Legge regionale 27 gennaio 1999, n. 4 - Testo storico

Legge regionale 27 gennaio 1999, n. 4

Bollettino Ufficiale regionale 02 02 1999 n. 6

Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili-nido), già modificata dalla legge regionale 16 aprile 1997, n. 13.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 77/1994)

1. L'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili-nido), è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Dimensioni)

1. Non possono essere costituiti asili-nido con un numero di posti inferiore a quindici."

Art. 2

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/1994)

1. L'articolo 14 della l.r. 77/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Enti gestori)

1. La gestione degli asili-nido compete agli enti locali che la possono esercitare sia in forma diretta che indiretta, prioritariamente mediante convenzionamento con cooperative sociali.

2. Le cooperative sociali e gli altri soggetti convenzionati ai sensi del comma 1 si pongono quali strumenti degli enti gestori ai quali competono comunque la vigilanza e il controllo degli asili-nido."

Art. 3

(Abrogazione dell’articolo 30)

1. L'articolo 30 della l.r. 77/1994 è abrogato.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 32 della l.r. 77/1994)

1. Il comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 77/1994 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni asilo-nido è dotato di un numero di personale addetto ai servizi generali definito dall'ente gestore in relazione al numero degli utenti e alle caratteristiche architettoniche della struttura."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della l.r. 77/1994 è inserito il seguente:

"5bis. In ogni asilo-nido avente una capienza di almeno venticinque bambini è previsto un coordinatore dell'asilo-nido a tempo pieno. Due enti gestori possono convenzionarsi al fine di prevedere un'unica figura di coordinatore dell'asilo-nido."

3. I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 32 della l.r. 77/1994 sono abrogati.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 77/1994)

1. L'articolo 36 della l.r. 77/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 36

(Spese di gestione e di

manutenzione ordinaria)

1. La Regione contribuisce alle spese di gestione e manutenzione ordinaria degli asili-nido sulla base di una quota capitaria per utente.

2. Possono essere previsti finanziamenti aggiuntivi riferiti a progetti specifici presentati dagli enti gestori.

3. La Giunta regionale individua la quota capitaria e le modalità di erogazione, in relazione a parametri oggettivi di valutazione dei costi di esercizio delle singole strutture nonché agli stanziamenti previsti dal bilancio triennale della Regione e, annualmente, gli eventuali finanziamenti aggiuntivi riferiti a progetti specifici."

Art. 6

(Abrogazione degli articoli 37, 39 e 40 della

l.r. 77/1994)

1. Gli articoli 37, 39 e 40 della l.r. 77/1994 sono abrogati.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

  1. Fino al 31 dicembre 2000, per la sostituzione del personale educativo assente dal servizio nei casi previsti dall'articolo 32, comma 5, della l.r. 77/1994, è utilizzata l'apposita graduatoria regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Per l'ammissione al primo concorso per educatore di asilo-nido bandito da ciascun ente gestore successivamente all'entrata in vigore della presente legge è richiesto, in deroga all'articolo 62, comma 1, lettera d), del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Ammi-nistrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d’Aosta), il possesso di un titolo di studio ad indirizzo pedagogico, conseguente ad un corso di studi di durata almeno triennale, conseguito presso una scuola secondaria di secondo grado, ovvero di altri titoli di scuola secondaria di secondo grado integrati da successivi corsi ad indirizzo pedagogico di durata non inferiore a 2400 ore. E' considerato, altresì, titolo idoneo di ammissione al concorso il possesso di uno dei diplomi di laurea indicati all'articolo 31.