Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 45 - Testo storico

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 45

Bollettino Ufficiale regionale 11 01 2000 n. 2

Nuove norme in materia di concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo.

Art. 1

(Finalità)

1. Nell'intento di assicurare una perfetta e costante praticabilità delle piste di sci di fondo, la Regione concede contributi per la manutenzione, la gestione e l'acquisto di mezzi funzionali all'utilizzo delle piste stesse.

2. I contributi di cui al comma 1 sono altresì finalizzati a consentire un corretto inserimento delle piste di sci di fondo nell'ambiente, attraverso l'esecuzione di interventi di ripristino e rimboschimento delle zone in cui sono stati effettuati rimodellamenti del terreno, nonché di manutenzione periodica dei fabbricati posti a servizio delle piste stesse.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere concessi a:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni sportive senza fini di lucro, aventi sede in Valle d'Aosta ed affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), devono assicurare la gestione delle piste, ai sensi della legge regionale 13 marzo 1992, n. 9, (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci).

3. I contributi vengono concessi separatamente per:

a) le spese per l'acquisto di mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso;

b) le spese di gestione e manutenzione delle piste.

Art. 3

(Domande per l'ottenimento dei contributi)

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 2 devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, di seguito denominata struttura regionale competente, cui è affidata l'attuazione delle disposizioni della presente legge, entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate di:

a) un elenco delle piste di sci di fondo gestite dal richiedente e di cui quest'ultimo prevede, in presenza di sufficienti condizioni d'innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, l'apertura per almeno settantacinque giorni per le piste situate ad una quota superiore a 1300 metri e per almeno sessanta giorni per quelle situate a quote inferiori durante la successiva stagione invernale;

b) l'analisi tecnica redatta su appositi moduli predisposti dalla struttura regionale competente;

c) l'indicazione delle tariffe, per ogni pista o complesso di piste per il cui utilizzo è previsto il pagamento di un corrispettivo.

2. La quota di cui al comma 1, lettera a), è determinata dalla media aritmetica tra il più alto ed il più basso punto della singola pista; nel caso di pluralità di piste percorribili senza soluzione di continuità, la media è calcolata con riferimento al più alto e più basso punto del complesso delle piste medesime.

3. Per le piste di cui venga denunciata o accertata un'apertura inferiore ai periodi di cui al comma 1, lettera a), per cause di forza maggiore, si procede ad una riduzione della relativa quota di contributo in misura proporzionale al minor numero di giorni di apertura; al di fuori delle cause di forza maggiore, il contributo non viene erogato.

4. Per ottenere i contributi previsti, ogni pista deve essere regolarmente classificata ai sensi della l.r. 9/1992 e avere una lunghezza minima di chilometri tre.

Art. 4

(Determinazione dei contributi)

1. L'ammontare dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), non può eccedere il cinquanta per cento della spesa sostenuta.

2. Nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), è calcolato sommando:

a) la cifra ottenuta moltiplicando i chilometri di pista da battersi effettivamente da ogni singolo richiedente, maggiorati del trenta per cento per i gestori che applicano tariffe di accesso alle piste, per il valore convenzionale chilometrico, ottenuto dividendo il cinquanta per cento della somma impegnata sul pertinente capitolo del bilancio regionale per l'ammontare complessivo dei chilometri, come sopra calcolati, relativi alla totalità dei gestori ammessi al finanziamento;

b) la cifra ottenuta moltiplicando il numero di ore di battitura relativa ad ogni singolo richiedente, ricavabile dalla lettura dei tachigrafi installati sui mezzi battipista, per il valore convenzionale orario, ottenuto dividendo il restante cinquanta per cento della somma impegnata sul pertinente capitolo del bilancio regionale per l'ammontare complessivo delle ore di battitura effettuate dalla totalità dei gestori ammessi al finanziamento.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla definizione delle caratteristiche tecniche dei tachigrafi da installarsi sui mezzi battipista e delle modalità di verifica dell'ammontare complessivo delle ore di battitura.

Art. 5

(Assegnazione dei contributi)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, decide la misura dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), fatto salvo il limite di cui all'articolo 4, comma 1.

2. I contributi sono assegnati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

Art. 6

(Modalità di erogazione)

1. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), avviene in un'unica soluzione, a seguito di presentazione delle fatture comprovanti l'acquisto del mezzo oggetto del contributo.

2. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), avviene ratealmente secondo le seguenti modalità:

a) il cinquanta per cento dell'ammontare di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), all'inizio della stagione invernale e comunque non oltre il 31 dicembre dell'esercizio in corso;

b) il restante cinquanta per cento dell'ammontare di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) e l'ammontare di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, previa verifica con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 3.

3. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), può essere sospesa in qualsiasi momento nel caso in cui gli accertamenti eseguiti a cura della struttura regionale competente, in ordine al normale funzionamento e all'effettiva e regolare praticabilità e battitura delle piste, anche sotto il profilo della sicurezza e del mantenimento della segnaletica, di cui all'articolo 4 della l.r. 9/1992, diano risultato negativo.

Art. 7

(Casi particolari)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), i quali assicurino la gestione di comprensori posti ad una quota superiore a 3000 metri e fuori dai confini geografici regionali, purché raggiungibili mediante impianti di risalita che si dipartono dal territorio della Regione, sono concessi esclusivamente i contributi previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera a), prescindendo dai requisiti di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

  1. Per gli anni 2000 e 2001, agli oneri di cui all'articolo 2 della presente legge, valutati in complessive annue lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per l'acquisto di mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso, che faranno carico per lire 400.000.000 (euro 206.582,76) al capitolo 64580 e per lire 100.000.000 (euro 51.645,69) al capitolo di nuova istituzione 64625 del Bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001 e in complessive annue lire 250.000.000 (euro 129.114,22) per le spese di gestione e manutenzione delle piste, che faranno carico per lire 200.000.000 (euro 103.291,38) al capitolo 64600 e per lire 50.000.000 (euro 25.822,84) al capitolo di nuova istituzione 64635 del Bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001, si fa fronte:

a) per annue lire 400.000.000 con le risorse già iscritte nel capitolo 64580, la cui descrizione è così modificata: "Contributi ad enti locali per l'acquisto di mezzi battipista e di motoslitte per la ricognizione ed il soccorso sulle piste di sci di fondo" del Bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001;

b) per annue lire 200.000.000 con le risorse già iscritte nel capitolo 64600 (Contributi ad enti locali per la gestione e la manutenzione delle piste di sci di fondo) del Bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001;

c) per annue lire 50.000.000 con le risorse già iscritte nel capitolo 64640 (Contributi ad aziende per spese di gestione e manutenzione delle piste di sci di fondo) del Bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001;

d) per annue lire 100.000.000 mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del Bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001 a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.1 (Realizzazione di impianti sportivi di rilevanza strategica) dell'Allegato n. 1 al Bilancio medesimo.

2. A decorrere dall'anno 2002 l'eventuale onere annuo a carico della Regione sarà determinato con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 9

(Variazioni di bilancio)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni annue per gli anni 2000/2001:

a) in diminuzione:

Capitolo 64640 "Contributi ad aziende per spese di gestione e manutenzione di piste di sci di fondo ":

L. 50.000.000

Capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento":

L. 100.000.000;

b) in aumento:

Programma regionale: 2.2.2.12

Codificazione: 2.1.2.4.2.3.10.24

Capitolo 64625 (di nuova istituzione)

"Contributi alle associazioni sportive per l'acquisto di mezzi battipista e motoslitte per ricognizione e soccorso sulle piste di sci di fondo":

L. 100.000.000

Programma regionale: 2.2.2.12

Codificazione: 1.1.1.6.2.2.10.24

Capitolo 64635 (di nuova istituzione)

"Contributi alle associazioni sportive per spese di manutenzione e gestione di piste di sci di fondo":

L. 50.000.000.

Art. 10

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, con effetto dal 1° agosto 2000:

a) la legge regionale 22 aprile 1986, n. 17;

b) la legge regionale 3 maggio 1993, n. 23;

c) l'articolo 25, comma 3, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2000.