Legge regionale 19 agosto 1984, n. 45 - Testo storico
Legge regionale n. 45 del 19 08 1984
Bollettino ufficiale 5 10 1984 n. 14
Revisione della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi".
Alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 sono apportate le seguenti modificazioni:
All’articolo 7 - terzo comma - seconda riga č soppressa la parola "regionale".
All’articolo 14 - primo comma - lettera a) nella prima e seconda riga č soppressa la parola "di alcune".
Per le finalitą previste dalla legge č autorizzata, fino al 1988, la seguente spesa, il cui onere graverą sul Capitolo 28900 del Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli di Bilancio per gli esercizi successivi:
- per l’anno 1984 L. 1.500.000.000
- per l’anno 1985 L. 1.500.000.000
- per l’anno 1986 L. 1.500.000.000
- per gli anni 1987/1988 L. 3.000.000.000 Alla copertura della maggiore spesa a carico della Regione, derivante dall’applicazione della presente legge, si provvede:
- per l’anno 1984, mediante riduzione di lire 1.090.000.000 dello stanziamento iscritto al Capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " (Allegato n. 8 - Settore primo - Assetto del territorio e tutela dell’ambiente) del Bilancio di previsione per l’esercizio 1984;
- per gli anni 1985/ 1986, mediante utilizzo per lire 2.550.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.1.07 - Forestazione e difesa dei boschi;
- per gli anni 1987/ 1988, gli oneri di cui al primo comma del presente articolo saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci.
Al Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1984 sono approvate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione:
cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) "
L. 1.090.000.000
Variazione in aumento:
cap. 28900 " Spese per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco " L. 1.090.000.000
La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.