Legge regionale 22 agosto 1958, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 22 08 1958

Bollettino ufficiale 30 8 1958

Norme regionali in materia di foreste e di terreni montani.

Art. 1

Le funzioni amministrative in materia di foreste e di terreni montani, nella quale la Regione Autonoma della Valle d’Aosta ha potestà legislativa primaria in base all’articolo 2 (lettera d) dello Statuto speciale regionale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono espletate dagli organi della Regione. Fino a quando la Regione non avrà disciplinato tale materia con leggi proprie, si applicheranno in Valle d’Aosta le leggi dello Stato e le attribuzioni che la legislazione statale demanda agli organi dello Stato saranno espletate dagli organi della Regione, secondo le rispettive competenze istituzionali previste dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

Art. 2

Presso l’Assessorato regionale per l’Agricoltura e per le Foreste è costituito un Comitato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste nominato dal Presidente della Giunta regionale e composto: a) dall’Assessore per l’Agricoltura e le Foreste, che lo presiede;

b) dal Dirigente dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Foreste;

c) dall’Ispettore Capo dei servizi forestali regionali;

d) da un rappresentante dell’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici;

e) da un rappresentante degli agricoltori, nominato su designazione delle Associazioni locali degli agricoltori;

f) da due rappresentanti del Comune, di cui uno nominato dalla

Consorteria o comunità frazionale, ove esista, al cui territorio si riferisce, in particolare, la questione da discutere dal Comitato ( a tale fine, ogni Giunta comunale designa il rappresentante comunale ed il rappresentante delle consorterie qualora esse non abbiano una amministrazione propria, incaricati di prendere parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato sulle questioni che si riferiscono, in particolare, al territorio del Comune rappresentato).

I membri elettivi del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3

Al Comitato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste sono devoluti i compiti e le attribuzioni per legge spettanti ai Comitati Forestali di cui all’articolo 181 del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, ed agli Enti o Comitati che con successive disposizioni legislative hanno sostituito, in parte, i Comitati Forestali.

Al Comitato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste sono, altresì, devoluti, i compiti e le attribuzioni spettanti ai Comitati consultivi a carattere regionale o provinciale previsti dalle leggi in vigore in materia di agricoltura, di bonifica e di economia montana e forestale.

Art. 4

I vincoli e i limiti alla utilizzazione delle foreste previsti dall’articolo 17 del RDL 30- 12- 1923, n. 3267, possono essere applicati anche ai fini della tutela del paesaggio, previo parere della Commissione regionale per la tutela del paesaggio.

Art. 5

Il regolamento recante le prescrizioni di massima in materia forestale e le norme sui vincoli da porre ai terreni montani e ai boschi per scopi idrogeologici ed altri nel territorio della Valle d’Aosta, è predisposto dal Comitato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Art. 6

All’Ispettore Agrario, Dirigente dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste, spettano le attribuzioni che le vigenti leggi statali conferiscono agli Ispettori Agrari provinciali e compartimentali.

Art. 7

All’Ispettore Forestale, Capo dei Servizi forestali dell’Amministrazione regionale, spettano le attribuzioni che le vigenti leggi statali conferiscono agli Ispettori Forestali provinciali e compartimentali.

Art. 8

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.