Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 - Testo vigente

Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4

Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2. (*)

(B.U. 2 marzo 2010, n. 9)

Capo I

Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di sostenere la spesa delle famiglie valdostane per l'elevato fabbisogno energetico connesso alla vita in ambiente montano, la presente legge disciplina gli interventi regionali a sostegno dei costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica da parte dei titolari di utenze domestiche destinate ad abitazione principale, come risultanti dalla residenza anagrafica, ubicate in Valle d'Aosta.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono nella concessione di un contributo annuale per l'acquisto di energia elettrica.(1)

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Hanno diritto al contributo annuale, nella misura indicata all'articolo 3, comma 2, gli utenti che acquistano energia elettrica, fino ad un limite massimo di 6 kW nominali di potenza impegnata. (2)

2. Il limite di cui al comma 1 è derogabile qualora gli utenti comprovino, allegando idonea documentazione, che la maggior potenza è necessaria al funzionamento di apparecchiature sanitarie e di mobilità ad uso di soggetti diversamente abili o di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il mantenimento in vita di persone che versano in gravi condizioni di salute.

Art. 3

(Concessione del contributo) (3)

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di sviluppo del settore energetico, di seguito denominata struttura competente, apposita domanda, conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e a comunicare per iscritto, senza ritardo, ogni mutamento dei predetti requisiti.

2. L'importo del contributo è pari al 30 per cento della spesa complessiva sostenuta nel corso dell'anno per la componente energia determinata periodicamente, nell'ambito del prezzo di riferimento, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2bis. A far data dal 1° gennaio 2014, il contributo è concedibile a condizione che l'importo del medesimo sia almeno pari, per l'intera annualità, a euro 15. Per le annualità 2012 e 2013, l'erogazione del contributo è posticipata all'anno successivo qualora l'importo concedibile, per ogni singola annualità, risulti inferiore a euro 15; nel caso in cui l'importo sommato dei contributi spettanti per le due annualità sia inferiore a euro 15, i contributi sono cumulati e concessi in un'unica soluzione. (4)

3. Il contributo è direttamente erogato ai beneficiari ed è calcolato sulla base dei dati, relativi al consumo di ciascun richiedente, trasmessi alla struttura competente dalle società di distribuzione di energia elettrica operanti sul territorio regionale.

4. Le modalità e la frequenza di trasmissione dei dati di cui al comma 3 sono stabilite con apposita convenzione, il cui schema-tipo è approvato con deliberazione della Giunta regionale. La convenzione quantifica inoltre gli oneri, che sono posti a carico del bilancio regionale, per la compensazione delle attività di elaborazione e di trasmissione dei dati stessi.

Art. 3bis

(Revoca e decadenza) (5)

1. I contributi di cui alla presente legge sono revocati qualora dai controlli effettuati dalla struttura competente, anche a campione, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. In caso di revoca, il contributo percepito è restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo.

3. Qualora i contributi di cui alla presente legge non siano stati riscossi entro i nove mesi successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione, i soggetti beneficiari decadono dal diritto di riscossione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contributi concessi a sostegno dei costi sostenuti a decorrere dall'anno 2012.

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Fatta salva la diversa volontà da parte delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, da comunicare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovate per tre anni, a far data dal 1° gennaio 2010, le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 38, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), e 8 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese). In tal caso, sono fatte salve le domande già presentate alle predette imprese e lo sconto di cui all'articolo 2, comma 1, è applicato a far data dal 1° gennaio 2010 mediante accredito effettuato non oltre la terza bolletta successiva alla medesima data.

2. In deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lo sconto di cui all'articolo 1, comma 2, si applica, a far data dal 1° gennaio 2010, agli utenti che presentino la relativa domanda entro il 30 giugno 2010.

Art. 5

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 38 della l.r. 9/2008 e 8 della l.r. 1/2009.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unità previsionale di base 1.08.02.11 (Altri interventi di assistenza sociale) e al suo finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.16.02.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto E.3. (Contenimento dei costi dell'energia elettrica) dell'allegato 2/A al medesimo bilancio.

3. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.

Capo II

Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2, e disposizione finale

Art. 7

(Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2) (6)

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 24 ottobre 2011, n. 24.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 1 recitava:

"2. Gli interventi regionali consistono nel rimborso alle imprese fornitrici di energia elettrica degli oneri conseguenti all'applicazione di uno sconto pari al 30 per cento, direttamente praticato in bolletta, sul costo relativo alla componente energia, determinato periodicamente, nell'ambito del prezzo di riferimento, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.".

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 24 ottobre 2011, n. 24.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"1. Hanno diritto allo sconto in bolletta, nella misura indicata all'articolo 1, gli utenti che acquistano energia elettrica, fino ad un limite massimo di 6 kW nominali di potenza impegnata, da imprese che svolgono attività di vendita sul mercato valdostano e che hanno stipulato con la Regione apposita convenzione, regolante i rapporti reciproci, sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

(3) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 24 ottobre 2011, n. 24.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"(Applicazione dello sconto)

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare alle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, apposita domanda conforme al modello, approvato con deliberazione della Giunta regionale, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e a comunicare per iscritto, senza ritardo, ogni mutamento dei predetti requisiti.

2. Le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, riconoscono il beneficio con decorrenza dalla data della domanda, mediante accredito effettuato non oltre la terza bolletta successiva alla medesima data.".

(4) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 18 dicembre 2013, n. 20.

(5) Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2014, n.16.

(6) Modifica l'art. 4 della L.R. 18 gennaio 2010, n. 2.