Legge regionale 31 maggio 1983, n. 38 - Testo storico

Legge regionale n. 38 del 31 05 1983

Bollettino ufficiale 10 6 1983 n. 12

Istituzione del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco volontari.

Art. 1

(Istituzione e compiti del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco Volontari)

È istituito il corpo regionale dei Vigili del Fuoco Volontari.

Al corpo regionale dei Vigili del Fuoco Volontari sono attribuiti i compiti di prevenzione e d’estinzione degli incendi, i servizi tecnici urgenti per la tutela dell’incolumità delle persone e per la preservazione dei beni.

I compiti di cui al comma precedente sono esercitati in ausilio ed in collaborazione con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco competente nel territorio della Valle d’Aosta.

Art. 2

(Personale del Corpo)

Il personale del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco Volontari è composto da:

- Capi - distaccamento volontari;

- Capi - squadra volontari;

- Vigili del Fuoco volontari.

Il personale stesso non è vincolato da rapporto d’impiego, è chiamato a prestare servizio ogni qualvolta se ne presenti la necessità ed è soggetto agli obblighi della presente legge.

Art. 3

(Competenza generale del Presidente della Giunta)

Tutti gli atti aventi ad oggetto il personale di cui alla presente legge sono di competenza del Presidente della Giunta regionale.

Art. 4

(Reclutamento)

I Vigili volontari sono reclutati, su domanda, fra i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età compresa tra i 18 e 65 anni;

b) avere assolto, in rapporto alle diverse età, agli obblighi scolastici;

c) idoneità fisica accertata dall’Ufficiale sanitario del Comune di residenza;

d) residenza in un Comune del distaccamento del quale l’interessato chiede di far parte; e) non aver riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi né essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

f) non aver subito la dichiarazione di decadenza da Vigile volontario da almeno tre anni.

Art. 5

(Dichiarazione di decadenza)

La nomina decade ove l’interessato non abbia frequentato con profitto le esercitazioni disposte, ordinariamente ogni mese, dagli organi competenti, per un numero di volte non inferiore alla metà, con arrotondamento per eccesso, di quello totale nel corso di un anno.

La decadenza non opera quando il mancato raggiungimento del numero minimo prescritto di esercitazioni da frequentare dipende da documentate cause di forza maggiore.

Decade, altresì, dalla nomina il personale che, senza giustificato motivo, rifiuta di partecipare a una operazione di soccorso.

Art. 6

(Nomina a capo - distaccamento)

Per coordinare il funzionamento e dirigere gli interventi nei distaccamenti è istituito l’incarico di Capo - distaccamento.

L’incarico viene conferito dal Presidente della Giunta regionale a un volontario avente qualifica di capo squadra, su proposta del Sindaco del Comune interessato (o dei Sindaci nel caso di distaccamento intercomunale) il quale è tenuto a consultare i vigili componenti del distaccamento e il Comandante appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, competente nel territorio della Valle d’Aosta.

L’incarico di capo - distaccamento è triennale ed è rinnovabile.

L’incarico è revocabile dal Presidente della Giunta regionale su proposta del Sindaco (dei Sindaci nel caso di distaccamento intercomunale) sentiti i vigili componenti del distaccamento e il Comandante appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, competente nel territorio della Valle d’Aosta.

Art. 7

(Nomina a Capo - Squadra)

I Vigili del Fuoco, con almeno 6 anni di anzianità nella qualifica, possono essere ammessi a frequentare un corso teorico - pratico per allievi capi - squadra presso le scuole antincendi o altra organizzazione qualificata. I vigili risultati idonei al termine del corso predetto partecipano al concorso per la nomina a Capo - squadra, che sarà bandito almeno ogni due anni, con decreto del Presidente della Giunta.

Art. 8

(Iscrizione nel Corpo dei Vigili volontari direttamente con la qualifica di capo - squadra)

Sono iscritti nel Corpo regionale dei Vigili del fuoco volontari direttamente con la qualifica di capo - squadra coloro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 4 della presente legge, appartengano ad una delle seguenti categorie:

a) personale volontario del Corpo nazionale Vigili del fuoco con qualifica non inferiore a capo - squadra;

b) coloro che, avendo prestato servizio di leva nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi della legge dello Stato 13 ottobre 1950, n. 913, hanno svolto servizio volontario negli ultimi sei anni;

c) ex - permanenti del Corpo nazionale Vigili del fuoco che abbiano superato il periodo di prova. L’effettiva prestazione del servizio di cui al punto b) deve risultare da dichiarazione del Sindaco del Comune interessato o del Comandante dei Vigili del fuoco appartenente al Corpo nazionale e competente per territorio.

Art. 9

(Chiamata in servizio)

In occasione di pubbliche calamità, di emergenze od altre particolari necessità, il Presidente della Giunta regionale può chiamare, in servizio temporaneo, i vigili volontari e destinarli in qualsiasi località della Regione. In tale caso il datore di lavoro, le amministrazioni, gli istituti ed enti indicati nell’ultimo comma dell’articolo 70 della legge dello Stato 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall’articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, hanno l’obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti, ai quali deve essere, comunque, conservato il posto occupato.

Art. 10

(Inapplicabilità delle disposizioni negli infortuni sul lavoro)

Durante lo svolgimento del servizio di istituto, al personale del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco volontari non si applicano le disposizioni di cui al DPR 27 aprile 1955, n. 547.

Art. 11

(Cessazione dal servizio)

Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento del 65° anno di età o per perduta idoneità al servizio di soccorso o per dimissioni volontarie e per altre cause previste dalla presente legge.

Art. 12

(Indennità oraria)

Il personale volontario ha diritto per ogni intervento nelle operazioni di spegnimento degli incendi o nelle attività per l’incolumità delle persone e preservazione dei beni o per la partecipazione a corsi di addestramento o esercitazioni a carattere professionale autorizzati dalla Giunta regionale, ad un compenso orario ragguagliato a quello del personale regionale appartenente al terzo livello per i vigili, al quarto livello per i capisquadra ed al quinto livello per i capidistaccamento.

Compete al capodistaccamento trasmettere agli uffici della Presidenza della Giunta regionale l’elenco del personale intervenuto, con indicazione per ciascuno del numero di ore di servizio prestate.

I compensi sono a carico del bilancio regionale.

Art. 13

(Distaccamenti periferici)

Il distaccamento è costituito da un contingente periferico di Vigili del Fuoco Volontari.

Il Presidente della Giunta regionale individua, sentiti i Sindaci e il Comandante appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, competente nel territorio della Valle d’Aosta, il numero, la sede e la circoscrizione territoriale dei distaccamenti, tenendo conto, ove possibile, della divisione del territorio regionale nei singoli Comuni.

Nell’ambito di ogni distaccamento sono istituite, secondo le esigenze locali, una o più squadre.

Art. 14

(Direzione degli interventi)

Nel territorio di ogni distaccamento di personale volontario la direzione degli interventi spetta al Capo distaccamento, di cui all’articolo 6, fintantoché non intervenga personale qualificato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Altro personale volontario, eventualmente accorso da distaccamenti diversi, opera sotto la direzione del Capo di distaccamento nel cui territorio si svolge l’intervento.

Art. 15

(Dotazione materiale)

Il Capo distaccamento ha in carico il materiale in dotazione al distaccamento, che sarà oggetto di successiva regolamentazione.

Il materiale potrà essere suddiviso tra le varie squadre e, in questo caso, la relativa responsabilità ricade su persona appositamente incaricata.

Art. 16

(Coordinamento con il servizio antincendi boschivi)

Nel caso di incendi esclusivamente boschivi i Vigili del Fuoco Volontari intervenuti di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale, operano secondo le direttive generali dell’organo forestale competente e sotto la diretta responsabilità dei propri superiori se presenti.

Nel caso invece di incendi che minacciano l’incolumità delle persone o la rovina di edifici la direzione delle operazioni passa ai Vigili del Fuoco con cui i reparti dell’organo forestale sono tenuti a collaborare.

Si applicano in tale caso le disposizioni di cui al precedente articolo 14.

Art. 17

(Gratuità dei servizi)

I servizi prestati dal Corpo regionale dei Vigili del Fuoco Volontari sono gratuiti per i soggetti nei cui confronti sono esercitati.

Art. 18

(Assicurazioni)

L’Amministrazione regionale provvede all’assicurazione di tutto il personale del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco Volontari contro gli infortuni accaduti in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio, da accertarsi a norma di legge.

I massimali sono determinati con provvedimento della Giunta regionale in modo da garantire un trattamento previdenziale in ogni caso non inferiore a quello previsto per i volontari appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sono estese al personale del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco e alle loro famiglie le provvidenze previste dalle leggi dello Stato 27 ottobre 1973, n. 629 e 13 agosto 1980, n. 466.

Art. 19

(Norme finanziarie)

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in annue Lire 200.000.000 graverà sul capitolo 24000, di nuova istituzione, della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l’anno 1983 mediante riduzione di Lire 200.000.000 dello stanziamento del capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese correnti " (Allegato n. 8 - spese di funzionamento istituzionale) del bilancio di previsione per l’esercizio 1983, che presenta la necessaria disponibilità.

- per gli anni 1984- 1985 mediante utilizzo per Lire 400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma " 2.1.2. Interventi a carattere generale - Altri interventi " del bilancio pluriennale 1983-1985. A decorrere dall’anno 1984, gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 20

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese correnti " L. 200.000.000

in aumento

Programma 2.1.2. - Interventi a carattere generale - Altri interventi.

Cap. 24000 (di nuova istituzione) " Spese per il personale del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco volontari LR 31 maggio 1983 n. 38 L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.