Legge regionale 11 agosto 1975, n. 41 - Testo vigente

Legge regionale 11 agosto 1975, n. 41

Modificazioni, integrazioni e abrogazione di norme per coordinare gli incentivi economici regionali nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo.

(B.U. 9 settembre 1975, n. 10).

Art. 1.

I tassi di interesse relativi ai mutui ed ai prestiti previsti dai seguenti articoli della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, sono fissati nelle misure appresso indicate:

- articolo 5, secondo comma, nn. 1 e 3: 4 percento

- articolo 5, secondo comma, n. 2: 5 percento

- articolo 5, terzo comma: 4 percento

- articolo 7: 6 percento

- articolo 9: 7 percento

- articolo 11: 3,50 percento

- artt. 12 e 13: 5 percento

La Giunta regionale provvede, con sua deliberazione, a modificare i tassi suindicati ogni qualvolta si verifichino variazioni del tasso ufficiale di sconto uguali o superiori all'uno per cento (un punto).

Analogamente si procede ogni qualvolta si renda necessario modificare i tassi per effetto di norme cogenti emanate dallo Stato ovvero in applicazione di direttive della Comunità economica europea aventi efficacia obbligatoria sulle legislazioni regionali.

In entrambi i suddetti casi, la Giunta dà comunicazione delle variazioni di tasso deliberate alla prima seduta successiva del Consiglio regionale.

Art. 2.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Art. 3.

(8)

Art. 4.

A decorrere dal primo gennaio 1976, cessa l'applicazione della deliberazione consiliare n. 36, in data 21 marzo 1959.

A decorrere dalla stessa data, sono abrogate le leggi regionali 21 agosto 1962, n. 20; 9 febbraio 1968, n. 4; 11 marzo 1968, n. 8 e 12 luglio 1969, n. 8.

Art. 5.

In sede di formazione del bilancio di previsione della Regione relativo agli esercizi futuri la Giunta Regionale formula proposte dirette a far affluire nei fondi regionali di rotazione ogni altro stanziamento di bilancio che sia riservato ai settori di intervento ed ai beneficiari previsti dalla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, assumendo le iniziative a questo scopo necessarie.

(1) Modifica l'art. 2 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

(2) Modifica l'art. 3 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

(3) Modifica l'art. 5 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

(4) Modifica l'art. 7 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

(5) Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 8 marzo 2004, n. 2. Modificava l'art. 8 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

(6) Modifica l'art. 14 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

(7) Modifica l'art. 22 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

(8) Modifica l'art. 1 della L.R. 14 dicembre 1972, n. 40.