Legge regionale 16 agosto 1994, n. 45 - Testo storico

Legge regionale 16 agosto 1994, n. 45

Istituzione del Servizio veterinario regionale. Modifiche alla dotazione organica dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale, alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3(Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge regionale 11 maggio 1981, n. 24(Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

(B.U. 30 agosto 1994, n. 37)

Art. 1

(Istituzione)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, in forza delle competenze attribuitele dall'art. 2, comma primo, lett. a) e d), e dall'art. 3, comma primo, lett. l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), istituisce il Servizio veterinario regionale.

Art. 2

(Servizi)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale assume la denomi-nazione di Servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente.

Art. 3

(Servizio veterinario regionale:

attribuzioni)

1. Il Servizio veterinario regionale è istituito nell'ambito del Servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente dell'Asses-sorato della sanità ed assistenza sociale.

2. Al Servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente, oltre ai compiti di cui all'art. 35 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione - Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale), fanno capo anche le seguenti attribuzioni svolte per il tramite del Servizio veterinario regionale:

a) programmazione, indirizzo, verifica e coordinamento delle funzioni di competenza veterinaria sulla base delle leggi nazionali e regionali e delle direttive di programmazione impartite dalla Giunta regionale;

b) necessari collegamenti con tutte le amministrazioni sanitarie nazionali ed internazionali, con l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, con l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Pie-monte, Liguria e Valle d'Aosta, con gli altri settori dell'Amministrazione regionale e con altri enti ed istituzioni (Ordine veterinari, organizzazioni sindacali, associazioni e organizzazioni degli allevatori, dei produttori, dei trasformatori e dei consumatori);

c) raccolta, elaborazione e gestione dei dati statistici relativi all'attività svolta dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta;

d) predisposizione del tariffario per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria espletata a favore di privati dai servizi, presidi e strutture dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta;

e) attività istruttoria, tecnica e amministrativa delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di più Comuni da adottarsi dal Presidente della Giunta ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 24 (Norme per l'esercizio delle funzioni ammini-strative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

f) promozione dell'aggiornamento tecni-co-veterinario;

g) consulenza tecnica al servizio competente ad istruire le pratiche relative ai ricorsi amministrativi in materia veterinaria;

h) predisposizione dei piani straordinari di intervento.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Servizio veterinario regionale può avvalersi della collaborazione del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Art. 4

(Organico e funzioni amministrative)

1. Per l'espletamento delle attività connesse con l'attuazione della presente legge e delle attività amministrative demandate al Servizio della sanità dalla legislazione vigente, la dotazione organica dell’Ammi-nistrazione regionale è aumentata di una unità, con l'istituzione di n. 1 posto di direttore del Servizio veterinario regionale (ruolo del personale tecnico - qualifica vice-dirigenziale) e assegnato al medesimo servizio.

2. Il numero 17 del comma 2 dell'art. 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"17. Diploma di laurea in medicina veterinaria:

- direttore del Servizio veterinario regionale."

3. Alla copertura del posto di direttore del Servizio veterinario regionale si provvede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3 e della nomina del vincitore, l'Amministrazione regionale, per il funzionamento del servizio di nuova istituzione, si avvale del disposto di cui all'art. 36, comma 3, della l.r. 35/1985.

Art. 5

(Modificazione ed abrogazione di norme)

1. L'art. 9 della l.r. 24/1981, è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Sostituzione del veterinario regionale, comunale e consortile nelle commissioni, collegi e comitati)

1. Il veterinario regionale quale presi-dente o componente di commissioni, collegi e comitati è sostituito dal direttore del Servizio veterinario regionale.

2. Il veterinario comunale e quello consortile quali presidenti o componenti di commissioni, collegi e comitati sono sostituiti dal responsabile del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta o, per sua delega, da altro veterinario del Servizio."

2. L'art. 10 della l.r. 24/1981 è abrogato.

Art. 6

(Norme finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è quantificato in lire 31.000.000 per l'anno 1994 ed in annue lire 62.000.000 a decorrere dall'anno 1995 e graverà sugli stanziamenti già iscritti ai capitoli 30500 e 30501 del bilancio di previsione per l'esercizio 1994 e successivi.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.