Legge regionale 30 giugno 2014, n. 4 - Testo storico

Legge regionale 30 giugno 2014, n. 4

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2014/2016.

(B.U 8 luglio 2014, n. 27)

INDICE

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014

Art. 1 - Aggiornamento dei residui attivi

Art. 2 - Aggiornamento dei residui passivi

Art. 3 - Aggiornamento delle previsioni di cassa

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4 - Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica

Art. 5 - Patto di stabilità interno

Art. 6 - Rifinanziamento e modificazioni all'articolo 12 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18

Art. 7 - Finanziamento dell'articolo 22, comma 3, della l.r. 18/2013

Art. 8 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 9 - Utilizzo del Fondo vincolato BIM e rideterminazione della spesa sanitaria corrente

Art. 10 - Reviviscenza della legge regionale 24 agosto 1982, n. 58

Art. 11 - Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali

Art. 12 - Modificazione alla legge regionale 23 novembre 2009, n. 40

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2014/2016. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 13 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 14 - Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata

Art. 15 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 16 - Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere

Art. 17 - Modificazione alla l.r. 19/2013

Art. 18 - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014

Art. 1

(Aggiornamento dei residui attivi)

1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2014/2016), con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2014 in euro 665.849.279,18.

Art. 2

(Aggiornamento dei residui passivi)

1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'articolo 3 della l.r. 19/2013, con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2014 in euro 856.542.374,69.

Art. 3

(Aggiornamento delle previsioni di cassa)

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, comprese le partite di giro, è aumentato di euro 169.389.891,45 per l'anno 2014.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4

(Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica)

1. Impregiudicati gli effetti derivanti dall'eventuale accoglimento dei ricorsi promossi dalla Regione ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 13, comma 17, 14, comma 13bis, e 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, degli articoli 15, comma 22, e 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), e dell'articolo 1, commi 481 e 526, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) per l'adeguamento agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica ivi indicati, lo stanziamento di euro 189.710.000 iscritto nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2014 nell'UPB 1.17.01.10 (Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica) è incrementato di euro 25.304.941,68.

Art. 5

(Patto di stabilità interno)

1. Nelle more della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione per il patto di stabilità interno per l'anno 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della l. 228/2012, la spesa autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile è determinata in via cautelativa per lo stesso anno in euro 745.000.000.

2. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, con propria deliberazione, le occorrenti misure di contenimento della spesa sia in termini di impegni che in termini di pagamenti. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata ad incrementare, con propria deliberazione, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, al fine di adeguarla all'obiettivo eurocompatibile definitivamente stabilito mediante il raggiungimento dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 454, della l. 228/2012.

3. Per l'anno 2014, al fine di favorire il perseguimento degli obblighi derivanti dal rispetto del patto di stabilità interno in termini di obiettivo eurocompatibile, resta sospesa l'applicazione dell'articolo 6ter, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

Art. 6

(Rifinanziamento e modificazioni all'articolo 12 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), è incrementata di euro 9.000.000 ed è finanziata a valere sul fondo di dotazione speciale presso FINAOSTA S.p.A., di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 18/2013 è inserito il seguente:

"2bis. Con le modalità di cui al comma 2 sono, inoltre, istruite le domande di concessione di contributi già presentate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), ed è autorizzata, per l'anno 2014, la concessione dei relativi contributi fino all'ammontare di euro 850.500.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 18/2013 è inserito il seguente:

"3bis. L'onere di cui al comma 2bis è finanziato a valere sulle somme già trasferite a FINAOSTA S.p.A. per le finalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), che sono a tale scopo riversate nel fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006.".

Art. 7

(Finanziamento dell'articolo 22, comma 3, della l.r. 18/2013)

1. Per l'anno 2014 al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 22, comma 3, della l.r. 18/2013, riferito al target over 29, si provvede, nei limiti dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro determinata per il 2014 nello stesso articolo, mediante utilizzo per euro 2.400.000 delle risorse già trasferite a FINAOSTA S.p.A. per le finalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), che sono a tale scopo riversate nel fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006.

2. Alla liquidazione degli interventi di cui al comma 1 provvede FINAOSTA S.p.A. con le modalità di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006.

Art. 8

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma operativo competitività regionale 2007/2013, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della l.r. 18/2013 pari a euro 8.734.114, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 890.162,27. (UPB 01.11.9.20 Programma competitività regionale 2007-2013 parz.).

2. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma obiettivo n. 2 Occupazione prevista dal regolamento (CE) n. 1081/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 e dal regolamento (CE) n. 1083/2006, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 17, comma 9, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Legge finanziaria per gli anni 2013/2015), pari a euro 2.674.610 per il triennio 2013/15, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 2.650,53. (UPB 01.11.09.11 Programma occupazione 2007-2013 parz.).

3. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione, nel periodo 2007/2016, dei Programmi di Cooperazione territoriale 2007/2013, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo territoriale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, già determinati dall'articolo 23, comma 11, della l.r. 18/2013 in euro 1.297.484 per il triennio 2014/2016, di cui euro 1.022.484 per l'anno 2014, sono rideterminati per il triennio 2014/2016 in euro 1.420.694,29, di cui euro 1.145.694,29 per l'anno 2014 (UPB 01.11.09.21 Programmi di cooperazione territoriale 2007-2013 parz.).

Art. 9

(Utilizzo del Fondo vincolato BIM e rideterminazione della spesa sanitaria corrente)

1. Le risorse accantonate nel fondo vincolato costituito ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della l.r. 18/2013 sono riversate dal BIM alla Regione per essere destinate all'incremento del finanziamento della spesa sanitaria di cui all'articolo 21, comma 1, della l.r. 18/2013 per euro 1.200.000. Conseguentemente, l'autorizzazione complessiva per la spesa sanitaria di parte corrente di cui al predetto articolo, per l'anno 2014, è rideterminata in euro 257.005.670, di cui 255.886.170 euro destinati al finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

Art. 10

(Reviviscenza della legge regionale 24 agosto 1982, n. 58)

1. Il numero 6) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 19 (Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali), è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge. A decorrere dalla predetta data, vige nuovamente la legge regionale 24 agosto 1982, n. 58 (Finanziamento della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, concernente interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap).

Art. 11

(Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, individuate nell'allegato B di cui all'articolo 42 della l.r. 18/2013, sono integrate dalla seguente:

L.R. 8 gennaio 2001, n. 1 - art. 3 euro 20.000.000 per l'anno 2014 (UPB 1.11.1.20 - Interventi per favorire l'accesso al credito).

Art. 12

(Modificazione alla legge regionale 23 novembre 2009, n. 40)

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 (Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7), dopo le parole "l'indennità di accompagnamento," sono aggiunte le seguenti: "la speciale indennità o l'indennità di comunicazione,".

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2014/2016. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 13

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2014/2016 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

1) UPB 0.00.00.00 "Avanzo di amministrazione"

anno 2014 euro 59.292.918,82;

2) UPB 1.01.02.60 "Altre entrate di tributi erariali"

anno 2014 euro 11.206.589,77;

3) UPB 1.03.03.80 "Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari"

anno 2014 euro 26.504.941,68.

2. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2014/2016 è apportata la seguente variazione in diminuzione:

1) UPB 1.02.04.10 "Trasferimenti U.E. relativi a programmi di cooperazione territoriale, FSE e FESR"

anno 2014 euro 119.283,06.

Art. 14

(Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata)

1. I fondi derivanti da assegnazioni europee o statali e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2013 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a euro 32.224.136,23 quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato A.

2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), ammontano a complessivi euro 27.725.966,90 quali risultano analiticamente nella colonna B dell'allegato A.

3. I fondi di cui al comma 1, da attribuire con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2014, ammontano ad euro 4.498.169,33, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato A.

Art. 15

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2014/2016 sono apportate le seguenti variazioni per l'anno 2014, ad esclusione di quelle già effettuate con atto amministrativo, di cui alla colonna B dell'allegato A:

a) in aumento di euro 69.278.483,37 (comprensive dei fondi di cui all'articolo 14, comma 3, come indicato analiticamente nell'allegato B);

b) in diminuzione di euro 119.283, 06 (UPB 1.11.9.21 "Programmi di cooperazione territoriale 2007-2013").

Art. 16

(Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere)

1. Il quadro delle variazioni e la dimostrazione della copertura del maggior onere di euro 96.885.167,21 per l'anno 2014 derivante dalla presente legge è evidenziato nel modo seguente:

VARIAZIONI PARTE ENTRATA

In aumento

(Art. 12 c. 1)

anno 2014

euro

97.004.450,27

In diminuzione (Art. 12 c. 2)

anno 2014

euro

119.283,06

Totale variazioni entrata

anno 2014

euro

96.885.167,21

VARIAZIONI PARTE

SPESA

Con atto amministrativo derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata

(art. 13 c. 2)

anno 2014

euro

27.725.966,90

In aumento

(art. 14 c. 1 lett. a)

anno 2014

euro

69.278.483,37

In diminuzione

(art. 14 c. 1 lett. b)

anno 2014

euro

119.283,06

Totale variazioni spesa

anno 2014

euro

96.885.167,21

Art. 17

(Modificazione alla l.r. 19/2013)

1. A seguito della variazione disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), sull'UPB 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente), all'allegato 2 alla l.r. 19/2013, relativo all'elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali di parte corrente, è apportata la seguente modificazione:

"A SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE

1. Partecipazione della Regione all'Expo Universale di Milano 2015:

anno 2014: euro 600.000".

Art. 18

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Il limite di spesa relativo alla dotazione organica di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), della l.r. 18/2013 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta regionale è ridotto per l'anno 2014 di 35.000 euro. Conseguentemente sono ridotti, di pari importo, il limite di cui alla stessa lettera per il personale amministrato dalla Giunta regionale e il limite complessivo di spesa relativo alla dotazione organica di cui all'articolo 13, comma 4, della l.r. 18/2013 (UPB 1.2.1.10 - Trattamento economico del personale regionale).

2. L'autorizzazione di spesa relativa alla gestione e al funzionamento della Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 13, comma 9, della l.r. 18/2013 è incrementata di 35.000 euro per l'anno 2014 (UPB 1.03.01.11 - Comitati e commissioni - parz.).

3. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.