Legge regionale 24 agosto 1992, n. 48 - Testo storico

Legge regionale n. 48 del 24 08 1992

Bollettino ufficiale 1 9 1992 n. 38

Modificazione della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 "Disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al Servizio sanitario regionale".

Art. 1

1. Il comma uno dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 " Disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al Servizio sanitario regionale ", è così sostituito:

" 1. I cittadini residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d'Aosta che non abbiano superato l'età di trentacinque anni, che siano iscritti e frequentino scuole o corsi di cui all'articolo 1 concernenti le discipline o le professionalità di cui al comma due dell'articolo 2 ed aspirino alla concessione dell'assegno di formazione professionale di cui alla presente legge, devono presentare apposita domanda all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale secondo le modalità di cui all'articolo 3 ".

2. Dopo il comma quattro dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37, sono aggiunti i seguenti commi:

" 4 bis. Ad integrazione dell'assegno mensile è concesso ai soggetti non residenti nel Comune di Aosta, ma ivi soggiornanti per motivi di frequenza, un contributo mensile determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma due dell'articolo 2 per le spese di alloggio effettivamente sostenute e dimostrate. Tale contributo è sospeso qualora venga meno il requisito del soggiorno con spese di alloggio.

4 ter. È altresì concesso ai soggetti non residenti nel Comune di Aosta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del corso con mezzo pubblico di trasporto ".

Art. 2

1. Per il finanziamento della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37, limitatamente all'anno 1992, è autorizzata la maggiore spesa di lire 200.000.000, che graverà sul capitolo 59920 del bilancio della Regione per l'anno 1992.

2. A decorrere dall'anno 1993 gli oneri necessari saranno determinati con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta ".

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.