Legge regionale 17 luglio 1981, n. 40 - Testo storico

Legge regionale n. 40 del 17 07 1981

Bollettino ufficiale 15 9 1981 n. 12

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

Art. 1

I contributi in conto capitale previsti dal primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, sono ridotti alla misura massima del 50 percento della spesa ritenuta ammissibile dall’assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, ferma restando la concessione di mutui bancari integrativi a tasso agevolato previsti dal secondo comma dello stesso articolo 5.

Art. 2

La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli organismi di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, contributi annui fino alla misura massima del 60 percento delle spese di gestione per operazioni di raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli, zootecnici e forestali.

Le modalità della domanda, le condizioni di ammissibilità, le categorie di spese ritenute ammissibili ed i criteri di concessione saranno determinati da apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Art. 3

L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 2 della presente legge fissato in L. 400.000.000 graverà sul cap. 35708 che si istituisce nella parte spesa del bilancio della Regione per l’anno 1981 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di Lire 400.000.000 annue si provvede per l’esercizio 1981 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese di investimento); per gli anni 1982 e 1983 con le disponibilità relative al programma 2.2.2.9 - Interventi a favore della cooperazione - del bilancio pluriennale 1981/ 1983. Per gli anni successivi l’onere sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese di investimento L. 400.000.000

Variazione in aumento

Cap. (di nuova istituzione) 35708 - Contributi per le operazioni di raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli, zootecnici e forestali L. 400.000.000

Art. 5

Lo stanziamento di lire 400.000.000 iscritto al settore 2 sviluppo economico dell’allegato n. 7 alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 17, relativo al rifinanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34 è destinato interamente alla copertura dell’onere previsto dalla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.