Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 - Testo storico

Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4

Bollettino Ufficiale regionale 18 02 1997 n. 9

Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale).

Art. 1

(Commissione di garanzia regionale)

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, di seguito denominata Commissione, composta da due dottori commercialisti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale, da due dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche dirigenziali e da un segretario comunale.

2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'elezione.

3. I componenti della Commissione, esclusi i dipendenti regionali, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di una indennità di presenza da stabilire con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 2

(Competenze dei Comuni)

1. Salvo quanto stabilito dalla presente legge, i regolamenti dei Comuni possono disciplinare la presentazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, nonché delle liste loro collegate.

Art. 3

(Presentazione dei rendiconti)

1. I rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti, dei gruppi, delle liste di candidati, nonché i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, come previsto dall'art. 4, comma 4, devono depositare presso la Presidenza della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

2. La Presidenza della Giunta regionale trasmette i rendiconti alla Commissione entro cinque giorni dalla data di ricezione degli stessi.

Art. 4

(Limiti delle spese elettorali)

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ciascuna lista rappresentata dal candidato alla carica di sindaco, dal candidato alla carica di vice sindaco e dai candidati alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale, che partecipa alla votazione, non può superare, per la campagna elettorale, una spesa complessiva di lire 5.000.000, più la somma risultante dalla moltiplicazione di lire 500 per il numero di abitanti costituenti la popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell'anno che precede quello delle elezioni.

2. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale, che partecipa alla votazione, non può superare, per la campagna elettorale, una spesa complessiva di lire 10.000.000, più la somma risultante dalla moltiplicazione di lire 300 per il numero di abitanti costituenti la popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell'anno che precede quello delle elezioni.

3. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco e ciascun candidato alla carica di vice sindaco non può superare, per la campagna elettorale, una spesa pro capite di lire 3.000.000.

4. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vice sindaco presentano, sotto la propria responsabilità, il rendiconto relativo alle spese, contenute nei limiti di cui al comma 3, e alle fonti di finanziamento per la campagna elettorale.

Art. 5

(Tipologia delle spese elettorali. Pubblicità)

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle rappresentate:

a) dalla produzione, dall'acquisto o dall'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) dall'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) dalla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, dall'autenticazione delle firme e dall'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature;

e) dal personale utilizzato e da ogni prestazione o servizio inerenti alla campagna elettorale.

2. Le spese di viaggio, telefoniche e postali sono calcolate, ove non diversamente documentabili, in misura forfetaria in percentuale fissa del trenta per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. I rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale sono pubblici.

Art. 6

(Controllo delle spese elettorali)

1. La Commissione verifica la regolarità e la conformità della documentazione prodotta a sostegno delle spese e delle fonti di finanziamento indicate.

2. Qualora dall'esame dei rendiconti di cui all'art. 3 e della allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità, la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

3. I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro novanta giorni dalla ricezione.

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 3, comma 1, qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della regione può presentare alla Presidenza della Giunta regionale esposti sulla regolarità dei rendiconti.

Art. 7

(Obbligo di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione i servizi elettorali effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

Art. 8

(Sanzioni)

1. In caso di accertata violazione dei limiti di spesa per la campagna elettorale delle liste e dei candidati previsti dalla presente legge, la Commissione trasmette apposito verbale al Presidente della Giunta regionale che applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 agli inadempienti.

2. Il superamento dei limiti massimi di spesa, consentiti ai sensi dell'art. 4, per un ammontare pari o superiore al doppio di quanto in esso stabilito, da parte dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco e delle liste di candidati, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 1, comporta la decadenza del candidato o dei candidati proclamati eletti.

3. La mancata o l'incompleta presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall'art. 3, comporta, previa diffida da parte della Commissione a depositare o a completare tale bilancio entro i successivi quindici giorni, la decadenza del candidato o dei candidati proclamati eletti.

Art. 9

(Interventi dei Comuni)

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e dei candidati presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni stessi.

Art. 10

(Divieto di sondaggi)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco, del consiglio comunale e circoscrizionale devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente ed acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) domande rivolte;

e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;

g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;

h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

3. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale segnala al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'infrazione riscontrata per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura della maggior spesa a carico del bilancio della Regione, valutata in lire 20.000.000 limitatamente agli anni in cui si effettua l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, si provvederà con legge di approvazione del relativo bilancio.