Legge regionale 11 novembre 1974, n. 43 - Testo storico

Legge regionale n. 43 del 11 11 1974

Bollettino ufficiale 30 11 1974 n. 10

Funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 1

Nell’ambito del Consiglio Regionale sono costituiti, in conformitą alle norme del Regolamento del Consiglio, i Gruppi consiliari.

Agli oneri per il funzionamento dei Gruppi consiliari si provvede in base alle norme della presente legge a partire dal primo gennaio 1974.

Art. 2

A ciascuno dei gruppi consiliari č assegnata, nell’ambito degli uffici del Consiglio Regionale, a carico del bilancio del Consiglio, la disponibilitą di una sede proporzionata alla sua consistenza numerica.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dotare le sedi dei Gruppi consiliari delle attrezzature e degli arredi necessari alla esplicazione delle loro funzioni.

Art. 3

I contributi finanziari, composti da una quota fissa eguale per ogni Gruppo e tale da garantire le attivitą fondamentali, e da una quota commisurata, anche in modo non direttamente proporzionale, alla consistenza numerica di ogni singolo Gruppo, sono determinati dalla tabella allegata, e decorrono dal primo gennaio 1974.

Art. 4

Ogni Gruppo provvede autonomamente, in base ad apposito Regolamento interno ed a cura dei propri organi direttivi, alle spese inerenti il proprio funzionamento, ivi compresi gli oneri per il personale e per eventuali collaborazioni.

Art. 5

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 4, che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1974, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in aumento:

Capitolo 4 " Spese per il funzionamento dei Gruppi consiliari " L. 50.000.000

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 206 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) " L. 50.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 43.

TABELLA DEI CONTRIBUTI ATTO ALLEGATO

1) Quota costante mensile per ogni gruppo: Lire 100.000; 2) Contributi mensili ragguagliati alla entitą numerica dei gruppi:

- Lire 100.000 per ogni Consigliere fino a 3 Consiglieri; - Lire 75.000 per ogni altro Consigliere oltre i 3.