Legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43 - Testo storico

Legge regionale n. 43 del 12 12 1975

Bollettino ufficiale 30 12 1975 n. 11

Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, recante nuove norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati e invalidi civili.

Art. 1

A decorrere dal primo gennaio 1975 l’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è sostituito dal seguente:

" Agli inabili, mutilati ed invalidi civili, che siano affetti da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore all’80 percento, è corrisposto un assegno mensile di lire 48.000 ".

Art. 2

A decorrere dal primo gennaio 1975 l’articolo 3 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è sostituito dal seguente:

" Agli inabili, mutilati ed invalidi civili, che siano affetti da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore all’80 percento e che abbiano titolo alla pensione sociale di cui all’articolo 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ovvero alla pensione di inabilità e agli assegni mensili, previsti dall’articolo 5 della predetta legge, è corrisposto un assegno mensile di importo pari alla differenza tra il trattamento mensile fruito e lire 48.000 ".

Art. 3

A decorrere dal primo gennaio 1975 l’articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è sostituito dal seguente:

" Ai mutilati ed invalidi civili che siano affetti da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/ 3 e inferiore all’80 percento, che fruiscano dell’assegno assistenziale statale di cui al penultimo comma dell’articolo 5 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nonché della pensione sociale di cui all’articolo 3 della predetta legge, è corrisposto un assegno mensile di importo pari alla differenza tra il trattamento mensile fruito e lire 40.000 ".

Art. 4

A decorrere dal primo gennaio 1975 all’articolo 6 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è aggiunto il seguente nuovo secondo comma:

" Hanno diritto all’assegno mensile di cui all’articolo 4 coloro che posseggono redditi propri di qualsiasi natura e provenienza assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell’imposta medesima, per un ammontare non superiore a lire 520.000 annue e, se coniugati, un reddito cumulato con quello del coniuge, non superiore a lire 2.500.000 ".

Art. 5

I limiti di reddito di lire 455.000 annue e di lire 2.000.000 annue, previsti nel primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, sono aumentati dal primo gennaio 1975, rispettivamente, a lire 624.000 e a lire 2.500.000.

Art. 6

A decorrere dal primo gennaio 1975 l’articolo 7 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è sostituito dal seguente:

" Agli inabili civili nei cui confronti, in sede di visita medica -sanitaria, sia stata accertata una inabilità totale e permanente, derivante da gravissime infermità che li rendano totalmente dipendenti e che comportino una continua assistenza da parte dei familiari o terzi, è corrisposta una ulteriore indennità di assistenza domiciliare dell’importo massimo di lire 50.000 mensili.

L’indennità di assistenza domiciliare è concessa agli inabili che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 5 e che non posseggano redditi propri di qualsiasi natura e provenienza assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell’importo medesimo, per un ammontare non superiore a lire 1.274.000 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a lire 3.800.000.

A coloro che abbiano redditi di qualsiasi natura e provenienza, di importo inferiore a lire 1.274.000 annue, l’indennità di cui sopra è corrisposta in misura pari alla differenza tra il suddetto importo e l’ammontare del trattamento fruito ".

Art. 7

A decorrere dal primo gennaio 1976 agli assegni mensili e all’indennità di assistenza domiciliare, previsti dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 6, si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni INPS di cui all’articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, modificato dall’articolo 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

I limiti di reddito di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 sono annualmente aumentati dal primo gennaio 1976 in misura pari all’aumento annuo degli importi dei trattamenti assistenziali medesimi.

Art. 8

A decorrere dal primo gennaio 1976 con deliberazione della Giunta regionale, da adottare su proposta dell’Assessore alla sanità ed assistenza sociale entro il mese di febbraio di ogni anno, vengono fissati gli aumenti annui da applicare ai benefici assistenziali e ai limiti di reddito, previsti dalla presente legge, in attuazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni INPS di cui all’articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, modificato con l’articolo 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Art. 9

A decorrere dal primo gennaio 1976 l’articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è sostituito dal seguente:

" L’accertamento del grado e della natura delle minorazioni invalidanti ed inabilitanti è demandato alla Commissione sanitaria prevista dall’articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 908.

L’esame dei ricorsi contro il giudizio espresso dalla predetta Commissione sanitaria di prima istanza è demandato alla Commissione sanitaria di cui all’articolo 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

I giudizi espressi dalle suddette Commissioni, in sede di applicazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, possono essere utilizzati anche ai fini dell’applicazione delle provvidenze previste dalla presente legge e precedenti.

Salvo le esclusioni previste dalle leggi, ai componenti delle Commissioni sanitarie è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute nella misura di lire 10.000 ".

Art. 10

Il quinto comma dell’articolo 9 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è abrogato.

Art. 11

Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla sanità ed assistenza sociale, saranno attribuiti con decorrenza dal primo gennaio 1975 i maggiori benefici, previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente legge, a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili, già assistiti ai sensi della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40.

Art. 12

Il maggiore onere annuo derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue lire 100 milioni, graverà sul capitolo 750 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1975, il cui stanziamento annuo è aumentato a lire 410 milioni, a decorrere dal corrente anno nonché sul corrispondente capitolo di bilancio degli anni successivi.

Per la copertura e il finanziamento della maggiore spesa annua di lire 100 milioni sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1975:

Parte Spesa

- Variazione in aumento:

Capitolo 750 " Spese per assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati e invalidi civili " L. 100.000.000

- Variazione in diminuzione:

Capitolo 206 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E) " L. 100.000.000

Art. 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.