Legge regionale 20 novembre 1952, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 20 novembre 1952

Bollettino ufficiale 23 dicembre 1952 n. 0.

Norme speciali per i concorsi a posti di Sanitari addetti ai servizi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e dei Comuni compresi nel suo territorio e per la composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento di farmacie.

Art. 1

Ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e in deroga ai Regi decreti 27 luglio 1934, n. 1265, e 11 marzo 1935, n. 281, modificati dal Decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, le Commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di Sanitari addetti ai servizi della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dei Comuni compresi nel suo territorio sono nominate dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 2

A parziale modifica del citato Regio Decreto 11 marzo 1935, n. 281:

a) dette Commissioni giudicatrici sono presiedute dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato;

b) quali funzionari Medico e Veterinario, sono chiamati a fare parte di tali Commissioni giudicatrici rispettivamente il Medico regionale ed il Veterinario regionale;

c) un funzionario di gruppo A dell’Amministrazione regionale esercita le funzioni di Segretario delle stesse Commissioni.

Art. 3

In relazione all’articolo 38 della citata legge costituzionale, i concorrenti ai posti in oggetto, oltre agli esami prescritti dal Regio Decreto 11 marzo 1935, n. 281, devono sostenere una prova orale diretta a comprovare la conoscenza della lingua francese. La prova consiste in una conversazione, in detta lingua, sui servizi sanitari.

Per questo esame, le Commissioni giudicatrici sono integrate chiamando a farne parte:

a) il Preside del Liceo classico di Aosta;

b) un Insegnante di lingua francese.

Ogni Commissario, per esprimere il suo giudizio, dispone di 10 punti.

La prova orale di lingua francese precede le altre prove ed i concorrenti i quali non conseguano in essa il punteggio complessivo di quarantanove settantesimi sono esclusi dagli altri esami e dichiarati soccombenti nel concorso.

Art. 4

Nel territorio della Valle d’Aosta, le facoltą conferite al Prefetto in materia di concorsi sanitari e di concorsi per il conferimento di farmacie sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 5

Nel primo concorso che sarą bandito per ciascuna categoria di Sanitari, in esecuzione della presente legge regionale e sino a due anni dopo la sua entrata in vigore, si prescinde dai limiti massimi di etą per i Sanitari non di ruolo dipendenti da Enti locali quando essi abbiano compiuto, alla data del bando, otto anni di lodevole servizio, in analogia a quanto disposto dal DL 11 novembre 1946, n. 461.

Art. 6

Per il territorio della Valle d’Aosta, la Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento delle farmacie, prevista dall’articolo 105 del TU LLSS (approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265), č composta dei seguenti membri:

a) Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato Presidente;

b) Medico regionale;

c) Esperto in materia giuridica;

d) un Farmacista e un Chimico Farmacista, scelti dal Presidente della Giunta regionale, su terne proposte dalle rispettive Associazioni di categoria riconosciute competenti per territorio.

Art. 7

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.