Legge regionale 10 giugno 1983, n. 44 - Testo storico

Legge regionale n. 44 del 10 06 1983

Bollettino ufficiale 27 6 1983 n. 15

Concessione di un contributo alla SNAM SpA per la costruzione di un metanodotto nella Regione.

Art. 1

Al fine di collegare la Regione Valle d’Aosta alla rete nazionale dei metanodotti, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla SNAM SpA un contributo finanziario a fondo perduto da liquidarsi negli anni 1983, 1984 e 1985.

Il contributo complessivo di L. 30.000.000.000, riferito alla data del primo aprile 1983, rimane fisso anche in presenza di aumento dei costi per la realizzazione dell’opera di cui al comma precedente.

Eventuali maggiori costi dovuti a varianti, che si rendessero necessarie in sede di progettazione esecutiva, saranno finanziati con successiva legge.

Art. 2

L’erogazione del contributo avverrà in rate annuali; la prima rata a carico del Bilancio 1983, ammontante a Lire 12.500.000.000, dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data della stipulazione della convenzione con la SNAM SpA e comunque non oltre il 30 giugno 1983.

Le rate successive, a carico dei bilanci preventivi per gli anni 1984 e 1985, saranno maggiorate di un importo pari agli interessi maturati sull’ammontare residuo del contributo tra la data del primo aprile 1983 e quella dell’effettivo versamento.

La maggiorazione di cui al comma precedente sarà calcolata utilizzando quale percentuale la media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo considerato, aumentata di due punti.

Art. 3

La Giunta regionale è autorizzata a deliberare tutti gli atti amministrativi relativi alla stipulazione della convenzione con la SNAM SpA e conseguenti, per l’applicazione della presente legge.

Art. 4

Gli oneri a carico della Regione, derivanti dall’applicazione dalla presente legge, previsti in complessive Lire 34.300.000.000, di cui Lire 30.000.000.000 per contributo a fondo perso e Lire 4.300.000.000 per interessi, dovuti ai sensi dell’articolo 2, sono ripartiti come segue:

- per l’anno 1983 L. 12.500.000.000;

- per l’anno 1984 L. 12.300.000.000, di cui Lire 1.800.000.000 a titolo di maggiorazione per interessi passivi;

- per l’anno 1985 L. 9.500.000.000, di cui Lire 2.500.000.000 a titolo di maggiorazione per interessi passivi.

Le spese indicate al precedente comma graveranno:

1) sull’istituendo capitolo 36450 " Contributo finanziario a fondo perso alla SNAM SpA per la costruzione di un metanodotto in Valle d'Aosta - LR 10 giugno 1983, n. 44, del bilancio di previsione per l’anno 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci per la parte relativa al contributo a fondo perso.

2) Sul capitolo " Spese per interessi passivi contrattuali maturati sul contributo alla SNAM SpA per la costruzione di un metanodotto in Valle d’Aosta ", che si istituirà dall’esercizio 1984 nella Parte Spesa del bilancio regionale per la quota relativa alla maggiorazione per interessi passivi.

Alla copertura dell’onere di cui ai commi precedenti si provvede:

- per l’anno 1983 mediante riduzione per Lire 12.500.000.000 del Capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo " (allegato n. 8 - Settore II - Sviluppo economico), del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio stesso.

- per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 21.800.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.09 - Interventi promozionali per l’industria del bilancio pluriennale 1983/ 85.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni: Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento " L. 12.500.000.000

Variazione in aumento

Settore II - Sviluppo economico Programma 2.2.2.09 - Interventi promozionali per l’industria.

Cap. 36450 (di nuova istituzione) " Contributo finanziario a fondo perso alla SNAM SpA per la costruzione di un metanodotto in Valle d’Aosta.

- LR 10 giugno 1983, n. 44 ". L. 12.500.000.000

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.