Legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 - Testo storico

Legge regionale n. 46 del 26 05 1993

Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25

Norme in materia di finanza degli enti locali della regione

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finanziamento regionale degli enti locali)

1. La Regione autonoma della Valle d’Aosta provvede al finanziamento dei Comuni e delle Comunità montane, di seguito denominati "enti locali", attraverso le risorse assegnatele dallo Stato, nonché con risorse proprie e con quelle eventualmente assegnatele dalla Comunità europea, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, recante norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta in materia di finanze regionali e comunali.

2. Le norme di cui alla presente legge mirano a sostenere il decentramento di funzioni regionali agli enti locali attraverso il rafforzamento della loro autonomia finanziaria nel rispetto delle funzioni di programmazione e di coordinamento della Regione.

3. Le norme di cui alla presente legge si applicano limitatamente al triennio 1993-1995 e saranno comunque riviste a seguito di modificazioni della legislazione statale aventi diretta incidenza sulle entrate proprie degli enti locali.

Art. 2

(Destinazione dei finanziamenti regionali)

1. I finanziamenti regionali, unitamente alle risorse proprie degli enti locali, sono destinati alla copertura delle spese di carattere ordinario, correnti e di investimenti, delle spese per speciali programmi di investimento nonché delle spese per l’esercizio delle funzioni delegate.

Art. 3

(Criteri generali di assegnazione)

1. La Regione provvede all’assegnazione delle risorse secondo i criteri informati all’attuazione dei documenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale, anche tenendo conto dell’autonoma capacità di autofinanziamento degli enti destinatari dei finanziamenti oggetti della presente legge.

Titolo II

Destinazione dei finanziamenti

Art. 4

(Articolazione dei trasferimenti regionali)

1. I fondi oggetto di trasferimenti si articolano in:

a) fondi ordinari per le spese correnti;

b) fondi ordinari per le spese di investimenti;

c) fondo per speciali programmi di investimenti;

d) fondi per l’esercizio di funzioni delegate.

Art. 5

(Destinazione dei fondi ordinari per spese correnti)

1. I fondi ordinari per spese correnti sono finalizzati a garantire a ciascun ente locale della Regione un livello di spesa corrente pro-capite adeguato all’esercizio delle funzioni di competenza, in relazione alle specifiche caratteristiche demografiche, territoriali ed economico-urbanistiche.

Art. 6

(Destinazione dei fondi ordinari per le spese di investimento)

1. I fondi ordinari per le spese di investimento degli enti locali sono destinati alla copertura parziale o totale delle spese in conto capitale di rispettiva competenza.

2. I Comuni possono altresì destinare i fondi di cui al comma uno, nella misura massima del venti per cento, al finanziamento di spese correnti relative a lavori a carattere eccezionale di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale per i quali, in sede di assestamento del bilancio di previsione, l’ammontare delle entrate correnti non sia in grado di coprire le corrispondenti spese. Tale destinazione è disposta con deliberazione del Consigli comunale, previo conforme parere del segretario comunale e dei revisori dei conti.

Art. 7

(Destinazione del fondo per speciali programmi di investimento)

1. Il fondo per speciali programmi di investimento è destinato alla copertura delle spese relative a progetti concernenti prioritariamente i seguenti interventi pubblici:

a) costruzione o adeguamento di infrastrutture di prevalente interesse locale non finanziabili in applicazione di leggi regionali di settore:

1) acquedotti, fognature e impianti di depurazione;

2) altre opere di urbanizzazione primaria;

3) opere di urbanizzazione secondaria;

b) recupero funzionale di sentieri e valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali, archeologiche, architettoniche o comunque aventi interessi storico, artistico o ambientale;

c) recupero a funzioni pubbliche di fabbricati, di proprietà di enti locali, che presentino interesse storico, artistico o ambientale, intendendosi come tali gli immobili compresi in una delle seguenti categorie:

1) individuati ai sensi dell’articolo 5, comma uno, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, recante misure urgenti per la tutela dei beni culturali;

2) ubicati nelle zone A o nelle zone di recupero previste dal piano regolatore generale comunale;

3) ubicati all’esterno delle zone indicate al numero 2 ma individuati come tali dal piano regolatore generale comunale;

2. Gli speciali programmi di cui al comma uno sono predisposti sulla base di richieste di intervento all’uopo presentate dai Comuni o loro consorzi, Comunità montane e, per le sole opere di cui al comma uno, lettera a), consorterie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14, recante norme riguardanti le consorterie della Valle d’Aosta.

3. Al fine di favorire lo sviluppo di singole aree geografiche comprendenti il territorio di più Comuni appartenenti ad una stessa Comunità montana, nonché di facilitare la redazione dei progetti e di snellire i rapporti con la Regione, la Comunità montana può promuovere intese con i Comuni interessati per la formazione, la proposta e la realizzazione a cura della Comunità montana medesima di progetti integrati di area. SI intendono tali i progetti che prevedono un insieme coordinato degli interventi di cui al comma uno, programmati in una determinata area geografica da diversi Comuni e mirati nel loro insieme a favorire lo sviluppo dell’area interessata;

4. Le richieste di cui ai commi due e tre devono rispondere ai requisiti seguenti:

a) riguardare la realizzazione di progetti organici di investimento ovvero stralci funzionali dei progetti medesimi;

b) comportare una spesa di investimento non inferiore a cinquecento milioni di lire;

c) dimostrare a disponibilità delle aree e degli altri immobili interessati dall’intervento o indicarne le modalità di acquisizione che si intendono adottare;

d) riguardare progetti coerenti con gli strumenti urbanistici comunali e comportanti tempi tecnici di attuazione non superiori a tre anni.

Art. 8

(Destinazione dei fondi per l’esercizio delle funzioni delegate)

1. I fondi per l’esercizio delle funzioni delegate sono destinati alla copertura degli oneri relativi all’esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli enti locali.

2. Nel provvedimento che dispone la delega di funzioni devono essere indicati l’entità degli oneri previsti e dei trasferimenti finanziari a favore delle amministrazioni interessate.

Titolo III

Determinazione degli stanziamenti annuali pluriennali

Art. 9

(Fondi ordinari per spese correnti)

1. Lo stanziamento annuale dei fondi ordinari per spese correnti è proposto dalla Giunta regionale tenendo conto delle disponibilità del bilancio della Regione e avendo presente che l’ammontare dei fondi non potrà essere inferiore all’ammontare delle somme trasferite allo stesso titolo dallo Stato alla Regione, al netto di quelle destinate a coprire in tutto o in parte gli oneri per l’ammontare dei mutui.

2. Per l’utilizzazione delle somme trasferite dallo Stato alla Regione a copertura totale o parziale degli oneri di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali resta ferma la disciplina vigente.

Titolo IV

Criteri per l’assegnazione dei fondi

Capo I

Fondi ordinari per spese correnti

Art. 10

(Fondo ordinario per spese correnti dei Comuni)

1. L’ammontare dei trasferimenti del fondo ordinario per spese correnti è determinato, per ciascuno Comune, in base a parametri definiti con riferimento della densità territoriale, alla popolazione residente, al personale in pianta organica e al numero e alla tipologia dei servizi erogati dal Comune.

2. Con apposito provvedimento amministrativo della Giunta regionale, da emanare sentita l’Associazione dei Comuni della Valle d’Aosta, è determinata, tenuto conto dei criteri di cui al comma uno, la ripartizione percentuale del fondo ordinario per spese correnti.

3. I trasferimenti finanziari determinati con le modalità di cui al presente articolo non possono comunque essere inferiori per ciascuno dei Comuni della Regione, al complesso dei trasferimenti assegnati allo stesso titolo nell’anno precedente quello di riferimento, con esclusione del trasferimento a carattere straordinario.

Art. 11

(Fondo ordinario per spese correnti delle Comunità montane)

1. Il fondo ordinario per spese correnti delle Comunità montane è determinato tenendo conto dell’esigenza di coprire:

a) le spese per l’esercizio delle funzioni proprie delle Comunità montane, in misura pari al cento per cento dei costi, al netto di eventuali entrate proprie e di trasferimenti da altri enti pubblici;

b) spese per l’organizzazione e gestione dei servizi e delle altre attività pubbliche demandati dai Comuni alla Comunità montana in applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91, recante norme concernenti le Comunità montane, in misura pari alle spese accollate dalla Comunità montana ai Comuni, e, comunque, fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo dei servizi e delle altre attività pubbliche ad essa demandati sempre che non siano finanziabili con altre leggi regionali.

2. L’ammontare dei trasferimenti per spese correnti è determinato, per ciascuna Comunità montana, sulla base degli oneri, relativi alle funzioni effettivamente svolte dalla Comunità stessa, desumibili dalla relazione previsionale e programmatica di cui al titolo VII, per la quale non sia stato richiesto il riesame da parte del Presidente della Giunta regionale o, in caso contrario, quale risulta dopo il riesame da parte della Comunità montana.

Capo II

Fondo ordinario per le spese di investimento

Art. 12

(Criteri di riparto dei fondi ordinari per le spese di investimento)

1. I fondi ordinari per le spese di investimento degli enti locali sono ripartiti in base ai criteri oggettivi di cui al comma due, correnti attraverso l’applicazione dei criteri di efficienza di cui al comma tre.

2. I criteri oggettivi attengono in particolare alle dimensioni e alle caratteristiche demografiche e territoriali. Tali criteri sono deliberati, per il periodo di validità della presente legge, sotto forma di parametri, dalla Giunta regionale, sentita l’Associazione dei Comuni e quella dei Presidenti delle Comunità montane della Valle d’Aosta per i fondi di rispettiva competenza.

3. I criteri di efficienza riguardano:

a) il livello relativo di utilizzazione da parte degli enti locali dei mutui erogabili in applicazione della legge regionale 4 settembre 1991, n. 40, recante interventi regionali per favorire l’accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti, della " Banca della Valle d’Aosta " SpA, delle casse rurali della Valle d’Aosta e degli istituti di credito ordinario e speciale;

b) la capacità relativa di impegno, da parte dell’ente locale, delle risorse finanziarie accertate per investimenti;

c) la capacità relativa dell’ente locale di rispettare in sede attuativa i programmi indicati nella relazione previsionale e programmativa, fatti salvi i casi in cui la non attuazione dei programmi derivi dalla mancata erogazione dei finanziamenti relativi da parte dello Stato o della Regione. A questo scopo, sono posti a raffronto la documentazione sugli investimenti di cui all’articolo 16, comma due, lettera c) relativa all’ultimo triennio con i contenuti delle corrispondenti relazioni previsionali e programmatiche.

4. I parametri relativi ai criteri di cui al comma tre sono deliberati annualmente dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento di cui all’articolo 16, comma uno.

Capo III

Fondo per speciali programmi di investimento

Art. 13

(Riparto del fondo per speciali programmi di investimento)

1. Il fondo per speciali programmi di investimento è attribuito agli enti di cui all’articolo 7, comma due, in base all’entità del finanziamento ritenuta ammissibile relativamente a ciascun progetto presentato dagli enti stessi.

2. I progetti sono finanziati previa verifica dell’osservanza dei requisiti indicati all’articolo 7, comma quattro, nonché della idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi, ordinandoli, a fini di priorità, in funzione dell’appartenenza dell’intervento alla tipologia di progetti di cui all’articolo 7, comma tre, del loro carattere innovativo, degli effetti sulla spesa corrente di riferimento generati dall’investimento, del più favorevole rapporto tra capitale investito e risultati attesi, dell’opportunità di privilegiare il completamento di progetti organici non ancora ultimati.

Titolo V

Procedure di assegnazione dei finanziamenti

Art. 14

(Impegno e liquidazione del fondo ordinario per spese correnti dei Comuni)

1. La Giunta regionale, entro un mese dall’entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione della Regione, determina, con le modalità indicate nell’articolo 10, le somme da trasferire a favore di ciascun Comune ed impegna la relativa spesa a valere sul fondo ordinario per spese correnti dei Comuni.

2. La liquidazione a favore dei Comuni delle somme si cui al comma uno è disposta:

a) nella misura del sessanta per cento, dalla Giunta regionale con lo stesso atto amministrativo di determinazione delle somme da trasferire e di impegno della relativa spesa;

b) nella misura del venti per cento, dal Presidente della Giunta regionale, previa analisi e positiva valutazione, effettuate con le modalità di cui all’articolo 27, della relazione previsionale e programmatica di cui all’articolo 26 e ad avvenuta approvazione, da parte della Commissione regionale di controllo, del bilancio di previsione del Comune;

c) nella misura del venti per cento, dal Presidente della Giunta regionale ad avvenuta trasmissione alla Commissione regionale di controllo, da parte del Comune, del conto consuntivo relativo all’anno precedente quello a cui si riferisce la liquidazione dei trasferimenti.

3. Nel caso in cui la relazione previsionale e programmatica sia restituita al Comune con richiesta di riesane, non si dà luogo all’erogazione dei finanziamenti di cui al comma due, lettere b) e c), fino ad avvenuta positiva valutazione della relazione quale risulta dopo il riesame del Comune.

Art. 15

(Impegno e liquidazione del fondo ordinario per le spese correnti delle Comunità montane)

1. La Giunta regionale determina, con le modalità di cui all’articolo 11, le somme da trasferire a ciascuna Comunità montana ed impegna la relativa spesa a valere sul fondo ordinario per spese correnti delle Comunità montane.

2. La liquidazione a favore delle Comunità montane delle somme di cui al comma uno è disposta:

a) nella misura dell’ottanta per cento, dalla Giunta regionale con lo stesso atto amministrativo di determinazione dei finanziamenti e di impegno della relativa spesa;

b) nella misura del venti per cento, dal Presidente della Giunta regionale ad avvenuta trasmissione alla Commissione regionale di controllo, da parte della Comunità montana, del conto consuntivo relativo all’anno precedente quello a cui si riferisce la liquidazione dei finanziamenti.

3. La Giunta regionale, entro un mese dall’entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione della Regione, impegna e liquida a favore di ciascuna Comunità montana un acconto pari al venti per cento dei trasferimenti correnti erogati allo stesso titolo nell’anno precedente alla Comunità montana medesima. Tale acconto è detratto dalla somma di cui al comma due, lettera a).

Art. 16

(Impegno e liquidazione dei fondi ordinari per le spese di investimento)

1. La Giunta regionale, entro un mese dall’entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione della Regione, determina, con le modalità indicate all’articolo 12, le somme da trasferire a favore di ciascun ente locale ed impegna la relativa spesa a valere sui fondo ordinari per le spese di investimento degli enti locali.

2. La liquidazione agli enti locali delle somme di cui al comma uno è disposta:

a) nella misura del dieci per cento, dalla Giunta regionale con lo stesso atto amministrativo di determinazione delle somme da trasferire e di impegni della relativa spesa:

b) nella misura del settanta per cento, dal Presidente della Giunta regionale, previa analisi e positiva valutazione, effettuate con le modalità di cui all’articolo 27, della relazione previsionale e programmatica di cui all’articolo 26, e ad avvenuta approvazione, da parte della Commissione regionale di controllo, del bilancio di previsione dell’ente locale;

c) nella misura del venti per cento, dal Presidente della Giunta regionale ad avvenuta trasmissione, da parte dell’ente locale, alla Regione e alla Commissione regionale di controllo, rispettivamente di una documentazione sugli investimenti effettuati, redatta secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale, e del conto consuntivo entrambi relativi all’anno precedente quello a cui si riferisce la liquidazione dei trasferimenti.

3. Nel caso in cui la relazione previsionale e programmatica sia restituita all’ente locale con richiesta di riesame, non si dà luogo all’erogazione dei finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma due fino ad avvenuta positiva valutazione della relazione quale risulta dopo il riesame dell’ente locale.

4. L’omessa trasmissione alla Regione della documentazione di cui al comma due, lettera c), impedisce di liquidare agli enti inadempienti le somme spettanti nell’anno successivo a quello in cui deve essere prodotta la documentazione soprarichiamata fino alla ricezione della documentazione medesima.

5. Per opere o categorie di opere pubbliche interessanti più enti locali e suscettibili di formare oggetto di un unico appalto, al fine di realizzare significative economie di scala, gli enti locali interessati possono chiedere alla Regione di provvedere in loro vece all’appalto e alla conduzione tecnica delle opere. In questo caso i rapporti tra Regione ed enti locali sono regolati da apposita convenzione.

Art. 17

(Procedure di deliberazione dei finanziamenti per speciali programmi di investimento)

1. Le richieste di finanziamento per speciali programmi di investimento delle amministrazioni interessate, aventi titolo a proporle ai sensi dell’articolo 7, comma due, devono pervenire alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. Le richieste di cui al comma uno devono essere redatte in base al modello tipo proposto dal Nucleo di valutazione di cui all’articolo 18 e approvato dalla Giunta regionale. Tali richieste incorporano lo studio di fattibilità e di convenienza economica dell’opera e le informazioni in esso contenute devono permettere una valutazione dell’opera in base ai criteri stabiliti nell’articolo 13. Alle richieste deve essere allegato il progetto di massima dell’opera.

Art. 18

(Nucleo di valutazione)

1. È istituito il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Nucleo ha compiti di valutazione tecnica ed economica dei piani e progetti di investimento pubblico, con specifico riguardo all’analisi costi - benefici in via preliminare, concomitante e successiva al finanziamento e all’esecuzione dei progetti stessi. Esso inoltre può fornire parere ed assistenza tecnica in ordine alle metodologie di valutazione da adottarsi da parte di altri organismi della Regione o ad essa collegati. Il Nucleo effettua l’istruttoria delle richieste di cui all’articolo 17 in collaborazione con i servizi regionali di cui all’articolo 22.

2. Il Nucleo di valutazione è così composto:

a) dal dirigente del Servizio studi, programmi e progetti, con funzioni di presidenti;

b) dal dirigente dell’Ufficio regionale di urbanistica, o da un suo sostituto;

c) da quattro esperti, rispettivamente, in statica delle costruzioni, in restauro edilizio e tutela del paesaggio, nella valutazione economica degli investimenti pubblici, in materia giuridica, scelti dalla Giunta regionale tra professionisti di provata esperienza;

d) un esperto in una delle discipline di cui alla lettera c) designato d’intesa dall’Associazione dei Comuni della Valle d’Aosta con l’Associazione dei Presidenti delle Comunità montane.

3. Il Nucleo di valutazione di cui al comma uno è integrato dai seguenti componenti:

a) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, forestazione e risorse naturali e o suo sostituto, per l’istruttoria delle richieste di interventi di cui all’articolo 7, comma uno, lettera b);

b) il Sovraintendente per i beni culturali e ambientali o suo sostituto, per l’istruttoria delle richieste d’intervento di cui all’articolo 7, comma uno, lettere b) e c);

c) l’Ingegnere capo dirigente del Servizio affari generali e interventi diretti dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici o suo sostituto, per l’istruttoria delle richieste d’intervento di cui all’articolo 7, comma uno, lettera a);

d) il Sovrintendente agli studi della Regione o suo sostituto per l’istruttoria delle richieste concernenti l’edilizia scolastica; e) il dirigente dell’Ufficio regionale per il turismo e lo sport o suo sostituto, per l’istruttoria delle richieste d’intervento di cui all’articolo 7, comma uno, lettera b).

4. La convocazione del Nucleo di valutazione è effettuata dal presidente e la riunione del Nucleo stesso è legalmente valida in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione e l’entità del corrispettivo per i componenti di cui al comma uno, lettera c) e d), sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Il corrispettivo annuo non può essere superiore alla remunerazione annua lorda iniziale del personale regionale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Nucleo di valutazione redige una proposta di programma concernente i progetti da ammettere a finanziamento e da realizzare entro il triennio che inizia dal primo gennaio dell’anno successivo. Nella proposta di programma devono essere indicati:

a) gli enti interessati;

b) le principali caratteristiche fisiche delle opere finanziabili;

c) la spesa prevista, la sua articolazione nel triennio e per fonti di finanziamenti.

Art. 19

(Approvazione del programma preliminare degli interventi)

1. Entro due mesi da termine indicato all’articolo 18, comma sei, la Giunta regionale delibera il programma preliminare degli interventi, sulla base della proposta di programma redatta dal Nucleo di valutazione.

2. La deliberazione che approva il programma di cui al comma uno è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 20

(Approvazione del programma definitivo degli interventi)

1. Entro sette mesi dalla data del Bollettino ufficiale della Regione in cui è pubblicata la deliberazione di approvazione del programma preliminare degli interventi, gli enti interessati devono far pervenire alla Regione i progetti esecutivi degli interventi inseriti nel programma preliminare corredati dalle necessarie autorizzazioni, compresa la valutazione positiva sulla compatibilità ambientale in tutti i casi in cui è obbligatoria ai sensi della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6, recante disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale.

2. Previa istruttoria dei progetti pervenuti, il Nucleo di valutazione redige, entro tre mesi dal termine di presentazione dei progetti medesimi, una proposta di programma definitivo con indicazione degli elementi di cui all’articolo 18, comma sei.

3. La Giunta regionale, sulla base della proposta di programma di cui al comma due, delibera il programma definitivo degli interventi, nell’ambito dei quali individua gli enti attuatori, approva la spesa complessiva per il triennio e ne impegna le quote annuali in applicazione dell’articolo 56, comma tre, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, modificata con legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

4. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dal comma uno dell’articolo 45 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, è autorizzata a disporre, contestualmente alla deliberazione di cui al comma tre e su proposta dell’Assessore alle finanze, il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al fondo per speciali programmi di investimento in favore dei pertinenti capitoli appositamente istituiti in relazione al programma definitivo degli interventi approvato dalla Giunta stessa.

5. La deliberazione che approva il programma definitivo degli interventi, di cui al comma tre, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere programmate.

6. L’inidoneità tecnica del progetto esecutivo comporta l’esclusione del medesimo dal programma definitivo e la ripresentazione dell’istanza di finanziamento.

Art. 21

(Contributi per la progettazione esecutiva)

1. Contestualmente all’approvazione del programma definitivo di cui all’articolo 20 sono deliberati, a favore delle amministrazioni che hanno presentato proposte incluse nei programmi stessi, contributi sulle spese sostenute per la progettazione esecutiva.

2. I contributi di cui al comma uno sono determinati applicando alla spesa programmata per la realizzazione dei singoli interventi le percentuali stabilite in un’apposita tabella approvata dalla Giunta regionale e aggiornata ogni triennio.

Art. 22

(Esecuzione degli interventi da parte della Regione)

1. Gli interventi finanziati dal fondo per speciali programmi di investimento sono realizzati dalla Regione avvalendosi:

a) del Servizio forestazione e risorse naturali dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, forestazione e risorse naturali, d’intesa con la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali per gli interventi di cui all’articolo 7, comma uno, lettera b);

b) della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali per gli interventi di cui all’articolo 7, comma uno, lettera c);

c) dell’Assessorato regionale ai lavori pubblici per gli interventi di cui all’articolo 7, comma uno, lettera a).

Art. 23

(Esecuzione degli interventi da parte degli enti richiedenti)

1. Qualora ne sia avanzata richiesta, gli interventi di cui all’articolo 7 possono essere realizzati anche a cura delle amministrazioni che hanno presentato la richiesta di finanziamento. In questo caso la Regione impegna ogni anno a favore dell’amministrazione interessata, la quota del finanziamento complessivo relativa a ciascuno dei tre anni in cui è articolata la realizzazione del progetto.

2. Per i progetti integrati di area di cui all’articolo 7, comma tre, la quota di finanziamento da impegnare a favore della Comunità montana interessata è commisurata all’importo annuale dell’insieme degli interventi compresi nel progetto.

3. L’erogazione dei trasferimenti finanziari di cui ai commi uno e due è effettuata, con riferimento all’impegno di spesa di ciascun anno, nel modo seguente:

a) un primo anticipo, pari al venti per cento dell’intera spesa programmata, contestualmente all’impegno della spesa relativa al primo anno;

b) ulteriori erogazioni su presentazione di richieste di pagamento da parte dell’ente locale ogni qualvolta le ulteriori spese sostenute siano uguali o superiori al venti per cento dell’importo programmato. L’entità delle erogazioni è pari all’ottanta per cento della spesa sostenuta al netto delle erogazioni precedentemente disposte, non considerando il primo anticipo di cui alla lettera a).

4. Il pagamento del saldo è effettuato ad avvenuta presentazione da parte dell’ente locale della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’intero intervento. All’atto della presentazione della rendicontazione dovranno essere restituite alla Regione eventuali somme ricevute in eccedenza rispetto alle effettive necessità.

Titolo VI

Attuazione della legge

Art. 24

(Servizio studi, programmi e progetti)

1. Agli adempimenti previsti dalla presente legge è preposto il Servizio studi, programmi e progetti, nell’ambito delle attribuzioni di cui all’articolo 1, comma uno, lettere b) e c) della legge regionale primo aprile 1986, n. 12 (modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 21 maggio 1985, n. 35, 15 maggio 1978, n. 12 e 7 dicembre 1979, n. 68, e successive modificazioni, recanti provvedimenti connessi con la programmazione regionale).

Art. 25

(Relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. La Giunta regionale riferisce ogni anno, con apposita relazione, al Consiglio regionale, sullo stato di attuazione della presente legge.

Titolo VII

Programmazione degli investimenti

Art. 26

(Relazione previsionale e programmatica)

1. Gli enti locali redigono annualmente la relazione previsionale e programmatica, contenente l’indicazione delle attività e delle spese di competenza che essi intendono effettuare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale della Regione.

2. La relazione previsionale e programmatica di cui al comma uno costituisce riferimento per la formazione del bilancio di previsione degli enti locali ed è allegata al bilancio stesso. Essa è redatta secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale, sentite le associazioni degli Enti locali.

3. La relazione previsionale e programmatica, è comunicata alla Regione entro due mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria regionale o nel termine all’uopo fissato dalla normativa statale, se precedente.

4. La relazione previsionale e programmatica è utile anche ai fini di quanto disposto dalla legislazione dello Stato in ordine agli adempimenti connessi con la deliberazione dei bilanci degli enti locali. Essa, altresì, per le Comunità montane, tiene luogo del piano pluriennale di sviluppo di cui all’articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali, e, per i Comuni, costituisce il documento di riferimento all’atto del loro intervento in occasione della formazione del piano di cui all’articolo 15 della citata legge n. 142/1990.

Art. 27

(Analisi e valutazione della relazione previsionale e programmatica)

1. L’analisi e la valutazione della relazione previsionale e programmatica di cui al presente titolo è compiuta, con riferimento agli obiettivi programmatici della Regione all’uopo stabiliti dal Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale che si avvale di una Commissione tecnica composta da cinque funzionari regionali nominati con decreto del Presidente della Giunta medesima. Alle riunioni della Commissione può partecipare il legale rappresentante o suo delegate dell’ente locale di volta in volta interessato.

2. La relazione previsionale e programmatica che risultasse incompleta o presentasse sostanziali incoerenze rispetto allo schema di cui all’articolo 26, o con gli obiettivi programmatici della Regione, è restituita all’ente locale con richiesta di riesame.

Titolo VIII

Norme transitorie

Art. 28

(Norme transitorie)

1. L’ulteriore applicazione della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (istituzione del Fondo regionale investimenti occupazione) è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie ancora da impiegare per l’attuazione dei programmi triennali già approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla conclusione di detta gestione, la legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, come modificata dalle leggi regionali 6 maggio 1987, n. 35, 18 dicembre 1987, n. 105, 8 agosto 1989, n. 60 e 4 giugno 1991, n. 16 cessa di avere vigore.

2. L’ulteriore applicazione delle leggi regionali 16 giugno 1988, n. 40 (trasferimenti finanziari, in conto capitale, della Regione ai Comuni della Valle d’Aosta per l’attuazione dei programmi di investimento in opere pubbliche di loro competenza) e 8 agosto 1989, n. 61 (trasferimenti finanziari della Regione ai Comuni della Valle d’Aosta a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l’esercizio delle funzioni di loro competenza) e loro successive modificazioni ed integrazioni, è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie ancora da trasferire ai Comuni ai sensi delle leggi medesime. Alla conclusione di detta gestione, le leggi regionali 16 giugno 1988, n. 40 e 8 agosto 1989, n. 61, come modificata dalle leggi regionali 26 novembre 1991, n. 68 e 30 dicembre 1992, n. 81, cessano di avere vigore.

3. L’ulteriore applicazione delle norme di cui ai Titoli V, Vi e VII compreso della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie ancora da trasferire alle comunità montane ai sensi delle norme medesime che cessano di avere vigore alla conclusione di detta gestione.

4. È abrogato l’articolo 16 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91.

Titolo IX

Modificazioni a leggi regionali di settore

Art. 29

(Modificazione dell’articolo 3 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91)

1. L’articolo 3 (Affidamento di funzioni da parte dei comuni) della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 è sostituito dal seguente:

" Articolo 3

(Affidamento di funzioni da parte dei comuni)

1. La comunità montana programma organizza e gestisce i servizi e le altre attività pubbliche che, per loro natura si palesano più efficiente se rivolti a un bacino di utenza sovracomunale e, in quanto coinvolgenti, sia pure indirettamente, la maggioranza dei comuni della rispettiva zona omogenea, le siano da questi demandati. "

Art. 30

(Modificazione dell’articolo 4 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 (deleghe della Regione) della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 è sostituito dal seguente:

" 1. La Regione può delegare a singole Comunità montane specifiche funzioni laddove il loro esercizio, anche in considerazione del bacino di utenza e delle strutture di cui dispone la Comunità, presentino prospettive di efficienza ed economicità e/o di funzionalità per la popolazione locale ".

Art. 31

(Modificazione dell’articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, recante testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili, è sostituito dal seguente:

" La Regione assegna per l’istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi di cui all’articolo 3 contributi finanziari a:

a) Comuni, Consorzi di Comuni e l’Associazione dei Comuni di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2;

b) alle Comunità montane, limitatamente alla gestione dei servizi, qualora siano loro demandati in applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91, recante norme concernenti le Comunità montane. "

Titolo X

Disposizioni finanziarie

Art. 32

(Determinazione dei finanziamenti regionali)

1. L’ammontare dei fondi di cui all’articolo 4 da trasferire ai Comuni e alle Comunità montane, è determinato per il triennio 1993/1995 nelle sottoindicate misure:

a) fondi ordinari per le spese correnti:

1) trasferimenti ai Comuni, al netto dei fondi statali destinati alla copertura totale o parziale dell’ammortamento dei mutui, lire 205.700 milioni, di cui lire 65.700 per l’anno 1993;

2) trasferimenti alle comunità montane, lire 24.000 milioni di cui lire 7.400 milioni per l’anno 1993; b) fondi ordinari per le spese di investimento:

1) trasferimenti ai Comuni, lire 203.200 milioni di cui lire 53.200 milioni per l’anno 1993;

2) trasferimenti alle Comunità montane, lire 30.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l’anno 1993;

c) fondi per speciali programmi di investimento, lire 44.000 milioni nel biennio 1994/1995;

d) fondi per l’esercizio di funzioni delegate lire 3.000 milioni nel biennio 1994/1995.

2. Per gli anni 1994/1995 alla determinazione degli oneri destinati a gravare sui corrispondenti esercizi, si provvede con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

3. L’ammontare dei fondi di cui al comma uno è comprensivo per l’esercizio 1993 degli stanziamento già iscritti in bilancio in applicazione di leggi regioni, abrogate dalla presente legge, che disponevano finanziamenti destinati alle medesime finalità.

4. L’ammontare dei fondi di cui al comma uno, lettera a), n. 1 e lettera b), n. 1, in deroga a quanto previsto dall’art 10, comma tre, è rideterminato qualora modificazioni alla capacità impositiva degli Enti locali comportino maggiori entrate dirette per i Comuni e contestualmente minori assegnazioni di fondi da parte dello Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431.

5. Restano comunque confermate le autorizzazioni di spesa per la realizzazione dei programmi del Fondo Regionale Investimenti Occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 previste dall’articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 5 (legge finanziaria per gli anni 1993/1995) con esclusione delle spese per complessive lire 50.000 milioni destinate alla realizzazione del programma 1993/1995 di cui al comma uno, secondo alinea dell’articolo 4. 6. Il fondo per speciali programmi di investimento è, per il biennio 1994- 1995, prioritariamente destinato alla copertura delle spese connesse alla realizzazione dei progetti già presentati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, ed ammessi al finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. All’autorizzazione di spesa per il finanziamento dei progetti da presentare ai sensi dell’articolo 7, a decorrere dall’anno 1994, si provvederà annualmente con legge finanziaria con riferimento al successivo triennio compreso nel bilancio pluriennale.

8. La spesa per il funzionamento del Nucleo di valutazione, di cui all’articolo 20, è valutato in lire 220 milioni per l’anno 1993 e di annue lire 307 milioni per gli esercizi successivi.

9. Alla eventuale ulteriore autorizzazione di spesa e alla determinazione delle modalità di erogazione dei fondi per l’esercizio di funzioni delegate, di cui al comma uno, lettera d), si provvede contestualmente alla delega delle funzioni stesse. "

Art. 33

(Iscrizione degli oneri in bilancio e modalità di copertura)

1. Gli oneri di cui alla presente legge graveranno sui sottoelencati capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1993 e nei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi:

a) quanto ai trasferimenti ordinari ai Comuni per spese correnti, sui capitoli n. 20500 e 20980;

b) quanto ai trasferimenti ordinari alle comunità montane per spese correnti, sul capitolo 20740;

c) quanto ai trasferimenti ordinari ai Comuni per speciali programmi di investimento, sul capitolo 20520;

d) quanto ai trasferimenti ordinari alle Comunità montane per speciali programmi di investimento, sul capitolo 20780;

e) quanto agli oneri per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui all’articolo 20 sul capitolo 22520.

2. I capitoli di spesa per la gestione, a decorrere dall’anno 1994 del fondo per speciali programmi di intervento e dei fondi per l’esercizio delle funzioni delegate saranno istituiti con la legge di approvazione di ciascun bilancio.

3. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge, determinati per l’anno 1993 in complessive lire 131.520 milioni si provvede:

a) quanto a lire 123.000 milioni mediante utilizzo degli stanziamenti già destinati sul bilancio 1993 a finanziarie i medesimi interventi ai sensi delle leggi regioni abrogate e sostituite dalla presente legge sui capitoli nn. 20500, 20520, 20740, 20760, 20780, 20980 2 22520;

b) quanto a lire 8.520 milioni mediante utilizzo, per corrispondente complessivo importo, degli stanziamenti iscritti in bilancio sui capitoli nn. 20620, 20720, 20800, 21145, 33120, 52160 e 52500;

4. Per gli esercizi 1994 e 1995 la copertura degli oneri, complessivamente previsti in lire 380.214 milioni, è assicurata:

a) quanto a lire 243.689 milioni mediante utilizzo delle disponibilità iscritte nel bilancio pluriennale 1993/1995 sui capitoli di spesa indicati al comma tre, lettera a);

b) quanto a lire 132.525 milioni mediante parziale utilizzo delle disponibilità iscritte nel medesimo bilancio pluriennale ai capitoli 21145, 41720, 51300, 51360, 52160, 52500, 52520, 54260, 56300, 58540, 61600, 62540 e 64820 ".

Art. 34

(Rettifica di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

Parte entrata

Variazioni in diminuzione

Cap. 4550 la cui denominazione è così integrata

" Fondi assegnati dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, per la copertura di spese di parte correnti degli Enti locali. " lire 10.000.000.000

Variazioni in aumento

Programma regionale 2.04

Codificazione: 2.3.1.

Cap. 4555 (di nuova istituzione)

" Fondi assegnati dallo Stato ai sensi del Decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 431, per l’ammortamento dei mutui degli enti locali. " lire 10.000.000.000

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 20620 " Contributi ai Comuni per la costruzione di un patrimonio comunale immobiliare lire 700.000.000

Cap. 20720 " Contributi ai Comuni in spese di investimento straordinarie e imprevedibili e comunque a carattere eccezionale. " lire 500.000.000

Cap. 20760 " Trasferimenti finanziari correnti alle Comunità Montane per l’esercizio di funzioni amministrative demandate dai Comuni. " lire 1.800.000.000

Cap. 20800 " Contributi una tantum ai Comuni per il finanziamento di spese correnti in sede di assestamento del bilancio di previsione. " lire 500.000.000

Cap. 20980 che assume la seguente denominazione:

" Trasferimenti ai comuni dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 431 per la copertura di spese di parte corrente. "

LR 26 maggio 1993, n. 46 lire 10.000.000.000

Cap. 21145 " Spese per l’attuazione dei programmi triennali relativi al fondo regionale investimenti occupazione per interventi di interesse locale. " lire 6.000.000.000

Cap. 33120 " Spese per adattamento e ristrutturazione di locali e di uffici ". lire 200.000.000

Cap. 52160 " Spese per interventi di regimazione idraulica sui corsi d’acqua principali ". lire 420.000.000

Cap. 52500 " Spese per la costruzione e sistemazione di acquedotti " lire 200.000.000

Parte spesa

Variazioni in aumento

Cap. 20500, che assume la seguente nuova denominazione " Trasferimenti finanziari ai comuni per spese correnti finalizzati a garantire un livello di spesa pro capite adeguato all’esercizio delle funzioni di competenza. "

LR 26 maggio 1993, n. 46 lire 2.700.000.000

Cap. 20520 che assume la seguente nuova denominazione " Trasferimenti finanziari ai comuni a copertura parziale o totale delle spese di intervento di competenza. "

LR 26 maggio 1993, n. 46 lire 2.200.000.000

Cap. 20740 che assume la seguente nuova denominazione

" Trasferimenti finanziari alle comunità montane per spese correnti finalizzati a garantire un livello di spesa pro capite adeguato all’esercizio delle funzioni di competenza. " LR 26 maggio 1993, n. 46 lire 1.800.000.000

Cap. 20780 che assume la seguente nuova denominazione " Trasferimenti finanziari alle comunità montane a copertura parziale o totale delle spese di intervento di competenza ".

LR 26 maggio 1993, n. 46 lire 3.500.000.000

Cap. 20985 (di nuova istituzione)

Cod. Reg. 2.1.1.02.

Classif. 2.1.1.5.2.2.11.33.2.

" Trasferimenti ai comuni dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 per l’ammortamento di mutui. "

LR 26 maggio 1993 n. 46 lire 10.000.000.000

Cap. 22520 che assume la seguente nuova denominazione: " Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione degli interventi pubblici. "

LR 26 maggio 1993, n. 46, articolo 20 lire 120.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.