Legge regionale 25 marzo 2020, n. 4 - Testo storico

Legge regionale 25 marzo 2020, n, 4

Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(B.U. del 25 marzo 2020, n. 15)

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della sfiducia e di scioglimento del consiglio regionale), reca disposizioni indifferibili e urgenti finalizzate a fronteggiare e contenere, attraverso misure straordinarie di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, gli effetti negativi sul tessuto socio-economico regionale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario commesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 1° febbraio 2020.

Art. 2

(Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali)

1. Per sostenere i redditi delle famiglie e incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, per il tramite della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.), in scadenza dal 1° maggio 2020 e fino al 30 aprile 2021, senza interessi di mora e oneri aggiuntivi, a valere sulle leggi regionali di cui al comma 8. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale a quello della sospensione.

2. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende, secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto, posticipato di un anno.

3. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data di entrata in vigore della presente legge rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, inoltre, ai mutui stipulati ai sensi del capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), da banche convenzionate con la Regione, a valere sui fondi di rotazione regionali ivi previsti.

5. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare a Finaosta S.p.A. o alle banche convenzionate entro il 15 aprile 2020 per le rate in scadenza nel mese di maggio ed entro il 15 maggio 2020 per le rate con scadenza successiva. Ai relativi procedimenti amministrativi non si applica la sospensione di cui all'articolo 103 del d.l. 18/2020.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle operazioni di leasing.

7. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. La sospensione volontaria del pagamento delle rate ai sensi del presente articolo è disposta con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle seguenti disposizioni:

a) l.r. 33/1973;

b) articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);

c) legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

d) legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);

e) legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

f) legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);

g) legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

h) legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

i) legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

j) legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);

k) legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);

l) legge regionale 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);

m) legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

n) legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);

o) articolo 6, legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);

p) legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);

q) legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative);

r) legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà);

s) legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza);

t) legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015);

u) legge regionale 21 luglio 2016, n. 12 (Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane);

v) legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

Art. 3

(Fondo rischi presso i Confidi per favorire l'accesso al credito delle PMI e ai liberi professionisti)

1. Per sostenere il rilancio del sistema produttivo regionale, con riferimento alle piccole e medie imprese (PMI) con sede o unità locale ubicate nel territorio regionale, favorendone l'accesso al credito, la Regione è autorizzata a costituire un apposito fondo rischi, per la durata di quarantotto mesi, presso i Consorzi di garanzia fidi (Confidi) con sede o unità locale nel territorio regionale per la concessione di garanzie fideiussorie a favore delle PMI e ai liberi professionisti.

2. Sono considerati ammissibili le garanzie concesse dai Confidi per favorire l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui al comma 1 per la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

a) investimenti produttivi e infrastrutturali;

b) fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità;

c) riequilibrio finanziario per la rinegoziazione dei prestiti esistenti, estinzione di linee di credito e adozione di piani di rientro dell'indebitamento, fatta eccezione per le imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

3. La copertura massima delle garanzie di cui al presente articolo non può superare l'80 per cento di ciascuna operazione finanziaria.

4. L'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e calcolata in base al "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (Aiuto di Stato n. 182/2010).

5. È connessa alla concessione delle garanzie di cui al presente articolo una agevolazione espressa in ESL - Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) - rappresentata dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul presente intervento e il premio di garanzia versato dall'impresa al Confidi.

6. L'importo nominale dell'agevolazione ESL è calcolato, secondo le modalità di cui al comma 5, dal Confidi al momento della concessione della garanzia ed è comunicato all'impresa con specifica comunicazione che attesti il valore dell'aiuto in termini di ESL.

7. L'agevolazione di cui al presente intervento è cumulabile con altri aiuti, concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea, che prevedano garanzie per le medesime spese, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

8. Il Confidi provvede, ai fini della legittima concessione dell'agevolazione connessa alla garanzia rilasciata, a effettuare le dovute registrazioni sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

9. Al fine di dare un sostegno immediato alle imprese che si trovano ad affrontare l'eccezionale situazione di crisi economica connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per prevenire danni permanenti al tessuto produttivo regionale, in sede di prima applicazione, è costituito presso ciascun Confidi presente sul territorio regionale, quali Valfidi e Confidi Valle d'Aosta, un fondo rischi di importo pari a euro 3.500.000, da destinare alla concessione delle garanzie a favore degli interventi di cui al comma 2 e da ripartire tra gli stessi Confidi territoriali sulla base dello stock delle garanzie concesse così come risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

10. Eventuali e ulteriori risorse, fino alla concorrenza massima di euro 200.000, possono essere attribuite a Confidi diversi da quelli di cui al comma 9 che presentino apposita istanza alla Regione per la concessione di garanzie a favore degli interventi di cui al comma 2 a beneficio di imprese o liberi professionisti operanti nel territorio regionale, o ai Confidi di cui al comma 9 nel caso in cui gli stessi abbiano concesso garanzie fino alla concorrenza della somma a loro inizialmente assegnata. Nel caso di ulteriori richieste da parte dei Confidi, l'ulteriore assegnazione avviene rispettando l'ordine cronologico della presentazione delle domande da parte delle imprese.

11. I Confidi destinatari delle risorse del fondo rischi di cui al presente articolo si impegnano a rilasciare in favore dei soggetti di cui al comma 1 nuove garanzie per un ammontare pari almeno a tre volte l'importo ricevuto.

12. Le somme presenti sui fondi rischi di cui al comma 1 non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo devono essere restituite alla Regione entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso il predetto termine, le somme, che nel tempo si rendono disponibili, devono essere restituite annualmente alla Regione.

13. I soggetti di cui al comma 1 accedono agli interventi di cui al comma 2 sostenendo esclusivamente le commissioni di gestione e non quelle di rischio.

14. La Regione risponde delle insolvenze nei limiti del fondo rischi costituito.

15. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previo parere favorevole della commissione consiliare competente, le modalità e i criteri per la concessione delle garanzie previste dal presente articolo e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione delle medesime.

16. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 2020, è determinato in euro 3.700.000 (Programma 14.1 - Industria e PMI e artigianato).

Art. 4

(Disposizioni in materia di comodato d'uso per le istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione)

1. Ai fini del potenziamento della didattica a distanza, le istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione sono autorizzate ad acquistare e a mettere a disposizione in comodato d'uso degli studenti meno abbienti, individuati dalle medesime, dispositivi digitali individuali.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per la concessione del comodato.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 2020, è determinato in euro 250.000 a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), la cui autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2020 in euro 2.285.950,00 dall'allegato 1 alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è incrementata di 250.000 euro (Programma 4.02 - Altri ordini di istruzione non universitaria - Titolo 2).

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 5

(Misure urgenti in materia di elezioni comunali)

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), le elezioni dei Consigli comunali, già previste, in ragione della data di scadenza dei mandati, per il primo semestre dell'anno 2020, sono rinviate a una domenica compresa tra il 15 settembre e il 1° novembre 2020. La data delle elezioni è stabilita dal Presidente della Regione, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale.

2. Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), la durata ordinaria del mandato del Sindaco, del Vicesindaco e dei Consigli comunali è prorogata fino alla data delle elezioni comunali, da tenersi nell'arco temporale indicato al comma 1.

3. Le convenzioni in essere per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), restano valide fino al 31 dicembre 2020 nel caso in cui le stesse abbiano una scadenza antecedente alla medesima data.

Art. 6

(Disposizioni in materia di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

1. Considerata la necessità di contrastare gli effetti negativi sui soggetti meno abbienti dell'emergenza epidemiologica dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), la Giunta regionale è autorizzata a definire con propria deliberazione, previo parere favorevole della commissione consiliare competente, i requisiti, la misura, i criteri e le modalità, anche procedimentali, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 12 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), nel rispetto dei vincoli previsti per l'accesso ai finanziamenti dello Stato e delle disponibilità già stanziate nel bilancio regionale.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le agevolazioni a favore delle imprese di cui all'articolo 2 non giudicate compatibili con il mercato interno dalla Commissione europea sono da intendersi concesse in regime de minimis, ai sensi della normativa europea vigente.

2. L'impresa interessata che non possa beneficiare di agevolazioni in regime de minimis, assume a proprio carico i connessi oneri finanziari, determinati nel rispetto della comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

3. Tutti i provvedimenti di competenza della Giunta regionale di cui alla presente legge sono da intendersi indifferibili e urgenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della l.r. 21/2007, in quanto finalizzati a fronteggiare e a contenere, attraverso misure straordinarie di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, gli effetti negativi sul tessuto socio-economico regionale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1.

4. Per l'anno 2020, il termine per il pagamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio, di cui all'articolo 39, comma 5, della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è prorogato al 31 maggio.

Art. 8

(Registrazione contabile delle donazioni vincolate a fronteggiare eventi calamitosi e emergenze sanitarie)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate, e delle collegate spese, derivanti da donazioni conferite da enti, associazioni, società e soggetti privati in genere per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare eventi calamitosi ed emergenze sanitarie epidemiologiche.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 3.950.000 per l'anno 2020.

2. Nell'anno 2020, sono introitate, al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2020/2022, le disponibilità, per euro 3.950.000 del Fondo in gestione speciale presso Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), già oggetto di graduale integrazione ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021).

3. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2020/2022 nella:

a) Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) - (Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria - Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 250.000 nel 2020;

b) Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma 01 (Industria e PMI e artigianato) - titolo 1 (Spese correnti) per euro 3.700.000 nel 2020.

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2020 mediante l'iscrizione nella parte entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2020/2022 al titolo Titolo 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 500 (Rimborsi ed altre entrate correnti) della maggiore entrata di cui al comma 2 di euro 3.950.000.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.