Legge regionale 31 maggio 1983, n. 39 - Testo storico

Legge regionale n. 39 del 31 05 1983

Bollettino ufficiale 10 6 1983 n. 12

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: "Ordinamento delle guide e portatori alpini in Valle d’Aosta".

Art. 1

Nella LR n. 39/ 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, la denominazione di "portatore alpino" è sostituita da quella di "aspirante guida alpina".

Ogni riferimento ai portatori alpini contenuto nella legge, nei regolamenti dell’Unione Valdostana guide di alta montagna e nelle deliberazioni della Regione Valle d’Aosta va inteso come relativo agli aspiranti guide alpine.

Le società locali di guide e portatori alpini di cui all’articolo 10 della LR n. 39/75, come modificato dalla LR n. 29/1979, assumono la denominazione in società locali di guide e aspiranti guide alpine.

Art. 2

L’articolo 2 bis della LR n. 39/ 1975, aggiunto con LR n. 29/ 1979 è sostituito dal seguente:

"L’esercizio saltuario della professione da parte di guide o aspiranti guide provenienti con i loro clienti da altre regioni o dall’estero, non è soggetto all’autorizzazione di cui all’articolo 2, purché si tratti di persone autorizzate ai sensi di legge dello Stato, di altre Regioni o Provincie Autonome, o dello Stato estero di provenienza, ma è in ogni caso subordinato all’osservanza delle norme di cui ai successivi artt. 5 e 6".

L’articolo 6 della LR n. 39/ 1975 è sostituito dal seguente:

"Le tariffe per le prestazioni professionali della guida e dell’aspirante guida in Valle d’Aosta sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, su proposta dell’Unione Valdostana guide di alta montagna.

Esse sono vincolanti per tutte le guide e aspiranti guide alpine esercenti, anche occasionalmente, in Valle d’Aosta".

Art. 3

La lettera g) dell’articolo 3 della LR 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dalla seguente:

" g) età minima di 18 anni per le aspiranti guide, di ventitré anni per le guide ".

Art. 4

Il settimo comma dell’articolo 8 della LR n. 39/1975, come modificato dalla LR n. 29/ 1979, è sostituito dal seguente:

" Parimenti non possono far parte dell’Unione le guide e le aspiranti guide i quali non ottemperino all’obbligo di frequentare, almeno ogni triennio, e salvo impedimenti derivanti da forza maggiore, riconosciuti dall’Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, un corso di aggiornamento e perfezionamento organizzato a norma della lettera a) del secondo comma dell’articolo 9.

Detto obbligo cessa al compimento del 50° anno di età ".

Art. 5

Al secondo comma dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente lettera:

" h) può stipulare polizze di assicurazione collettiva, a favore delle guide e aspiranti guide iscritte all’Unione, per la corresponsione di somme " una tantum " in caso di morte o invalidità permanente conseguenti a infortunio in servizio ".

Art. 6

L’articolo 12 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

" Articolo 12

(Provvidenze a favore di guide e aspiranti guide e loro familiari)

Le guide e aspiranti guide, iscritte all’Unione valdostana guide di alta montagna e che si trovino nelle condizioni di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15 della presente legge, beneficiano delle seguenti provvidenze, a carico della Regione:

a) assegni annuali di anzianità

b) assegni annuali di invalidità permanente, ordinari e speciali.

In caso di morte delle guide o aspiranti guide, i familiari che si trovano nelle condizioni di cui al successivo articolo 15 beneficiano di assegni annuali di reversibilità ".

Art. 7

I commi quarto e quinto dell’articolo 13 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppressi.

Art. 8

I commi terzo, quarto e quinto dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppressi.

Il comma sesto dell’articolo 16 predetto è sostituito dal seguente:

" A partire dal primo gennaio 1976, sono computati come periodi di anzianità di esercizio della professione utili ai fini del conseguimento degli assegni di cui agli articoli 13, 14 e 15 esclusivamente i periodi nei quali la guida o l’aspirante guida è stata iscritta alla UVGAM "

Art. 9

L’articolo 17 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.

Art. 10

La lettera d) del primo comma dell’articolo 18 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

" d) eroga un contributo a favore dell’Unione valdostana guide di alta montagna in misura non superiore all’ottanta per cento dell’importo dei premi relativi alle polizze di assicurazione di cui all’articolo 9, lettera h), della presente legge ".

Art. 11

A decorrere dall’anno 1983 l’ammontare degli assegni di anzianità, è stabilito in annue lire 1 milione 500.000 (unmilionecinquecentomila); la medesima cifra costituisce la base per la determinazione, ai sensi di legge, degli assegni di invalidità e di reversibilità.

A decorrere dallo stesso anno 1983 le provvidenze di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, sono assunte a totale carico della Regione e sono concesse con delibera della Giunta regionale, su proposta dello Assessore al turismo, urbanistica e beni culturali, sentito il parere dell’Unione valdostana guide di alta montagna.

Le domande per l’ottenimento delle provvidenze di cui al comma precedente, redatte in carta libera e indirizzate al Presidente della Giunta regionale, devono essere presentate all’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, che provvede, d’intesa con l’Unione valdostana guide di alta montagna, alla necessaria istruttoria.

Coloro che, alla data del 31 dicembre 1982, risultavano intestatari di una delle provvidenze di cui ai citati articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, continuano a beneficiarne nelle misure stabilite del presente articolo e sono dispensati dal presentare la domanda di cui al comma precedente.

Gli assegni di cui ai citati articoli 13, 14 e 15 sono erogati con cadenza annuale, con riferimento al periodo primo gennaio 31 dicembre di ogni anno.

Gli assegni di anzianità e gli assegni ordinari e speciali di invalidità decorrono dall’anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Gli assegni di reversibilità e loro eventuali successive modifiche decorrono dall’anno successivo a quello in cui è avvenuto il decesso.

Art. 12

A decorrere dall’esercizio 1984 gli oneri derivanti dall’applicazione degli artt. 5, 6, 10 e 11 della presente legge nonché dell’articolo 18, lettera a), b) e c) della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni, saranno determinati con la legge finanziaria, di cui all’articolo 19 della legge 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 13

Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge valutati in complessive annue L. 180.000.000 graveranno:

quanto a L. 150.000.000 sul capitolo 37300

quanto a L. 30.000.000 sull’istituendo capitolo 37310 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l’anno 1983 mediante prelievo di L. 180 milioni dal capitolo 50150 (Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento) sullo stanziamento iscritto all’allegato n. 8 - Settore I - relativo al collegamento autostradale Aosta - Courmayeur, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983.

- per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 360.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.2.12. " Interventi promozionali per il Turismo " del bilancio pluriennale 1983/1985.

Art. 14

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Capitolo 50150 - " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento " L. 180.000.000

Variazioni in aumento

Capitolo 37300 - (la cui denominazione viene così modificata): " Spese per la concessione di assegni di anzianità, invalidità e reversibilità a favore di guide e loro superstiti "

LR 11 agosto 1975, n. 39

LR 8 maggio 1979, n. 29

LR 31 maggio 1983, n. 39 L. 150.000.000

Settore II - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.12 - " Interventi promozionali per il turismo "

Capitolo 37310 - (di nuova istituzione) " Contributi all’Unione valdostana guide di alta montagna per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell’Unione stessa " L. 30.000.000

Totale in aumento L. 180.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.