. La Regione provvede all'integrazione delle misure previste agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 18/2020, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti al comma 7, disponendo un indennizzo a favore:

a) dei lavoratori autonomi, anche esercitanti attività stagionale, non tenuti alla sospensione dell'attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

b) dei lavoratori dipendenti, compresi atipici e lavoro domestico, che non beneficiano di ammortizzatori sociali;

c) collaboratori coordinati continuativi, di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile;

d) i tirocinanti il cui tirocinio extracurriculare sia stato interrotto;

e) degli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta e frequentanti atenei valdostani o situati al di fuori della Regione, titolari di regolare contratto di locazione o domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private;

f) dei liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche ricompresi nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 di cui alla lettera a).

2. Sono destinatari di un indennizzo di 400 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020, i lavoratori autonomi titolari di una posizione previdenziale obbligatoria che, in base al proprio inquadramento previdenziale, non possono accedere a specifici istituti di tutela, quali gli ammortizzatori sociali, nonché i lavoratori dipendenti che non possono beneficiare di ammortizzatori sociali, il cui reddito lordo complessivo, al lordo dei redditi derivanti da attività di impresa o professione soggetti a regimi di tassazione sostitutiva e di redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca, non sia superiore a 50.000 euro nell'anno di imposta 2018 o la cui situazione contabile, in caso di nuove attività del 2019, sia aggiornata. Sono esclusi dall'indennizzo di cui al presente comma i soggetti titolari di redditi da pensione, reddito di cittadinanza e/o altre misure di sostegno al reddito, compreso l'indennizzo regionale per la sospensione dell'attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 di cui alla lettera a).

3. Sono destinatari di un indennizzo di 200 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020, gli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta che abbiano i requisiti previsti al comma 1, lettera e). Gli studenti frequentanti atenei valdostani devono, inoltre, risiedere in uno dei Comuni, elencati nella tabella A allegata alla presente legge, caratterizzati da una distanza eccessiva dall'ateneo frequentato o dall'indisponibilità di mezzi pubblici idonei a raggiungere l'ateneo stesso.

4. Le richieste degli indennizzi di cui al comma 2 devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:

a) dati anagrafici;

b) categoria e numero di posizione previdenziale;

c) codice ATECO;

d) dichiarazione dei redditi o situazione contabile aggiornata;

e) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario;

f) dichiarazione sostitutiva per gli aiuti in "de minimis", con riferimento ai casi previsti ai commi 1, lettera a), e 2.

5. Le richieste degli indennizzi di cui al comma 3 devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:

a) dati anagrafici;

b) dichiarazione dell'importo di locazione mensile ed estremi del contratto di locazione;

c) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario;

d) copia della quietanza del pagamento del canone del mese di riferimento.

6. La misura è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 6.500.000 per l'anno 2020, di cui euro 6.300.000 (15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - 03 Sostegno all'occupazione) e euro 200.000 (04 Istruzione e diritto allo studio - 04 Istruzione universitaria).

Art. 8

(Indennizzo ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali)

1. La Regione sostiene, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti al comma 3, i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, che hanno beneficiato nel mese di marzo 2020 degli ammortizzatori sociali previsti nel decreto-legge 18/2020, ivi compreso l'FSBA, per almeno sei giornate, erogando una tantum un indennizzo di 200 euro. Nel caso di lavoratori dipendenti con contratto a tempo parziale l'indennizzo è proporzionalmente ridotto alla percentuale di orario parziale. Nel caso di contratto a chiamata l'indennizzo è concesso in proporzione ai giorni di cassa integrazione richiesti dal datore di lavoro relativi al mese di marzo, considerando "mese intero" le ventisei giornate.

2. Le richieste dell'indennizzo di cui al presente articolo devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:

a) dati anagrafici;

b) codice fiscale e partita IVA del datore di lavoro;

c) percentuale dell'eventuale orario di lavoro a tempo parziale relativo al mese di marzo 2020;

d) giornate di cassa integrazione richieste dal datore di lavoro per il mese di marzo;

e) riferimenti bancari (codice IBAN).

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.500.000 per l'anno 2020 (15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - 03 Sostegno all'occupazione).

Art. 9

(Esenzione dall'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2020)

1. Per il periodo di imposta 2020, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a 15.000 euro, sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF.

2. L'onere, in termini di minore entrata, derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 3.500.000 (Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa) Tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati)).

Art. 10

(Bonus a favore dei soggetti con figli a carico)

1. La Regione provvede all'integrazione delle misure previste dal decreto-legge 18/2020 con l'erogazione di un bonus, per i mesi di marzo e aprile 2020, di 100 euro per ogni figlio minorenne e se disabile senza limite di età, per le famiglie anagrafiche con reddito lordo complessivo fino a 30.000 euro nell'anno di imposta 2018, al lordo dei redditi derivanti da attività di impresa o professione soggetti a regime di tassazione sostitutiva e di redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti al comma 3. Qualora il numero dei figli a carico del nucleo familiare sia uguale o maggiore di due il reddito della famiglia anagrafica, al fine di beneficiare della misura, deve essere non superiore a 40.000 euro nell'anno di imposta 2018.

2. Le richieste del bonus di cui al presente articolo devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:

a) dati anagrafici del genitore richiedente;

b) dichiarazione del reddito lordo complessivo del nucleo famigliare, relativo all'anno di imposta 2018;

c) numero di figli a carico;

d) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 2.150.000 per l'anno 2020 (12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido).

Art. 11

(Piattaforma telematica per la gestione delle richieste e della relativa erogazione)

1. La gestione delle richieste delle misure di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 10, nonché della relativa erogazione, avviene per modalità telematica tramite una piattaforma unica dedicata, accessibile dal sito istituzionale della Regione e disponibile sia alle imprese che ai singoli.

2. Al fine di accelerare e uniformare i tempi e le procedure per la liquidazione dei benefici, alla concessione e all'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1 e di quelli eventualmente previsti da successivi provvedimenti legislativi provvede, sulla base delle domande presentate attraverso la piattaforma unica dedicata e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, una struttura regionale temporanea di secondo livello, istituita con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, di altre leggi in materia di personale), cui è preposto un dirigente della qualifica unica dirigenziale con diritto all'indennità contrattuale di reggenza e cui è assegnato, temporaneamente e d'ufficio, personale di altre strutture regionali non strettamente legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica. La predetta struttura regionale competente procede, inoltre, alla verifica, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni rese ai fini dell'accesso ai benefici, provvedendo, in caso di dichiarazioni mendaci o erronee, alla revoca degli indennizzi concessi, salva ogni altra conseguenza di legge.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 45.000 per l'anno 2020, di cui 25.000 di titolo 2 e 20.000 di titolo 1 (01 Servizi istituzionali, generali e di gestione - 08 Statistica e sistemi informativi).

Art. 12

(Risorse destinate agli enti locali per l'acquisto di prodotti alimentari, di beni di prima necessità e per l'accesso alla rete Internet)

1. In relazione alla situazione economica determinata dall'effetto delle conseguenze dell'emergenza Covid-19, la Regione dispone a favore dei Comuni un trasferimento straordinario destinato alla solidarietà per l'acquisto di prodotti alimentari, di beni di prima necessità e per l'accesso alla rete Internet a favore di soggetti che si trovano in situazione di grave disagio economico e sociale.

2. Le modalità del trasferimento di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata previa intesa con il CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 350.000 per l'anno 2020 (12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale).

Art. 13

(Misure straordinarie di solidarietà)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le economie a valere sul bilancio del Consiglio regionale conseguenti alla rinuncia o alla riduzione dell'indennità di carica e dell'indennità di funzione dei consiglieri regionali, di cui all'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), sono destinate al finanziamento di iniziative di solidarietà, anche a fronte di situazioni di emergenza sanitaria e sociale, individuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13/2014 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, i contributi finanziari per il funzionamento dei Gruppi consiliari, di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), sono ridotti del 50 per cento. Le economie conseguenti a tale riduzione sono destinate al finanziamento di iniziative di solidarietà, anche a fronte di situazioni di emergenza sanitaria e sociale, individuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 14

(Misure urgenti per lo svolgimento delle consultazioni per il rinnovo del Consiglio regionale nell'anno 2020)

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale), il termine entro il quale sono convocati i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale, sciolto con decreto del Presidente della Regione n. 54 del 18 febbraio 2020, è di novanta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

Art. 15

(Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 5bis, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 5bis, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti per la concessione di aiuti a fondo perduto di cui alla l.r. 17/2016 già avviati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

(Procedura concorsuale per il reclutamento di capi squadra del Corpo valdostano dei vigili del fuoco nell'anno 2020. Modificazione alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), le parole "lettera a)," sono soppresse.

Art. 17

(Misure urgenti per l'esame di Stato negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione)

1. Allo scopo di disciplinare lo svolgimento della prova regionale di lingua francese e delle prove, scritta e orale, di lingua francese da sostenere in aggiunta alle prove dell'esame di Stato, ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11 (Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta), con decreto dell'Assessore all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, sono adottate, in via straordinaria e limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, le necessarie misure di adeguamento al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato), e alle successive disposizioni attuative, anche in deroga alla l.r. 11/2018.

2. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 11/2018.

Art. 18

(Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande la cui chiusura è stata imposta dalle disposizioni normative emanate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 per gli adempimenti riferiti al periodo compreso tra il 12 marzo 2020 e la data di cessazione delle misure sospensive imposte dalle medesime disposizioni normative.

2. È data facoltà agli esercenti di attività alberghiera di provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 3quater, comma 2bis, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), entro trenta giorni dalla data di ripresa dell'attività.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 17, comma 3, della l.r. 1/2006 non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande la cui chiusura è stata imposta dalle disposizioni normative emanate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 25.000.000, per l'anno 2020.

2. Nell'anno 2020, sono introitate, al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2020/2022, le disponibilità, per euro 9.000.000 del Fondo in gestione speciale presso Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), già oggetto di graduale integrazione ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021).

3. L'onere di cui al comma 1 fa carico:

a) nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2020/2022 per complessivi 21.500.000 nelle missioni, programmi e titoli come indicato nell'allegato di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a);

b) nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio in riduzione per euro 3.500.000 nel Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa) - Tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), in applicazione dell'articolo 9, comma 2.

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2020 mediante:

a) l'iscrizione nella parte entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2020/2022 al titolo Titolo 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 500 (Rimborsi ed altre entrate correnti) della maggiore entrata di cui al comma 2 di euro 9.000.000;

b) l'utilizzo delle risorse iscritte nella parte spesa dello stesso bilancio nelle Missioni, programmi e titoli come indicato nell'allegato di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) per un totale di euro 16.000.000.

5. Le autorizzazioni di spesa di cui all'allegato 1 alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022) sono modificate per gli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c).

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 comma 3 della l.r. 1/2020, concernente le risorse aggiuntive regionali destinate al Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR) per il triennio 2020/22, è ridotta di 400.000 euro ed è rideterminata complessivamente in euro 6.050.000 di cui euro 2.180.000 per l'anno 2020.

7. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni per dare applicazione alla presente legge e quelle che si rendessero necessarie, nell'ambito del medesimo programma e titolo di bilancio, per rimodulare tra loro le previsioni di spesa riferite alle singole misure disposte.

Art. 20

(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) prospetto delle variazioni in aumento alle spese per missioni, programmi e titoli;

b) prospetto delle variazioni in riduzione alle spese per missioni programmi e titoli;

c) rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali.

Art. 21

(Disposizioni finali)

1. Le domande di cui alla presente legge possono essere presentate anche avvalendosi del supporto di Patronati e di Centri di assistenza fiscale (CAF), senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.