Legge regionale 16 agosto 1994, n. 46 - Testo storico

Legge regionale 16 agosto 1994, n. 46

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16(Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 19 giugno 1984, n. 24, 2 gennaio 1989, n. 1, 4 settembre 1991, n. 39 e 30 marzo 1994, n. 8.

(B.U. 30agosto 1994, n. 37)

Art. 1

1. L'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 24, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Oggetto sociale)

1. La società ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di program-mazione regionale, a promuovere e a compiere tutte quelle attività o a porre in essere tutti quegli interventi che, direttamente ed indirettamente, favori-scano lo sviluppo socioeconomico della Regione, con la sola esclusione delle assicurazioni, in armonia con le direttive della Regione.

2. Tali finalità vengono perseguite, principalmente, con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, lo sviluppo, l'ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese di piccole e medie dimensioni con sede legale e prevalente attività nel territorio regionale, fatta salva la deroga prevista dall'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1989, n. 1.

3. Ai fini della presente legge, l'attività di un'impresa si considera prevalente-mente svolta nel territorio regionale quando qui siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione e, ove richiesto, la direzione tecnica e quella amministrativa.

4. La società può, altresì, effettuare, direttamente od indirettamente, consu-lenze anche in materie di interesse della Regione autonoma Valle d'Aosta o di altro ente pubblico, purché finalizzate al perfezionamento di interventi finanziari.

5. La società determina, con delibera-zione del consiglio di amministrazione, i parametri di identificazione delle imprese, nonché i limiti minimi e massimi dei differenti tipi di intervento."

Art. 2

1. Il secondo comma dell'art. 3 della l.r. 16/1982, come modificato dall'art. 2 della l.r. 24/1984, è sostituito dal seguente:

"Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la società pone in essere con mezzi finanziari propri. La gestione relativa ad interventi effettuati per conto della Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 5, o di altri enti si definisce speciale. La Finaosta può gestire, infine, fondi di rotazione alimentati dalla Regione e/o dalla Finaosta e/o da altri enti pubblici."

Art. 3

1. La lett. a) del primo comma dell'art. 4 della l.r. 16/1982, come modificata dalla legge regionale 4 settembre 1991, n. 39, è sostituita dalla seguente:

"a) partecipazioni tendenzialmente tem-poranee in imprese aventi natura giuridica di società di capitali, anche di diritto straniero;".

2. La lett. c) del primo comma dell'art. 4 della l.r. 16/1982 è sostituita dalla seguente:

"c) progettazione, costruzione, acquisto, gestione, locazione e/o locazione finan-ziaria di immobili nonché locazione finanziaria di mobili a imprese di qualsiasi natura giuridica;".

3. Dopo la lett. d) del primo comma dell'art. 4 della l.r. 16/1982 è aggiunta la seguente:

"d bis) consulenza ed assistenza, diretta-mente od indirettamente, anche su materie di interesse della Regione autonoma Valle d'Aosta o di altro ente pubblico, purché finalizzate al perfezionamento di interventi finanziari."

Art. 4

1. La lett. a) del primo comma dell'art. 5 della l.r. 16/1982 è sostituita dalla seguente:

"a) interventi previsti dall'art. 4 indiriz-zati, principalmente, ad imprese che attuino programmi di riconversione o ristrutturazione produttiva ovvero quando ciò sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico-sociale;".

Art. 5

1. Dopo il sesto comma dell'art. 6 della l.r. 16/1982 è aggiunto il seguente:

"Il limite indicato nel comma sesto potrà essere superato, fino ad un massimo del trenta per cento, in presenza di nuove iniziative industriali che comportino un'occupazione non inferiore a cento unità, previo parere favorevole della Giunta regionale."

2. Il settimo comma dell'art. 6 della l.r. 16/1982, come introdotto dall'art. 3 della l.r. 24/1984, è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti nei commi quarto e sesto, nella determinazione dell'entità degli inter-venti, non si terrà conto delle somme impegnate a carico dello speciale fondo previsto nell'art. 5."

Art. 6

1. L'art. 8 della l.r. 16/1982, come modificato dalla l.r. 24/1984 e dalla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale della Finaosta è fissato in lire 150.000.000.000 suddiviso in 150.000 azioni di valore nominale unitario di lire 1.000.000, da sottoscrivere nei tempi e con le modalità stabilite dall'assemblea straordinaria dei soci."

Art. 7

1. L'art. 12 della l.r. 16/1982, come modificato dalla l.r. 24/1984, dalla l.r. 39/1991 e dalla legge regionale 30 marzo 1994, n. 8, è sostituito dal seguente:

"Art. 12

1. La Finaosta è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da nove membri.

2. Alla Regione Valle d'Aosta spetta la nomina, ai sensi dell'art. 2548 del codice civile, del presidente del consiglio di amministrazione e di uno dei consiglieri, da scegliersi tra uno dei dirigenti dell'Amministrazione regio-nale, con funzioni di coordinamento tra la Regione e la Finaosta. La nomina degli altri membri del consiglio verrà effettuata dall'assemblea su designa-zione, da parte della Regione, di un numero di consiglieri, proporzionato per eccesso alla sua quota di capitale, e su designazione da parte degli altri azionisti dei rimanenti consiglieri; ai predetti altri azionisti spetta, comunque, complessivamente e indi-pendentemente dall'entità della loro partecipazione al capitale sociale, la designazione di almeno un consigliere.

3. I membri del consiglio di ammini-strazione nominati o designati dalla Regione devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze dell'amministrazione, scienze politi-che, scienze statistiche o ingegneria gestionale;

b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o di direzione di società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, o di società di capitali nel settore industriale.

4. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze dell'amministrazione, scienze poli-tiche, scienze statistiche o inge-gneria gestionale;

b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o di direzione di società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, o di società di capitali nel settore industriale;

c) almeno tre anni di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico o finanziario o di attività manageriali nel settore industriale.

5. Il Consiglio regionale designa i componenti del consiglio di ammini-strazione di pertinenza della Regione, di cui uno proposto dalla minoranza consiliare.

6. La Giunta regionale provvede alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione.

7. Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione a norma di legge, ritenendosi decaduto l'intero consiglio di amministrazione qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

8. Non possono far parte del consiglio di amministrazione della Finaosta coloro che abbiano liti pendenti con la medesima; la stessa incompatibilità sussiste qualora dette condizioni si verifichino nel coniuge, nei parenti o negli affini entro il secondo grado.

9. Non possono parimenti ricoprire le anzidette cariche coloro che abbiano rapporti di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dipendenti della Finaosta.

10. L'assemblea degli azionisti determina gli emolumenti ed i gettoni di presenza da corrispondere al presidente del consiglio di amministrazione, all'ammi-nistratore delegato, se nominato, ed ai consiglieri."

Art. 8

1. Il terzo comma dell'art. 13 della l.r. 16/1982 è sostituito dal seguente:

"La nomina degli altri membri del collegio sarà effettuata dall'assemblea su designazione, da parte del Consiglio regionale, di un sindaco effettivo ed uno supplente e su analoga designazione da parte degli altri azionisti."

Art. 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.