Legge regionale 3 giugno 1987, n. 44 - Testo storico

Legge regionale n. 44 del 03 06 1987

Finanziamento, per l'esercizio 1987, della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente:

"Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine)".

(B.U. 24 giugno 1987, n. 13, 2° S.S. al n. 11 del 10 giugno 1987)

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente " Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) ", č autorizzata, limitatamente all'esercizio 1987, la spesa di lire 1.300.000.000.

2. La spesa di cui al comma precedente graverą:

quanto a lire 1.000.000.000 sul capitolo 37350 (" Contributi e sussidi ad imprese per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico - LR 10 gennaio 1961, n. 2 - LR 9 maggio 1963, n. 11 ");

quanto a lire 300.000.000 sul capitolo 37360 (" Contributi e sussidi ad enti pubblici per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico - LR 10 gennaio 1961, n. 2 - LR 9 maggio 1963, n. 11 ") del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese d'investimento " - a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2 - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese d'investimento L. 1.300.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 37350 Contributi e sussidi ad imprese per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico.

- LR 10 gennaio 1961, n. 2

- LR 9 maggio 1963, n. 11 L. 1.000.000.000

Cap. 37360 Contributi e sussidi ad enti pubblici per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico.

- LR 10 gennaio 1961, n. 2

- LR 9 maggio 1963, n. 11 L. 300.000.000

L. 1.300.000.000

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto

speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.