Legge regionale 3 luglio 1989, n. 39 - Testo vigente

Legge regionale 3 luglio 1989, n. 39

Determinazione del contributo annuo di gestione di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36, da attribuire all'Istituto Regionale Bartolomeo Gervasone a decorrere dall'anno 1989(*).

(B.U. 11 luglio 1989, n. 31).

Art. 1.

1. Il contributo annuo di gestione di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36, da attribuire all'Istituto Regionale Bartolomeo Gervasone č fissato, a decorrere dall'anno finanziario 1989, in lire 100.000.000.

Art. 2.

1. L'onere annuo di lire 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverą sul capitolo 43870 (contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto Gervasone) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede, per l'anno 1989, mediante prelievo della somma di lire 100.000.000 del capitolo 50000 - fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989; per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per lire 200.000.000 delle risorse disponibili al programma 2- 2- 4- 02 " istruzione e cultura - funzionamento scuole (acquisto beni e servizi) " del bilancio pluriennale della Regione 1989-1991.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 100.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 43870 Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto Gervasone

LR 30 luglio 1986, n. 36

LR 3 luglio 1989, n. 39

L. 100.000.000

(*) La legge regionale 9 agosto 1996, n. 24 ha sostituito la denominazione dell'Istituto con "Istituto regionale Adolfo Gervasone"