Legge regionale 20 giugno 1979, n. 43 - Testo storico

Legge regionale n. 43 del 20 06 1979

Bollettino ufficiale 20 7 1979 n. 7

Modificazione della pianta organica del personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 1

Nella tabella organica dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale nonché nelle tabelle di attuazione della carriera economica, di cui agli allegati A) e C) alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono istituiti i seguenti nuovi posti:

Presidenza del Consiglio

- un posto di Capo servizio dell'informazione e stampa (non di ruolo).

Presidenza della Giunta regionale e Ufficio stampa

- un posto di dirigente dei servizi di segreteria della Giunta regionale (carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo, gruppo regionale A/ 2);

- un posto di segretario (carriera di concetto, ruolo del personale amministrativo, gruppo regionale B);

- sei posti di coadiutore (carriera esecutiva, ruolo del personale amministrativo, gruppo regionale C).

Segreteria generale

- un posto di Capo servizio di ragioneria (carriera direttiva, ruolo del personale di ragioneria, gruppo regionale A/ 3).

Assessorato delle finanze

- un posto di Capo centro elaborazione dati (carriera direttiva, ruolo del personale addetto al centro meccanografico regionale, gruppo regionale A/ 3).

Assessorato dei lavori pubblici

- un posto di ingegnere o architetto (carriera direttiva, ruolo del personale tecnico, gruppo regionale A/ 3);

- un posto di segretario (carriera di concetto, ruolo del personale amministrativo, gruppo regionale B).

Assessorato della sanità e assistenza sociale

- un posto di Capo servizio di ragioneria (carriera direttiva, ruolo del personale di ragioneria, gruppo regionale A/ 3).

Assessorato del turismo, antichità e belle arti

- due posti di disegnatore archeologico (carriera di concetto, ruolo del personale tecnico, gruppo regionale B);

- un posto di operaio specializzato - scavatore archeologico (carriera ausiliaria, ruolo del personale operaio, gruppo regionale S/ 1);

- un posto di operaio specializzato - muratore capo operaio (carriera ausiliaria, ruolo del personale operaio, gruppo regionale S/ 1).

Art. 2

Nella tabella organica dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale, nonché nelle tabelle di attuazione della carriera economica, di cui agli allegati A) e C) alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono soppressi i seguenti posti:

Segreteria generale

- un posto di dirigente dei servizi di segreteria della Giunta regionale (carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo, gruppo regionale A/ 2);

- un posto di ragioniere (carriera di concetto, ruolo del personale di ragioneria, gruppo regionale B);

- un posto di segretario (carriera di concetto, ruolo del personale amministrativo, gruppo regionale B);

- sei posti di coadiutore (carriera esecutiva, ruolo del personale amministrativo, gruppo regionale C).

Assessorato delle finanze

- un posto di capo centro coordinatore (carriera di concetto, ruolo del personale del Centro meccanografico regionale, gruppo regionale B).

Assessorato della sanità e assistenza sociale - un posto di ragioniere (carriera di concetto, ruolo del personale di ragioneria, gruppo regionale B);

- un posto di coadiutore (carriera esecutiva, ruolo del personale amministrativo, gruppo regionale C).

Art. 3

Nell'elenco degli uffici dell'Amministrazione regionale, di cui alla tabella B) allegata alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono aggiunti i seguenti uffici:

Presidenza del Consiglio regionale

- Servizio dell'informazione e stampa.

Presidenza della Giunta regionale e Ufficio stampa - Segreteria della Giunta regionale Assessorato dei lavori pubblici

- Ufficio edilizia agevolata e convenzionata.

Nell'elenco degli uffici della Segreteria generale, di cui alla tabella citata al comma precedente, è soppressa la Segreteria della Giunta regionale.

Art. 4

Il ruolo del personale addetto al centro meccanografico regionale assume la denominazione di " ruolo del personale addetto al centro elaborazione dati ".

Art. 5

Gli attuali titolari dei posti soppressi ai sensi del precedente articolo 2, sono inseriti in un ruolo speciale ad esaurimento. Essi saranno progressivamente immessi nei posti che si renderanno vacanti nei ruoli ordinari, relativi alla corrispondente qualifica.

Art. 6

In sede di prima applicazione della presente legge, per la nomina ai posti di disegnatore archeologico può essere utilizzata la graduatoria dei concorrenti idonei non nominati in ruolo per insufficienza di posti, relativa al concorso interno espletato, per la nomina a posti appartenenti alla stessa qualifica, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, limitatamente al personale non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la nomina ai posti di Capo servizio di ragioneria e di Capo centro elaborazione dati, può essere utilizzata la graduatoria dei concorrenti idonei, relativa al più recente concorso pubblico espletato per la nomina al posto di vice ragioniere capo aggiunto.

Per la nomina al posto di ingegnere o architetto può essere utilizzata la graduatoria del più recente concorso pubblico espletato per la nomina ad un posto della stessa qualifica.

Art. 7

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 52.000.000, graverà sui capitoli 80, 420, 450, 4960 e 8930 della Parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 del bilancio stesso (punto n. 3 dell'allegato E della legge di bilancio).

Gli aumenti di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui alla presente legge sono approvati, a decorrere dal 1° gennaio 1980, con legge di bilancio.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 8

Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) L. 52.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 80 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Presidenza del Consiglio L. 8.000.000

Cap. 420 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria generale e della Segreteria particolare e Ufficio stampa della Presidenza della Giunta L. 2.000.000

Cap. 450 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato alle finanze L. 2.000.000

Cap. 4960 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato L. 16.000.000

Cap. 8930 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio monumenti, antichità e belle arti L. 24.000.000

Totale L. 52.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.