Legge regionale 9 luglio 1990, n. 45 - Testo storico

Legge regionale n. 45 del 09 07 1990

Bollettino ufficiale 17 7 1990 n. 29

Promozione di una fondazione per le biotecnologie.

Art. 1

(Denominazione e scopo)

1. La Regione Autonoma della Valle d’Aosta, al fine di favorire e sostenere attività di studio e ricerca nel campo delle biotecnologie, promuove, in accordo con la Regione Piemonte, la Fiat e la Fondazione dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino per la Cultura, la Scienza e l’Arte, la costituzione, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice Civile, di una fondazione denominata " Fondazione per le Biotecnologie ", con sede in Torino.

Art. 2

(Finalità e compiti)

1. La Fondazione di cui all’articolo 1 persegue le seguenti finalità:

a) promuove gli interscambi scientifici ed il sostegno dell’attività di ricerca;

b) realizza corsi sulle biotecnologie, l’istituzione di borse di studio, realizza giornate e corsi di informazione per studiosi e ricercatori, docenti e operatori di diverse discipline;

c) organizza conferenze, convegni, seminari e azioni informative presso le principali istituzioni culturali.

Art. 3

(Struttura dell’ente)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi e a compiere, anche delegando all’uopo uno dei suoi membri, gli atti necessari per la costituzione della Fondazione di cui all’articolo 1, a condizione che l’atto costitutivo e lo Statuto siano conformi ai seguenti requisiti:

a) la Fondazione deve essere amministrata da un organo composto da membri designati dagli enti fondatori nella misura di due per ciascuno di essi, oltre il Presidente;

b) i componenti dell’organo di amministrazione designati dalla Regione devono essere scelti dalla Giunta regionale;

c) il Presidente, eletto dall’organo di amministrazione, è scelto fra personalità della comunità scientifica internazionale;

d) deve essere istituito, a norma di Statuto, un Comitato scientifico, nominati dall’organo di amministrazione, che formuli proposte sull’attività di studio e ricerca;

e) un membro effettivo e uno supplente dell’organo di revisione, nominati a norma di Statuto, devono essere scelti tra gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti residenti in Valle d’Aosta.

Art. 4

(Patrimonio)

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione di cui all’articolo 1 mediante l’assegnazione di una somma capitale di lire 100.000.000.

Art. 5

(Contributi)

1. La Regione eroga a favore della Fondazione di cui all’articolo 1 un contributo annuo, a decorrere dal 1990, a titolo di concorso al finanziamento dell’attività della Fondazione medesima.

2. Il contributo di cui al comma 1 è stabilito, per l’anno 1990, in lire 100.000.000.

3. Negli anni successivi il contributo è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio regionale, in modo da mantenere almeno costante il valore reale.

4. Assegnazioni straordinarie per scopi determinati possono essere disposte con successive leggi regionali.

Art. 6

(Statuto)

1. Le norme sulla struttura, sull’organizzazione e sul funzionamento della Fondazione di cui all’articolo 1 sono stabilite dallo Statuto allegato alla presente legge.

2. Le modifiche dello Statuto, prima di essere deliberate dall’organo di amministrazione della Fondazione, devono essere sottoposte alla approvazione degli enti fondatori; per quanto concerne la Regione Valle d’Aosta provvede il Consiglio regionale con propria deliberazione.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Le autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 4 e 5 graveranno sui capitoli di nuova istituzione 46380 e 46385 del bilancio di previsione per l’esercizio in corso e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede per l’anno 1990 mediante prelevamento della somma di lire 200.000.000 del Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) ", a valere sull’accantonamento relativo ad interventi finanziari per l’acquisto di beni patrimoniali; per detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 6.800.000.000.

3. Alla copertura degli oneri per gli anni 1991 e 1992 si provvede mediante l’utilizzo di lire 200.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale per gli anni 1990/1992.

Art. 8

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l’anno 1990 vengono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) ". L. 200.000.000

In aumento

Programma regionale: 2.2.4.08. " Attività culturali e scientifiche "

Codificazione: 2.1.2.4.2.3.06.30.02.

Cap. 46380 (di nuova istituzione)

" Assegnazione per concorso alla formazione del patrimonio iniziale della " Fondazione per le Biotecnologie ", con sede in Torino "

- LR 9 luglio 1990, n. 45 articolo 4 L. 100.000.000

Codificazione: 2.1.1.6.2.2.06.30.02.

Cap. 46385 (di nuova istituzione)

" Contributo per concorso al finanziamento dell’attività della " Fondazione per le Biotecnologie", con sede in Torino "

LR 9 luglio 1990, n. 45 articolo 5 L. 100.000.000

Totale in aumento L. 200.000.000

Art. 9

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma 3, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ALLEGATO A

Statuto della " Fondazione per le Biotecnologie "( LR 9 luglio 1990, n. 45 - articolo 6)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE

SCOPO - SOCI FONDATORI

Art. 1

È costituita una Fondazione con la denominazione

" Fondazione per le Biotecnologie ".

Art. 2

La Fondazione ha sede in Torino, Villa Gualino, Viale Settimo Severo n. 65.

L’eventuale trasferimento in altra sede torinese potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di modifica statutaria.

Art. 3

Scopo della Fondazione è quello di promuovere e sostenere in conformità ai principi etici di rispetto dei valori

umani, naturali ed ambientali, attività di studio e ricerca nel campo delle biotecnologie al fine di intensificare gli scambi tra i centri di studio e ricerca più avanzati e di contribuire alla formazione di giovani studiosi favorendo, inoltre, la più ampia collaborazione tra realtà sociali, imprenditoriali e la ricerca scientifica.

La Fondazione ha pertanto obiettivi:

- Scientifici: attraverso la promozione di interscambi scientifici ed il sostegno dell’attività di ricerca.

- Formativi: attraverso la realizzazione di corsi sulle biotecnologie, l’istituzione di borse di studio, la realizzazione di giornate e corsi di informazione per studiosi e

ricercatori, docenti ed operatori di verse discipline quali, ad esempio, quella medica, chimicobiologica e farmaceutica, veterinaria ed agroindustriale.

- Divulgativi: attraverso l’organizzazione, in via indicativa, di conferenze, convegni, seminari ed azioni informative presso le principali istituzioni culturali.

La Fondazione non ha fini di lucro ed opera in ambito regionale.

Art. 4

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo, nonché i soggetti pubblici o privati che ne abbiano fatto successivamente richiesta e che siano stati ammessi con voto unanime del Consiglio di Amministrazione, per il loro signoficativo contributo al perseguimento

dei fini statutari della Fondazione.

TITOLO II

PATRIMONIO

Art. 5

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione versato in sede di costituzione della Fondazione; esso potrà venire aumentato o alimentato con elargizioni, donazioni, eredità, legati immobiliari e mobiliari di quanti, approvando i fini della Fondazione, abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

La Fondazione potrà procedere alla raccolta di fondi, risorse e dotazioni, anche in collaborazione con le istituzioni scientifiche sia italiane sia straniere, stipulare convenzioni con istituti universitari e non, operanti sia in Italia che all’estero e compiere quanto necessario per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Fondazione realizza le proprie finalità con redite, lasciti, elargizioni non destinati specificamente ad aumento del patrimonio, nonché con i proventi delle proprie attività.

La fondazione potrà ricevere contributi da Enti pubblici

e/o privati per la realizzazione delle proprie attività istituzionali.

TITOLO II

ESERCIZIO

Art. 6

L’esercizio finanziario inizia il 1o gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario avrà termine il trentun dicembre dell’anno di costituzione.

TITOLO III

ORGANI

Art. 7

Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Comitato Scientifico;

d) il Segretario Generale;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

IL PRESIDENTE

Art. 8

Spetta al Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, nonché il Comitato Scientifico e seguirne i lavori.

Il Presidente potrà adottare, in caso di urgenza ogni provvedimento necessario per la gestione della Fondazione riferendone, alla prima riunione successiva, al Consiglio di Amministrazione.

In assenza del Presidente, le sue prerogative spettano al Vicepresidente o, in assenza di questi, al Consigliere più anziano.

La legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai

terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di ua assenza o impedimento,

al Vicepresidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da membri designati dai soci fondatori

nella misura di due per ciascuno di essi, più il Presidente del Consiglio di Amministrazione eletto secondo le

modalità di cui all’ultimo comma del presente articolo. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, a maggioranza

di voti dei componenti, il suo Presidente scegliendolo fra personalità della comunità scientifica internazionale. Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza, nel

suo seno, un Vicepresidente.

Art. 10

Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti della legge e del presente statuto.

Per il funzionamento della Fondazione esso potrà emanare regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due

volte all’anno; esso si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Consiglio si riunisce, di norma, presso la sede

sociale.

Esso è convocato a cura del Presidente o del Vicepresidente, a mezzo di lettera raccomandata almeno quindici

giorni prima dell’adunanza, salvo i casi di urgenza, nei quali la convocazione potrà avere lugo anche telegraficamente con preavviso di almeno due giorni.

Nell’avviso di convocazione sarà indicato l’elenco delle materie all’ordine del giorno.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito

con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza

dei presenti.

Per le seguenti materie è tuttavia richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

- approvazione dei piani di lavoro della fondazione;

- approvazione dei regolamenti interni;

- acquisti e alienazioni di beni immobili;

- nomina del Comitato Scientifico;

- nomina e revoca del Segretario Generale;

- nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento della Fondazione, sarà necessario il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità avrà prevalenza il voto del Presidente

o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente. COMITATO SCEITNFICO

Art. 12

Il Comitato Scientifico è cpomposto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, e da un minimo di quattro

membri eletti dal Consiglio di Amministrazione fra personalità di riconosciuta competenza e fama internazionale nel

campo delle biotecnologie.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica un

biennio e sono rieleggibili.

Art. 13

Compete al Comitato Scientifico formulare proposte

sull’attività di studio e ricerca della Fondazione, come pure esprimere parere consultivo su tutte le materie di carattere scientifico che il Consiglio di Amministrazione riterrà di sottoporre all’esame dello stesso.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 14

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche tra persone estranee al Consiglio di

Amministrazione stesso, il Segretario dura in carica tre anni

ed è riconfermabile, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, il mandato. Il Segretario cura il funzionamento della Fondazione, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle stesse.

Il Segretario Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico con diritto di parola ma non di voto e ne redige i verbali.

A cura del Segretario Generale dovrà essere tenuta tutta la documentazione di legge relativa alla Fondazione. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 15

La gestione della Fondazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, designati nel modo seguente:

- Il Presidente del Collegio sarà designato dal Presidente dell’Ordine dei dottori Commercialisti di Torino, Aosta,

Ivrea e Pinerolo;

- un membro effettivo ed uno supplente saranno designati, sempre dal Presidente dell’Ordine dei dottori

Commercialisti di Torino, Aosta, Ivrea e Pinerolo, scegliendoli fra i propri iscritti residenti nella Regione

Autonoma della Valle d’Aosta;

- un membro effettivo ed un supplente saranno designati

dal Presidente del Collegio dei Ragionieri di Torino,

Alba, Aosta, Asti, Ivrea e Pinerolo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica un

triennio e può essere rieletto; al parere dello stesso sovranno essere preventivamente sottoposti il bilancio preventivo

e quello consuntivo della Fondazione.

Il bilancio annuale di esercizio potrà essere certificato

da una primaria Società di revisione che verrà nominata di triennio in triennio dal Consiglio di Amministrazione. TITOLO IV

EMOLUMENTI

Art. 16

Le cariche di membri del Consiglio di Amministrazione

e del Collegio dei Revisori dei Conti sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in dipendenza dell’incarico. Il Consiglio di Amministrazione determina gli eventuali compensi da riconoscere al Presidente, ai membri del Comitato Scientifico, al Segretario Generale.

BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Art. 17

Il bilancio preventivo della Fondazione deve essere approvato

dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di

novembre di ogni anno per l’anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il

maggio dell’anno seguente.

TITOLO V

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 18

Qualora lo scopo di cui all’articolo 3 non potesse più essere conseguito ovvero divenisse di scarsa utilità, ovvero il patrimonio non fosse più sufficiente, ovvero i fondatori deliberassero

lo scioglimento, la Fondazione si estinguerà.

La devoluzione del patrimonio avverrà in conformità a

quanto disposto dall’articolo 31 del Codice Civile.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto a norma del Codice Civile.