Legge regionale 27 luglio 1989, n. 43 - Testo storico

Legge regionale n. 43 del 27 07 1989

Bollettino ufficiale 8 8 1989 n. 35

Concessione di un contributo annuo ad una Associazione protezionistica legalmente riconosciuta, per la sua attività statutaria e per la gestione del Canile Regionale.

Art. 1

1. La Giunta Regionale è autorizzata a corrispondete un contributo annuo di L. 125.000.000 a favore di una Associazione protezionistica legalmente riconosciuta, per la sua attività statutaria e per la gestione del canile regionale.

2. I rapporti fra la Regione e l’Ente o Associazione protezionistica prescelta per la gestione del canile regionale saranno regolati da apposita convenzione.

Art. 2

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo n. 29360 del Bilancio della Regione per l’anno 1989 la cui denominazione viene così modificata:"Concessione di un contributo annuo ad una Associazione protezionistica legalmente riconosciuta per la sua attività statutaria e per la gestione del canile regionale" e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di L. 125.000.000 si provvede:

- per l’anno 1989 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al Capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti)" del bilancio per l’esercizio in corso a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio stesso;

- per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per L. 250.000.000 delle risorse già iscritte al programma 2.2.1.08. Parchi e riserve naturali del bilancio pluriennale 1989/91.

3. A decorrere dall’anno 1990 si provvederà alla rideterminazione dell’onere previsto dalla presente legge in relazione all’adeguamento ISTAT con la legge finanziaria di cui all’articolo 19 della LR 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 3

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 sono approvate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti)" L. 125.000.000

in aumento

Cap. 29360 " Concessione di un contributo annuo ad una Associazione protezionistica legalmente riconosciuta per la sua attività statutaria e per la gestione del canile regionale" L. 125.000.000

Art. 4

1. È abrogata la legge regionale 2 novembre 1987, n. 89, concernente " Concessione di un contributo annuo all’Ente Nazionale Protezione Animali, sede regionale di Aosta, per la sua attività statutaria e per la gestione del nuovo canile regionale".

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.