Legge regionale 24 agosto 1982, n. 47 - Testo storico

Legge regionale n. 47 del 24 08 1982

Bollettino ufficiale 4 10 1982 n. 13

Provvedimenti per la promozione di forme associative tra operatori turistici.

Art. 1

Allo scopo di promuovere lo sviluppo e l’organizzazione di forme associative tra operatori turistici, volte alla attuazione di iniziative promozionali collettive in coerenza con le scelte regionali, è autorizzata la concessione di contributi nei modi e nella misura stabiliti dalla presente legge.

Art. 2

I benefici di cui alla presente legge sono concessi a favore di cooperative, consorzi e altre forme associative tra operatori turistici, costituite da un minimo di dieci associati e nelle quali almeno il 60 percento dei partecipanti sia rappresentato da esercenti di alberghi, di parchi di campeggio o di villaggi turistici.

L’intervento regionale può essere concesso per la realizzazione di iniziative promozionali collettive quali:

a) organizzazione di servizi collettivi accentrati per la promozione e la vendita del prodotto turistico offerto dagli associati;

b) partecipazione a fiere, esposizioni, borse del turismo, incontri di commercializzazione e simili;

c) acquisto di beni e realizzazione di materiale informativo per l’attuazione delle iniziative di cui ai precedenti punti a) e b).

Art. 3

Sono considerati operatori turistici ai fini della presente legge i seguenti soggetti, sempre che residenti o aventi sede legale e fiscale in Valle d’Aosta:

a) albergatori;

b) esercenti di parchi di campeggio o villaggi turistici;

c) esercenti di impianti di trasporto a fune;

d) scuole di sci, riconosciute ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni;

e) società locali di guide e portatori alpini, riconosciute ai sensi della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni;

f) imprese di autotrasporto di persone;

g) agenzie di viaggi;

h) ristoratori;

i) affittacamere;

l) agenzie per la locazione di immobili a uso turistico;

m) proprietari di appartamenti a locazione temporanea ad uso turistico.

Art. 4

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale nella misura massima del 40 percento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente articolo 2 lettere a), b) e c).

Art. 5

Le domande per ottenere i contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentate all’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, corredate dei seguenti documenti:

a) atto costitutivo dell’organismo associativo e, ove previsto da tale atto, copia dello statuto;

b) programma delle iniziative promozionali che si intendono realizzare, con riferimento ad un arco di tempo almeno semestrale;

c) relazione illustrativa delle iniziative, con indicazione di tempi e modi di attuazione;

d) preventivo di spesa e piano di finanziamento.

Art. 6

(Norme finanziarie)

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 50.000.000 che graverà sul cap. 35730 all’uopo istituito nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi futuri.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l’anno 1982 mediante riduzione di lire 50.000.000 dello stanziamento del cap. 37150 del bilancio di previsione per l’esercizio 1982;

- per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per lire 100.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.08 - Interventi a favore della cooperazione - del bilancio pluriennale 1982- 84.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 37150 " Spese per l’organizzazione di manifestazioni ed iniziative atte a migliorare l’offerta turistica " L. 50.000.000

Variazione in aumento:

Settore 2.2.2 - Sviluppo economico Programma 2.2.2.08 - Interventi a favore della cooperazione Cap. 35730 (di nuova istituzione) " Concessione di contributi per la promozione di forme associative tra operatori turistici " LR 24 agosto 1982, n. 47 L. 50.000.000

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.