Legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 - Testo vigente

Legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44

Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale.

(B.U. 28 dicembre 2010, n. 53)

Art. 1

(Costituzione)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste promuove la costituzione di una società per azioni a totale capitale pubblico per l'erogazione di servizi strumentali all'esercizio dei compiti istituzionali dell'Amministrazione regionale, di seguito denominata società di servizi, al fine di assicurare l'economicità e la razionalizzazione della relativa gestione.

2. (1)

3. (2)

Art. 2

(Socio)

1. Socio unico della società di servizi è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Art. 3

(Oggetto sociale)

1. L'oggetto sociale della società di servizi comprende lo svolgimento di servizi di interesse generale diretti alla promozione della coesione sociale mediante il supporto alle attività e alle funzioni che istituzionalmente competono all'Amministrazione regionale ed in particolare i seguenti: (2a)

a) l'assistenza e il sostegno, anche educativo, delle persone affette da patologie fisiche o psicologiche, ai disabili e agli anziani, comprese le attività erogate sul territorio per il tramite degli enti locali; (2b)

b) l'assistenza a favore di individui, comunità e famiglie allo scopo di prevenire e risolvere situazioni di bisogno e di favorire la piena autonomia, attivando relazioni di aiuto personale e sociale oltre che organizzando e promuovendo prestazioni e servizi;

c) lo svolgimento di attività di formazione ed aggiornamento nel campo dei servizi alla persona;

d) l'organizzazione e l'assistenza nelle attività di valorizzazione e custodia dei beni culturali, nonché nella gestione di attività culturali o fieristiche o di gestione di punti di informazione e promozione turistica, a carattere temporaneo e stagionale, e le attività di valorizzazione e commercializzazione dell'artigianato di tradizione, comprese le attività erogate per il tramite degli enti strumentali della Regione e degli enti locali; (2c)

e) (3)

ebis) il supporto nelle attività di progettazione e di direzione tecnico-amministrativa relative ai lavori nei settori della forestazione, della sentieristica e delle sistemazioni montane, affidati a ditte esterne o eseguiti in amministrazione diretta. (4)

Art. 4

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale iniziale della società di servizi è fissato in euro 950.000.

2. Alla Regione è riservata la proprietà dell'intero capitale sociale, da sottoscriversi e da versarsi integralmente all'atto della costituzione della società di servizi.

Art. 5

(Amministrazione)

1. La società di servizi è amministrata da un organo di amministrazione che, se collegiale, è composto da un numero massimo di tre membri, compreso il presidente della società il quale ne ha la legale rappresentanza, la cui nomina spetta, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, alla Giunta regionale (4a).

2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, fatta salva la possibilità di rinomina.

Art. 6

(Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti i quali durano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina il presidente del collegio sindacale e gli altri due membri effettivi, oltre ai due sindaci supplenti.

Art. 7

(Relazione annuale) (4b)

Art. 8

(Adempimenti di costituzione)

1. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale sono autorizzati a compiere, per quanto di competenza, anche avvalendosi del supporto della società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A., tutti gli atti necessari e connessi alla costituzione della società e ad assicurarne il regolare avvio, anche mediante la dotazione, nel primo biennio di attività, dei beni, anche immobili, necessari, avendo cura che l'ordinamento statutario risponda alle regole del buon governo societario e che siano assicurate da parte della Regione modalità di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Art. 9

(Contratti di servizio)

1. Nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 1 e 3, i rapporti tra la società di servizi e la Regione sono regolati da uno o più contratti di servizio, approvati dalla Giunta regionale, su proposta delle strutture regionali di volta in volta competenti, e sottoscritti dal Presidente della Regione e dal presidente della società di servizi, al fine della determinazione delle reciproche obbligazioni, degli obiettivi e delle condizioni che la società di servizi deve rispettare nell'erogazione dei servizi affidati.

2. I contratti di servizio regolamentano, in particolare:

a) le risorse finanziarie e strumentali da assicurare alla società per lo svolgimento dei servizi richiesti;

b) i criteri generali per l'espletamento dei servizi richiesti, con particolare riferimento agli standard qualitativi e quantitativi da garantire;

c) le modalità di verifica da parte della Regione sull'andamento gestionale e sulle scelte operative effettuate.

2bis. I rapporti inerenti ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma l, lettere a) e d), erogati sul territorio per il tramite degli enti locali sono regolati da uno o più contratti di servizio sottoscritti dal rappresentante degli enti locali interessati e redatti sulla base di schemi-tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali. (5)

2ter. I rapporti inerenti ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma l, lettera d), erogati sul territorio per il tramite degli enti strumentali della Regione sono regolati da uno o più contratti di servizio sottoscritti dal rappresentante legale degli enti strumentali interessati e redatti sulla base di schemi-tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale di volta in volta competente. (5a)

Art. 10

(Personale)

1. La società di servizi disciplina, con propri provvedimenti, pubblicati in apposita sezione dedicata del sito istituzionale della Regione e della società, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi per l'espletamento dei servizi regolati dai contratti di cui all'articolo 9 nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (5b).

2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la società di servizi tiene conto, in particolare, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, delle competenze eventualmente acquisite presso l'Amministrazione regionale o gli altri enti facenti parte del comparto unico regionale in ambiti connessi all'oggetto sociale o al settore di attività interessato, al fine di valorizzare la professionalità e la preparazione effettiva del proprio organico.

3. Al personale reclutato dalla società di servizi ai sensi del presente articolo si applica la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali contratti integrativi regionali di riferimento, in relazione ai settori di attività svolta.

4. La Regione può procedere al distacco, per un periodo non superiore a due anni, eventualmente prorogabile, di personale, anche di qualifica dirigenziale, da essa dipendente impiegato nei settori di attività oggetto di affidamento, previo assenso degli interessati e con salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento al momento del distacco (6).

Art. 11

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di società per azioni.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 8 è determinato in euro 1.000.000 per l'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 e in quello per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.11.01.21 (Partecipazioni azionarie e conferimenti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede:

a) con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010/2012 mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 1.02.01.11 (Rinnovi contrattuali del personale regionale);

b) con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011/2013 mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto A.1 dell'allegato 2/A al bilancio stesso.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(1) Comma abrogato dall'art. 2, comma 3, della L.R. 13 dicembre 2017, n. 20.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 1 recitava:

"1. L'atto costitutivo, lo statuto della società di servizi e ogni loro successiva modificazione sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.".

(2) Comma abrogato dall'art. 2, comma 3, della L.R. 13 dicembre 2017, n. 20.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 1 recitava:

"2. La società di servizi opera nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza, con particolare riferimento all'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.".

(2a) Alinea così sostituito dall'art. 22, comma 2, della L.R. 21 novembre 2012, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 recitava:

"1. L'oggetto sociale della società di servizi comprende lo svolgimento di servizi volti a supportare le attività e i servizi che istituzionalmente competono all'Amministrazione regionale ed in particolare i seguenti:".

(2b) Lettera così sostituita dall'art. 15, comma 1, della L.R. 13 febbraio 2013, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 recitava:

"a) l'assistenza e il sostegno, anche educativo, alle persone affette da patologie fisiche o psichiche, ai disabili e agli anziani;".

(2c) Lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 recitava:

"d) l'organizzazione e l'assistenza nelle attività di valorizzazione e custodia dei beni culturali, nonché nella gestione di attività culturali o fieristiche;".

(3) Lettera abrogata dall'art. 56, comma 2, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 recitava:

"e) il supporto nella gestione dei cantieri di lavoro per l'esecuzione in amministrazione diretta degli interventi di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità).".

(4) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, della L.R. 30 marzo 2015, n. 5.

(4a) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 13 dicembre 2017, n. 20.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 5 recitava:

"1. La società di servizi è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di cinque membri, compreso il presidente della società il quale ne ha la legale rappresentanza, la cui nomina spetta, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, alla Giunta regionale.".

(4b) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 3, della L.R. 13 dicembre 2017, n. 20.

Nella formulazione originaria, l'articolo 7 recitava:

Art. 7

(Relazione annuale)

1. Il Presidente della Regione presenta, entro trenta giorni dal deposito del bilancio d'esercizio della società di servizi, una relazione al Consiglio regionale sull'andamento gestionale e sugli obiettivi di servizio conseguiti.".

(5) Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 13 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

Nella formulazione originaria, come introdotta dall'art. 15, comma 2, della L.R. 13 febbraio 2013, n. 2, il testo del comma 2bis dell'articolo 9 recitava:

"2bis. I rapporti inerenti ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma l, lettera a), erogati sul territorio per il tramite degli enti locali sono regolati da uno o più contratti di servizio sottoscritti dal rappresentante degli enti locali interessati e redatti sulla base di schemi-tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.".

(5a) Comma inserito dal comma 3 dell'articolo 13 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

(5b) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera a), della L.R. 13 dicembre 2017, n. 20.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 10 recitava:

"1. La società di servizi adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi per l'espletamento dei servizi regolati dai contratti di cui all'articolo 9 nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.".

(6) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera b), della L.R. 13 dicembre 2017, n. 20.

Il comma 4 dell'articolo 10 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 15, comma 3, della L.R. 13 febbraio 2013, n. 2:

"4. In sede di prima applicazione, la Regione può procedere al distacco, per un periodo non superiore a due anni eventualmente prorogabile di ulteriori due anni, di personale da essa dipendente impiegato nei settori di attività oggetto di affidamento, previo assenso dei dipendenti interessati e con salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento al momento del distacco.".

e precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 26, comma 1, della L.R. 28 giugno 2011, n. 16:

"4. In sede di prima applicazione, la Regione può procedere al distacco, per un periodo non superiore a due anni, di personale da essa dipendente impiegato nei settori di attività oggetto di affidamento, previo assenso dei dipendenti interessati e con salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento al momento del distacco, [i cui oneri sono rimborsati alla Regione dalla società di servizi.]".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 10 recitava:

"4. In sede di prima applicazione, la Regione può procedere al distacco, per un periodo non superiore a due anni, di personale da essa dipendente impiegato nei settori di attività oggetto di affidamento, previo assenso dei dipendenti interessati e con salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento al momento del distacco, i cui oneri sono rimborsati alla Regione dalla società di servizi.".