Legge regionale 16 giugno 1988, n. 44 - Testo storico

Legge regionale n. 44 del 16 06 1988

Bollettino ufficiale 15 07 1988 n. 12, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0015 dell'11 07 1988

Disposizioni urgenti in materia di raccolta e stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani e per l'incenerimento dei rifiuti speciali a base organica nonché degli animali o parti di animali da distruggere.

Art. 1

1. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37, sono sostituiti dai seguenti:

" In applicazione dell'articolo 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 il territorio regionale è articolati in ambiti territoriali per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo o definitivo dei rifiuti solidi urbani.

In ciascuno ambito sono ubicate delle stazioni intermedie di trasferimento o di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani.

Alla individuazione definitiva delle aree per l'ubicazione delle stazioni di cui al comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 3 bis del DL 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 avvalendosi del gruppo tecnico di lavoro costituito con deliberazione della Giunta Regione n. 4472 del 5 luglio 1985, integrata con deliberazione della Giunta Regionale n. 5350 del 9 agosto 1985.

L'individuazione definitiva delle aree per l'ubicazione delle stazioni intermedie di trasferimento costituisce, secondo la relativa planimetria, ove occorra, variante degli strumenti urbanistici già approvati o indicazione vincolante per gli strumenti urbanistici adottati ma non ancora approvati dei Comuni territorialmente interessati.

Alla modificazione degli ambiti e della ubicazione delle stazioni intermedie di trasferimento si provvede con il piano regionale di smaltimento dei rifiuti.

Le stazioni intermedie di trasferimento consistono in aree coperte, attrezzate con presse compattatrici e con conainers per lo stoccaggio provvisorio delle varie categorie di rifiuti urbani.

Alla progettazione e alla realizzazione delle opere civili delle stazioni intermedie di trasferimento provvedono i Comuni in cui queste sono ubicate in conformità alle indicazioni tecniche espresse dall'apposito gruppo tecnico di lavoro di cui al comma sesto.

Alla progettazione ed all'acquisto delle relative opere elettromeccaniche provvede la Giunta regionale, assicurando il coordinamento con la realizzazione delle opere civili.

Alla gestione delle stazioni intermedie di trasferimento provvedono i Comuni in cui sono ubicate, direttamente o mediante concessione ad Enti od imprese specializzate, d'intesa con i Comuni dello stesso ambito, nelle forme di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 ".

Art. 2

1. L'articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 è sostituito dal seguente:

" La Regione, per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani concede ai Comuni contributi in conto capitale secondo un apposito piano di finanziamento approvato dal Consiglio Regionale.

I contributi in conto capitale di cui al precedente comma sono attribuiti nella misura del 70 percento delle spese ritenute ammissibili.

In sede di prima applicazione della presente legge al finanziamento per l'acquisto delle attrezzature per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani provvede la Giunta Regionale con acconti nella misura del 50 percento della spesa ritenuta ammissibile.

Per la progettazione e la realizzazione delle opere civili delle stazioni intermedie di trasferimento la Regione concede ai Comuni contributi in conto capitale.

I contributi in conto capitale di cui al precedente comma sono attribuiti nella misura massima del 90 percento delle spese ritenute ammissibili.

Al finanziamento delle spese per la progettazione e la realizzazione delle opere civili delle citate stazioni provvede la Giunta Regionale, secondo apposito piano ".

Art. 3

1. Ai Comuni che hanno già provveduto all'acquisto delle attrezzature e/ o alla costituzione di stazioni intermedie di trasferimento, di cui al precedente articolo, viene assicurato un contributo in conto capitale nelle misure e con le modalità stabilite nel precedente articolo 2.

Art. 4

1. I rifiuti speciali provenienti dal Presidio Ospedaliero, dai poliambulatori e dal laboratorio di Sanità Pubblica dell'USL della Valle d'Aosta, nonché ogni altro rifiuto speciale a base organica e gli animali o parti di animali da distruggere, devono essere smaltiti attraverso l'impianto di incenerimento.

2. L'impianto di incenerimento per lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma precedente è ubicato nel Comune di Brissogne, nelle aree adiacenti gli impianti di compattazione e di depurazione.

3. L'impianto deve essere dotato, fra l'altro, di vasche e di sistemi idonei per il ricevimento, lo stoccaggio provvisorio e l'alimentazione al forno inceneritore di tutte le categorie di rifiuti da smaltire e delle attrezzature e dei dispositivi atti a garantire il rispetto di tutti i vincoli riguardanti la tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio (emissioni, odori, rumori, scarichi liquidi e solidi).

4. Il progetto e gli elaborati tecnici relativi all'impianto sono approvati dalla Giunta Regionale.

5. Alla realizzazione dell'impianto provvede l'Amministrazione regionale.

6. Le modalità di gestione dell'impianto verranno definite con successivo apposito provvedimento legislativo.

Art. 5

1. Gli oneri derivanti in sede di prima applicazione della presente legge, valutati in Lire 2.500.000.000, per le opere di cui all'articolo 1 ed in Lire 450.000.000, per l'impianto di cui all'art. 4, graveranno:

- quanto a L. 2.500.000.000 sul capitolo 29860 (di nuova istituzione) del bilancio di previsione per l'anno 1988;

- quanto a L. 450.000.000 sul capitolo 29870 (di nuova istituzione) del bilancio di previsione per l'anno 1988.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 22850 " Contributi ai Comuni e all'Associazione dei Comuni per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, trasporto e costituzione delle stazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ", sul detto capitolo rimane disponibile la minore somma di L. 50.000.000.

Art. 6

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 22850 " Contributi in conto capitale ai Comuni e all'Associazione dei Comuni per acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, trasporto e costituzione delle stazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani " L. 2.950.000.000

Variazioni in aumento:

Settore 2.2.1 " Assetto del territorio e tutela dell'ambiente "

Programma 2.2.1.0.9. " Acquedotti fognature ed altre opere igieniche "

Cap. 29860 (di nuova istituzione)

Codif. 2.1.2.2.0.3.08.16.09

" Spese per la progettazione e l'acquisto delle opere elettromeccaniche delle stazioni intermedie di trasferimento "

Legge regionale 16 giugno 1988 n. 44 articolo 1 L. 2.500.000.000

Cap. 29870 (di nuova istituzione)

Codif. 2.1.2.1.4.08.16.09

" Spese per la costruzione dell'impianto di incenerimento dei rifiuti speciali a base organica e degli animali o parti di animali da distruggere "

Legge regionale 16 giugno 1988, n. 44 articolo 4 L. 450.000.000

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.