Legge regionale 31 gennaio 1967, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 31 01 1967

Bollettino ufficiale 1 2 1967 n. 1

APPROVAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLE TABELLE DELLE CARRIERE ECONOMICHE A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI DELL’ISTITUTO TECNICO "INNOCENZO MANZETTI", DI AOSTA.

Art. 1

È approvata la pianta organica, annessa alla presente legge quale allegato A, dei posti di ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari dell’Istituto Tecnico " Innocenzo Manzetti ", di Aosta.

Sono altresì approvate le tre tabelle, annesse alla presente legge quale allegato B, di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale di cui al precedente comma, tabelle che prevedono, a seconda delle carriere e dei ruoli, la progressiva e successiva attribuzione di stipendi e salari da attribuire secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme del Capo II della legge regionale 10 novembre 1966 n. 13, recante modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme e tabelle organiche sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Le sopramenzionate pianta organica e tabelle (allegati A e B) annesse alla presente legge entreranno in vigore con effetti a decorrere dal primo gennaio 1967.

Art. 2

Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari dell’Istituto Tecnico " Innocenzo Manzetti ", di Aosta, le norme di legge in vigore sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dell’Amministrazione Regionale previste dalle leggi regionali 28 luglio 1956 n. 3, 30 gennaio 1962 n. 2 e 10 novembre 1966 n. 13.

Art. 3

Per la sistemazione a ruolo del personale avventizio e giornaliero attualmente addetto ai Servizi amministrativi e ausiliari dell’Istituto Tecnico " Innocenzo Manzetti ", di Aosta, che alla data del 31-12-1966 risulti in servizio da almeno un biennio presso l’Istituto stesso, si applicano le norme transitorie del Capo IV della legge regionale 10 novembre 1966 n. 13, concernenti la sistemazione straordinaria a ruolo di personale avventizio, giornaliero e incaricato, in servizio alle dipendenze dell’Amministrazione Regionale.

Per il personale ausiliario iscritto nei ruoli speciali transitori, si applicano, ai fini della sistemazione nel ruolo ordinario, le norme transitorie del Capo III della sopra citata legge regionale n. 13.

Art. 4

Le maggiori spese derivanti a carico del bilancio della Regione dall’applicazione della presente legge, previste in complessive annue lire quattro milioni, graveranno sul capitolo della parte Spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni finanziari 1967 e seguenti corrispondente al capitolo 348 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1966 (" Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno dell’Istituto Tecnico e dell’Istituto Professionale Regionale "); a tal fine, lo stanziamento annuo del capitolo stesso sarà aumentato, dal primo gennaio 1967, dalle attuali lire cinquantaseimilioni a lire sessantamilioni.

Art. 5

Alla copertura della maggiore spesa annua di lire quattro milioni prevista dal precedente articolo 4 si provvederà, per gli anni 1967 e seguenti, con i maggiori proventi, già accertati nell’anno finanziario 1966, delle entrate previste al capitolo 6 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per lo anno finanziario 1966 (" Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall’articolo 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179 ").

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 31 gennaio 1967 n. 4 PIANTA ORGANICA DEI POSTI DI RUOLO E DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI DELL’ISTITUTO TECNICO " INNOCENZO MANZETTI ", DI AOSTA.

ATTO ALLEGATO

1 posto di ruolo per la qualifica di ragioniere economo della carriera di concetto.

3 posti di ruolo di addetti di segreteria della carriera esecutiva. 1 posto di ruolo di aiutante tecnico della carriera ausiliaria.

3 posti di ruolo di bidelli della carriera ausiliaria.

1 posto di ruolo di magazziniere della carriera ausiliaria. Allegato B alla legge regionale 31 gennaio 1967 n. 4

TABELLE DI SVILUPPO DELLE CARRIERE ECONOMICHE A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED AUSILIARI DELL’ISTITUTO TECNICO " INNOCENZO MANZETTI ", DI AOSTA.

Tabella I

Carriera di concetto (ruolo del personale di ragioneria).

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di ragioniere economo, posti 1: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 2.120.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.850.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.630.000; // Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.490.000. Tabella II

Carriera esecutiva (ruolo del personale amministrativo).

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di addetto di segreteria, posti 3: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.320.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.290.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.100.000; // Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 910.000.

Tabella III

Carriera ausiliaria.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di aiutante tecnico, posti 1: //

Salario annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.300.000; //

Salario annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.180.000; // Salario annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.070.000; // Salario annuo lordo, iniziale, L. 970.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di magazziniera, posti 1: //

Salario annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.200.000; //

Salario annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.060.000; // Salario annuo lordo, dopo 4 anni, L. 970.000; // Salario annuo lordo, iniziale, L. 880.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di bidelli, posti 8: // Salario annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.100.000; //

Salario annuo lordo, dopo 8 anni, L. 980.000; // Salario annuo lordo, dopo 4 anni, L. 890.000; // Salario annuo lordo, iniziale, L. 800.000.