Legge regionale 23 novembre 2009, n. 39 - Testo vigente

Legge regionale 23 novembre 2009, n. 39

Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 24 ottobre 1997, n. 34 (Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche).

(B.U. 9 dicembre 2009, n. 49)

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 14bis)

1. (1)

2. (2)

Art. 2

(Modificazione all'articolo 18) (3)

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 25)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 4/1995 č abrogata.

2. (4)

Art. 4

(Modificazione all'articolo 30) (5)

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 33)

1. (6)

2. Il comma 7 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 č abrogato.

3. (7)

4. (8)

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 34)

1. (9)

2. (10)

3. (11)

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 35)

1. (12)

2. (13)

3. (14)

Art. 8

(Modificazione all'articolo 37) (15)

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 41)

1. (16)

2. (17)

3. (18)

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 53)

1. (19)

2. (20)

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 54)

1. (21)

2. (22)

3. (23)

Art. 12

(Modificazioni all'articolo 59)

1. (24)

2. (25)

3. (26)

Art. 13

(Modificazione all'articolo 60) (27)

Art. 14

(Modificazione all'articolo 62) (28)

Art. 15

(Modificazione all'articolo 73)

1. Il comma 2 dell'articolo 73 della l.r. 4/1995 č abrogato.

Art. 16

(Inserimento dell'articolo 81bis) (29)

Art. 17

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le parole "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Presidente della Regione" comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

2. Le parole "Presidenza della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Presidenza della Regione" comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

3. Le parole "Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "competente struttura regionale" comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

Art. 18

(Allegati) (30)

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 1997, N. 34

Art. 19

(Modificazioni all'articolo 3)

1. (31)

2. (32)

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni comunali successive all'entrata in vigore della stessa.

Art. 21

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Sostituisce la rubrica dell'art. 14bis della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(2) Inserisce il comma 2bis all'art. 14bis della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(3) Modifica il comma 3 dell'art. 18 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(4) Aggiunge il comma 1bis all'art. 25 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(5) Modifica il comma 2 dell'art. 30 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(6) Sostituisce il comma 5 dell'art. 33 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(7) Modifica il comma 8 dell'art. 33 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(8) Sostituisce il comma 10 dell'art. 33 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(9) Sostituisce il comma 4 dell'art. 34 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(10) Modifica il comma 6 dell'art. 34 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(11) Sostituisce il comma 8 dell'art. 34 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(12) Modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 35 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(13) Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 35 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(14) Aggiunge la lettera gbis) al comma 1 dell'art. 35 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(15) Modifica il comma 1 dell'art. 37 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(16) Sostituisce il comma 1 dell'art. 41 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(17) Sostituisce il comma 2 dell'art. 41 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(18) Modifica il comma 8 dell'art. 41 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(19) Sostituisce il comma 3 dell'art. 53 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(20) Modifica il comma 7 dell'art. 53 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(21) Modifica il comma 2 dell'art. 54 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(22) Modifica il comma 3 dell'art. 54 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(23) Modifica il comma 10 dell'art. 54 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(24) Modifica il comma 2 dell'art. 59 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(25) Modifica il comma 3 dell'art. 59 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(26) Modifica il comma 9 dell'art. 59 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(27) Sostituisce il comma 2 dell'art. 60 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(28) Modifica il comma 3 dell'art. 62 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(29) Inserisce l'art. 81bis alla L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(30) Sostituisce gli allegati A e B alla L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(31) Modifica la lettera n) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 24 ottobre 1997, n. 34.

(32) Modifica la lettera o) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 24 ottobre 1997, n. 34.