Legge regionale 21 giugno 1977, n. 46 - Testo storico

Legge regionale n. 46 del 21 06 1977

Bollettino ufficiale 30 6 1977 n. 7

Norme di attuazione in Valle d’Aosta dell’articolo 15 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dell’articolo 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dell’articolo 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

Art. UNICO

Avverso le deliberazioni del Comitato di assistenza e beneficenza pubblica della Valle d’Aosta in materia di provvidenze assistenziali a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili, dei sordomuti e dei ciechi civili, previste rispettivamente dalle leggi statali 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, e 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, all’Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

L’Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale decide, in via definitiva, in merito ai ricorsi prodotti, con proprio decreto, previo parere espresso da una Commissione consultiva composta da un funzionario della carriera direttiva dell’Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, che la presiede, da un funzionario della carriera direttiva della Presidenza della Giunta regionale, da un funzionario della carriera direttiva dell’Assessorato regionale delle finanze e da due rappresentanti di ciascuna delle Associazioni delle categorie interessate, designati dalle rispettive sezioni regionali.

I rappresentanti di categoria intervengono alle sedute della Commissione consultiva per i rispettivi casi di competenza.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell’Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, appartenente almeno alla carriera di concetto.

La Commissione è nominata dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

L’Assessore alla sanità ed assistenza sociale decide altresì, con le modalità stabilite dai commi precedenti, sui ricorsi presentati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.