Legge regionale 5 settembre 1991, n. 45 - Testo storico

Legge regionale n. 45 del 05 09 1991

Bollettino ufficiale 17 9 1991 n. 42

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1990, n. 7, concernente la concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse.

Art. 1

1. Il titolo della legge regionale, 5 gennaio 1990, n. 7, è così sostituito: " Concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture di particolare importanza sciistica. ".

Art. 2

1. L’articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1990, n. 7, è sostituito dal seguente:

" Articolo 1

(Finalità )

1. La Regione Valle d’Aosta, allo scopo di favorire una razionale programmazione degli investimenti, concede contributi finalizzati:

a) alla realizzazione di impianti a fune di particolare importanza sciistica;

b) all’acquisto e alla messa in opera di sistemi automatizzati di controllo degli accessi agli impianti a fune in funzione della attuazione di uno skipass regionale.

c) alla realizzazione di impianti per il distacco controllato delle valanghe.

d) alla realizzazione di opere di stabilizzazione della neve costituite da barriere, reti o altri sistemi antivalanga. "

Art. 3

1. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 5 gennaio 1990, n. 7, sono abrogati.

Art. 4

1. L’articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1990, n. 7, è sostituito dal seguente:

" Articolo 4

(Interventi per impianti di particolare importanza sciistica)

1. I contributi di cui all’articolo 1 possono essere concessi nella misura massima del 75 percento della spesa ammessa.

2. Sono considerati di particolare importanza sciistica, per le finalità di cui alla presente legge:

a) gli impianti, anche posti in successione, che costituiscono le principali linee di accesso e di alimentazione di un comprensorio sciistico;

b) gli impianti, anche posti in successione, che realizzano il collegamento tra due o più comprensori.

3. Per comprensorio sciistico si intende un complesso organico di impianti di risalita e di piste di sci gestito in forma unitaria.

4. Gli interventi regionali sono concessi sia per la costruzione di impianti nuovi, sia per la sostituzione di impianti esistenti.

5. I finanziamenti di cui all’articolo 1 lettera a) sono concedibili solo per la costruzione di funivie e di impianti ad agganciamento automatico. ".

Art. 5

IL secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 5 gennaio 1990, n. 7 è sostituito dal seguente:

" I richiedenti sono altresì tenuti a richiedere e far pervenire il parere dei Consigli dei Comuni nei cui territori ricadono gli impianti. I Consigli comunali devono esprimersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della sopra descritta documentazione da parte del richiedente ".

Art. 6

1. L’articolo 6 della legge regionale 5 gennaio 1990, n. 7, è sostituito dal seguente:

" Articolo 6

(Istruttoria e concessione di contributi)

1. L’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, provvede all’istruttoria delle domande e le sottopone all’esame della Commissione tecnico - consultiva prevista dall’articolo 3 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio, la quale esprime motivato parere da sottoporre all’esame della Giunta.

2. Per il funzionamento della Commissione tecnico - consultiva si applicano le modalità previste dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 dell’articolo 3 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46.

3. La Giunta regionale decide in via definitiva in merito alla concessione dei contributi e al loro ammontare; alla successiva liquidazione si provvede previo accertamento dell’avvenuto rilascio della autorizzazione previa e della concessione edilizia.

4. Nel caso di impianti situati al di fuori di comprensori già esistenti e operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, l’ammissibilità ai benefici di cui alla presente legge è subordinata all’inserimento degli impianti stessi nell’ambito di un programma di interventi predisposto dalla Giunta regionale, sottoposto all’esame della competente Commissione consiliare ed approvato dal Consiglio regionale, ferma restando la compatibilità degli stessi con il Piano di bacino di traffico approvato dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 e delle leggi 5 maggio 1989, n. 160, e 15 dicembre 1990, n. 385.

Art. 7

1. L’articolo 8 della legge regionale 5 gennaio 1990, n¿ 7 è abrogato.

Art. 8

1. Limitatamente all’anno finanziario 1991 è autorizzata la maggiore spesa di lire 2.500.000.000 che grava sul capitolo 64800, su detto capitolo risulta quindi la somma di lire 18.500.000.000.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030, a valere sugli accantonamenti previsti all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso, concernenti:

a) turismo e sport invernali (area attività produttive - settore turismo - punto D. 2.1.) L. 1.500.000.000

b) ski - pass regionale (area attività produttive - settore turismo - Punto D. 2.9.) L. 1.000.000.000

3. A decorrere dall’anno 1992 alla copertura degli oneri di cui alla legge regionale 5 gennaio 1990, n. 7, come modificato dalla presente legge, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Art. 9

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " L. 2.500.000.000

In aumento:

Cap. 64800 " Contributi a società funiviarie per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse " L. 2.500.000.000

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.