Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 5 - Testo vigente

Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 5

Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta).

(B.U. 15 febbraio 2005, n.7)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1) (1)

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 3) (2)

Art. 3

(Modificazione all'articolo 4) (3)

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 5)

1. (4)

2. (5)

3. (6)

4. (7)

5. (8)

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 6) (9)

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 9)

1. (10)

2. (11)

3. (12)

Art. 7

(Disposizioni di coordinamento)

1. Alla l.r. 46/1998 sono apportate, inoltre, le seguenti modificazioni:

a) le parole: "segretario comunale? e "segretari comunali?, salvo che agli articoli 5, comma 1, lettera q), 11, 12, 13 e 14, sono rispettivamente sostituite, anche nel titolo della legge, dalle seguenti: "segretario dell'ente locale? e "segretari degli enti locali?;

b) alla parola: "Sindaco?, ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: ", Presidente della Comunitą montana e Presidente del BIM?, comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 2, 7 e 10 della l.r. 46/1998 sono abrogati.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. Il consiglio di amministrazione in carica al momento della costituzione dell'Agenzia resta in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato.

2. I beni e le risorse finanziarie gestiti dal consiglio di amministrazione, attraverso il BIM, sono trasferiti all'Agenzia a far data dalla sua costituzione.

3. Il segretario del BIM in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge č iscritto alla parte prima dell'Albo regionale dei segretari entro venti giorni dall'entrata in vigore della medesima. In sede di prima applicazione e, comunque, sino al conferimento del nuovo incarico ai sensi della presente legge, al segretario in servizio č riconosciuta, ai fini della retribuzione di posizione, la collocazione nella fascia di appartenenza al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Sostituisce l'art. 1 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.

(2) Sostituisce l'art. 3 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.

(3) Modifica il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.

(4) Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.

(5) Modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.

(6) Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.

(7). Sostituisce la lettera f) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.

(8) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 9 aprile 2010, n. 14. Modificava la lettera i) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.

(9) Sostituisce l'art. 6 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.

(10) Modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.

(11) Modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 9 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.

(12) Sostituisce il comma 4 dell'art. 9 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.