Legge regionale 25 agosto 1980, n. 43 - Testo storico

Legge regionale n. 43 del 25 08 1980

Bollettino ufficiale 25 9 1980 n. 10

Istituzione dell’Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d’Aosta.

Art. 1

(Istituzione)

Ai sensi dell’articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196, è istituito l’Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d’Aosta, con sede in Aosta. L’Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza dell’Assessorato regionale alla pubblica istruzione.

L’Istituto ha i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Nello svolgerli l’Istituto avrà particolare riguardo alle esigenze connesse con l’attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, avendo come obiettivo generale quello di sostenere i caratteri specifici della comunità bilingue valdostana.

Per l’attuazione dei suoi compiti l’Istituto si avvale in via prioritaria della collaborazione di cattedre e di istituti universitari esistenti in Italia ovvero nell’area di lingua e cultura francofona.

L’utilizzazione di esperti e docenti universitari stranieri è regolata da apposito disciplinare, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il consiglio direttivo dell’Istituto.

Art. 2

(Consiglio direttivo)

L’Istituto è retto da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto dell’Assessore regionale alla pubblica istruzione, ed è composto da quindici membri, dei quali:

- cinque rappresentanti del personale direttivo e docente eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella regione, secondo modalità stabilite dall’Assessore alla pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali scolastiche;

- tre rappresentanti della Regione, scelti dal Consiglio regionale, di cui uno designato dalla minoranza;

- tre scelti dall’Assessore alla pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri;

- quattro scelti d’intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e l’Assessore regionale alla pubblica istruzione su otto nominativi proposti dal consiglio universitario nazionale.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati per soli altri cinque anni.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal Consiglio regionale. Al presidente spetta la legale rappresentanza dell’Istituto.

Esso può essere revocato in qualunque tempo con deliberazione motivata, approvata dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 3

(Attribuzioni del consiglio direttivo)

Spetta al consiglio direttivo deliberare il programma annuale di attività dell’Istituto, nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi generali fissati dal Consiglio regionale. Il programma deve indicare le iniziative che l’Istituto intende assumere o proseguire nel corso dell’anno, con la precisazione degli obiettivi specifici cui deve tendere ciascuna iniziativa e con una previsione, almeno di massima, delle spese relative.

Spetta altresì al consiglio direttivo deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo; autorizzare la stipula di contratti e convenzioni con università, enti, istituzioni ed esperti; adottare ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell’Istituto, nonché deliberare circa il suo ordinamento interno.

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Nella deliberazione e attuazione del suo programma di attività, il consiglio direttivo tiene conto delle iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola promosse direttamente, nel territorio della Regione, dall’Assessore alla pubblica istruzione, nonché dagli organi collegiali della scuola di cui alle leggi regionali 5 novembre 1976, n. 47, 21 giugno 1977, n. 45, 8 agosto 1977, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni. Di tali iniziative dovrà essere data pertanto tempestiva comunicazione all’Istituto.

Nei giorni in cui si riunisce il Consiglio direttivo i consiglieri sono esonerati dai normali obblighi di servizio.

Art. 4

(Sezioni)

L’Istituto si articola in cinque sezioni, che si occupano rispettivamente della scuola materna, della scuola elementare, della scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado e dell’istruzione artistica, nonché delle attività di educazione permanente. Ciascuna sezione comprende due sottosezioni, delle quali una si occupa delle iniziative in lingua italiana e l’altra delle iniziative in lingua francese. Attività primaria di ogni sezione è la raccolta sistematica dei dati e delle informazioni significative riferentisi al rispettivo livello di scuola e utili al raccordo con i livelli precedente e seguente. La sezione per l’educazione permanente raccoglie i dati e le informazioni sulle attività realizzate al di fuori del mondo scolastico per l’educazione degli adulti, nonché sui rapporti tra formazione e occupazione e tra formazione e servizi socio - sanitari. Ciascuna sezione ha un responsabile scelto dal consiglio direttivo anche al di fuori dei propri componenti. Il responsabile cura il necessario coordinamento tra le attività delle due sottosezioni, riferisce periodicamente al consiglio direttivo sulla attività della propria sezione e prepara, per quanto attiene al corrispondente livello di scuola, d’intesa col segretario dell’Istituto di cui al successivo articolo 6, la proposta del programma annuale di attività. I responsabili di sezione debbono essere scelti in modo da possedere conoscenza approfondita del rispettivo livello di scuola, capacità di raccogliere ed elaborare informazioni, di analizzare problemi organizzativi e di promuovere progetti di sperimentazione e di aggiornamento.

Le sezioni operano unitariamente per materie ed attività di interesse comune.

Art. 5

(Servizi)

Nell’ambito dell’Istituto funzionano tre servizi comuni, a disposizione delle sezioni di cui all’articolo precedente, con il compito di attendere alla documentazione ed informazione, ai metodi e alle tecniche delle ricerche sperimentali e all’organizzazione delle attività di aggiornamento. A ciascun servizio è assegnata una persona in posizione di comando, scelta nei modi previsti dal successivo articolo 7, purché in possesso dei requisiti che saranno stabiliti dallo statuto al fine di comprovare l’esperienza acquisita nel settore e un livello adeguato di conoscenza dell’organizzazione scolastica esistente nella Regione.

Art. 6

(Segretario)

Presso l’Istituto presta servizio un segretario, nominato dall’Assessore regionale alla pubblica istruzione tra le categorie di cui all’articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. La nomina ha la durata di cinque anni e alla scadenza può essere rinnovata solo per un altro quinquennio. Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo. Cura il coordinamento delle sezioni tra loro e di queste con i servizi. È responsabile di tutto il personale, ivi compreso quello comandato presso l’Istituto, e tiene i rapporti con gli esperti e i docenti provenienti da università, enti od organizzazioni. Predispone, d’intesa con i responsabili delle sezioni, la proposta di programma di attività da sottoporre al consiglio direttivo. È responsabile della gestione amministrativo - contabile dell’Istituto, nell’ambito delle decisioni prese dal consiglio direttivo e delle direttive del suo presidente.

In relazione alle esigenze funzionali dell’Istituto il Segretario potrà essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata della nomina.

Art. 7

(Personale)

Per l’espletamento dei suoi compiti, all’Istituto è assegnato personale comandato appartenente ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola ai ruoli regionali del personale amministrativo ovvero alle diverse categorie di personale universitario, nel numero e secondo contingenti relativi ai diversi ruoli che saranno stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il consiglio direttivo dell’Istituto, in rapporto alle accertate esigenze dell’ente e al programma di attività di ciascun anno.

L’assegnazione è disposta con decreto dell’Assessore regionale alla pubblica istruzione, sulla base di concorsi per titoli, espletati presso l’Istituto per opera di una commissione giudicatrice nominata dal consiglio direttivo, secondo modalità stabilite dall’Assessore predetto, sentito il consiglio direttivo medesimo. L’assegnazione del personale è subordinata all’accertamento della piena conoscenza della lingua francese, nelle forme che saranno determinate dall’Assessore alla pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali scolastiche.

Qualora il personale da assegnare non appartenga ai ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola o ad altri ruoli di personale regionale, l’Assessore regionale inoltrerà richiesta di assegnazione al Ministro della pubblica istruzione, il quale adotterà, ai sensi dell’articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196, il provvedimento di comando previsto. L’assegnazione di tale personale sarà comunque subordinata all’accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

Il comando ha la durata di un quinquennio e può essere rinnovato per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo dell’Istituto. Per il personale appartenente ai ruoli regionali il comando può avere anche durata inferiore al quinquennio, ma non ad un anno, quando sia disposto in relazione all’espletamento di compiti limitati nel tempo.

Il servizio prestato in posizione di comando presso l’Istituto è valido a tutti gli effetti come servizio d’istituto nella scuola o nell’amministrazione di provenienza, ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Dei comandi disposti ai sensi del presente articolo non si tiene conto ai fini di quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 48.

Gli oneri per il personale comandato sono a carico del bilancio della Regione.

Art. 8

(Collaborazioni)

Oltre che del personale comandato assegnato ai sensi del precedente articolo 7, l’Istituto può avvalersi, per l’espletamento dei suoi compiti, anche di ispettori tecnici appartenenti al rispettivo ruolo regionale istituito con legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, purché essi siano a ciò autorizzati dall’Assessore regionale alla pubblica istruzione. Nel relativo provvedimento saranno indicati i limiti entro i quali tale autorizzazione è consentita. L’Istituto può avvalersi altresì dell’assistenza e della collaborazione di ispettori tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sulla base delle opportune intese che saranno raggiunte tra l’Assessore regionale alla pubblica istruzione e i competenti organi dello Stato.

Art. 9

(Formazione continua)

Il personale chiamato a prestare la propria opera nelle attività dell’Istituto, tanto in posizione di comando, quanto nelle forme previste dal precedente articolo 8, è tenuto a partecipare alle attività di formazione continua che saranno organizzate per esso dal consiglio direttivo.

Art. 10

(Incarichi temporanei)

Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche l’Istituto può affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee al personale della scuola o al personale amministrativo della Regione, con spese a carico del proprio bilancio.

Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare proposto dal consiglio direttivo dell’Istituto e approvato dalla Giunta regionale.

Art. 11

(Distribuzione territoriale)

Allo scopo di favorire l’accesso degli operatori alle iniziative promosse dall’Istituto e di facilitare nel contempo la raccolta dei risultati ottenuti sul territorio regionale nelle attività di ricerca, sperimentazione e aggiornamento, l’Istituto potrà operare attraverso tre distinti centri per gli operatori scolastici, opportunamente distribuiti nel territorio regionale.

I centri non hanno autonomia amministrativa, né organico proprio. La loro organizzazione sarà stabilita nelle sue linee generali dallo statuto dell’Istituto e ulteriormente definita, per quanto necessario, con deliberazioni del consiglio direttivo.

Art. 12

(Statuto)

Entro tre mesi dal proprio insediamento il consiglio direttivo dell’Istituto delibera lo statuto per il funzionamento e la gestione amministrativo - contabile dell’ente.

Lo statuto e ogni sua successiva modifica sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima.

Art. 13

(Scioglimento del consiglio direttivo)

In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio direttivo dell’Istituto, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla pubblica istruzione e sentita la Giunta, procede allo scioglimento dell’organo, nominando in sua vece un commissario che provvederà alla provvisoria gestione dell’ente e curerà la costituzione del nuovo consiglio. Il commissario scade all’atto di insediamento del nuovo consiglio e comunque trascorsi 90 giorni dalla data in cui è divenuto efficace il provvedimento di nomina.

Art. 14

(Sperimentazione e aggiornamento)

Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamento e strutture, previste dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e in materia di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate - quando spettino alla Regione - dall’Assessore regionale alla pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, sentito il parere tecnico dell’Istituto di cui alla presente legge.

Ai fini del raggiungimento dell’intesa con lo Stato, ai sensi dell’articolo 33, ultimo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, tutte le proposte di sperimentazione di cui al citato articolo 3 devono essere inoltrate all’Assessorato regionale alla pubblica istruzione. L’Assessore, avuto il parere dell’Istituto, le trasmette, ove la Giunta regionale le ritenga ammissibili al finanziamento, al Ministro della pubblica istruzione, corredandole eventualmente di proprie osservazioni. Ove il Ministro, nei termini che saranno concordati con la Regione, non comunichi alla Regione medesima che l’iniziativa è da ritenersi di interesse nazionale, riservando a sé ogni decisione a suo riguardo, l’Assessore regionale alla pubblica istruzione adotta i provvedimenti del caso.

La procedura prevista dal comma precedente non si applica alle proposte di sperimentazione che attengano esclusivamente all’insegnamento della lingua francese, nonché a quelle che innovano ordinamenti o strutture stabiliti dalla Regione, nell’esercizio della propria competenza legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di istruzione materna, elementare e media. Su tali proposte provvede senz’altro l’Assessore regionale alla pubblica istruzione.

Il programma delle attività di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola, che venissero assunte dalla Regione è comunicato al Ministro della pubblica istruzione, a cura dell’Assessore regionale competente. Analoga comunicazione sarà data alla Regione per le attività di aggiornamento di interesse nazionale che dovessero essere assunte o promosse da organi dello Stato.

Art. 15

(Compiti del sovraintendente agli studi)

I compiti demandati ai sovrintendenti scolastici regionali o interregionali e ai provveditori agli studi nelle materie oggetto della presente legge sono svolti, nel territorio della Valle d’Aosta, dal Sovrintendente agli studi della Regione.

Art. 16

(Soppressione di organismi preesistenti)

Con effetto dalla data del decreto assessorile che assegna all’Istituto il personale comandato ai sensi del precedente articolo 7, si intendono soppressi i centri, le commissioni e gli altri organismi istituiti a qualunque titolo dalla Regione e operanti nei settori della ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi nel territorio della Regione.

Art. 17

(Finanziamenti)

L’Istituto regionale di cui alla presente legge provvede al finanziamento della propria attività:

a) con stanziamenti di fondi da parte della Regione;

b) con erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;

c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;

d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate.

Al finanziamento delle attività di ricerca, documentazione e informazione e delle iniziative di aggiornamento direttamente assunte dall’Istituto provvederà annualmente la Giunta regionale tenuto conto del programma di attività deliberato dal Consiglio direttivo.

Le spese derivanti a carico della Regione per effetto del precedente comma saranno annualmente determinate e approvate con le procedure di cui all’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 (legge finanziaria).

Per il funzionamento amministrativo dell’Istituto è assegnata la somma annua di L. 5.000.000 sul cap. 46410 che si istituisce nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 46150 della parte spesa del bilancio medesimo.

Art. 18

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

- Variazione in aumento:

- Capitolo 46410 (di nuova istituzione)

" Contributo annuo per il funzionamento dell’Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi " L. 5.000.000

- Variazione in diminuzione:

- Capitolo 46150

" Spese per le sperimentazioni e le ricerche educative nelle scuole " L. 5.000.000 La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.