Legge regionale 5 novembre 1980, n. 45 - Testo storico

Legge regionale n. 45 del 05 11 1980

Bollettino ufficiale 27 11 1980 n. 11

Concessione di un contributo annuo al Circolo ricreativo ente regione per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive e assistenziali.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, negli esercizi 1980, 1981 e 1982, contributi ordinari al Circolo ricreativo ente regione per lo svolgimento di attività culturali, sportive, ricreative ed assistenziali, per una spesa annua massima di lire 12.000.000.

Art. 2

I contributi sono liquidati annualmente dalla Giunta regionale nella misura massima di L. 8.500 per ogni dipendente regionale in servizio alla data del 1° gennaio di ogni anno, previa presentazione da parte del consiglio direttivo del Circolo ricreativo ente regione del conto consuntivo dell’anno precedente, nonché del bilancio preventivo e del programma di attività per l’anno in corso.

Art. 3

Oltre ai contributi di cui agli articoli precedenti, potranno essere liquidati al Circolo ricreativo ente regione contributi straordinari in relazione all’organizzazione di specifiche attività o manifestazioni.

Art. 4

La Giunta regionale, a richiesta dell’interessato e del consiglio direttivo del Circolo ricreativo ente regione, può distaccare un dipendente regionale presso la segreteria del circolo stesso.

Al dipendente distaccato sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti per la qualifica rivestita, ad eccezione degli emolumenti corrisposti in relazione all’effettiva prestazione del servizio.

I periodi trascorsi in posizione di distacco sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario.

Art. 5

L’onere di L. 12.000.000 a carico della Regione derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 23120 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) iscritte al capitolo 50000 del bilancio per l’anno finanziario 1980.

All’onere annuale di L. 12.000.000 per gli esercizi 1981 e 1982, si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dei relativi bilanci.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1980, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - Fondo globale per finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali L. 12.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 23120 (di nuova istituzione) - Contributi al Centro ricreativo ente regione per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive ed assistenziali ( LR 5 novembre 1980, n. 45) L. 12.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.