Legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 - Testo vigente

Legge regionale 24 novembre 1997, n. 37

Disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

(B.U. 28 novembre 1997, n. 55).

(Abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 29 marzo 2018, n. 7)

[Art. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina la vigilanza e il controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), previsti dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia).

Art. 2.

(Vigilanza).

1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza:

a) il Direttore generale dell'ARPA deve fornire alla Presidenza della Giunta regionale, nei tempi dalla stessa stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richiesti;

b) il Presidente della Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche presso gli uffici e i servizi dell'ARPA.

Art. 3

(Atti soggetti ad approvazione della Giunta regionale) (1)

1. Sono soggetti all'approvazione preventiva da parte della Giunta regionale i seguenti atti dell'ARPA :

a) bilancio di previsione;

b) assestamenti e variazioni di bilancio;

c) conto consuntivo;

d) modifiche della pianta organica.

2. Gli atti soggetti all'approvazione della Giunta regionale non possono essere dichiarati immediatamente eseguibili.

Art. 4.

(Termini per l'esercizio del controllo).

1. La Giunta regionale esercita il controllo di cui all'art. 3, commi 1 e 2, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, anche in forma di silenzio-assenso.

2. I provvedimenti diventano definitivi:

a) quando sono approvati;

b) qualora entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto la Giunta regionale non abbia provveduto al suo annullamento.

Art. 5.

(Procedure di approvazione).

1. Gli atti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, in duplice copia, alla struttura regionale competente, individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata struttura regionale competente.

2. Del ricevimento degli atti da parte della struttura regionale competente è dato tempestivo avviso all'ARPA con l'esatta indicazione della data di arrivo; da tale data decorrono i termini per l'esame da parte della Giunta regionale.

Art. 6.

(Modalità di controllo).

1. L'istruttoria sugli atti dell'ARPA di cui all'art. 3, commi 1 e 2, è predisposta dalla struttura regionale competente che, in materie non di propria competenza, si avvale della collaborazione delle altre strutture dell'Amministrazione regionale.

2. La struttura regionale competente può richiedere direttamente all'ARPA informazioni o chiarimenti sugli atti soggetti a controllo.

3. I chiarimenti e gli eventuali elementi integrativi devono essere forniti entro venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

4. La richiesta di chiarimenti interrompe i termini per l'esercizio del controllo una sola volta.

5. Le decisioni della Giunta regionale sono comunicate all'ARPA a cura della struttura regionale competente.

Art. 7.

(Atti non soggetti a controllo).

1. Gli atti non soggetti a controllo, tranne quelli che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, il Direttore generale dell'ARPA decida volontariamente di sottoporre a controllo, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

2. Gli atti di cui al comma 1 possono essere dichiarati immediatamente eseguibili per specifiche ragioni d'urgenza da motivare nel provvedimento.

Art. 8.

(Pubblicazione degli atti).

1. Tutti gli atti dell'ARPA sono pubblicati all'albo entro otto giorni dalla loro adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.

Art. 9.

(Invio degli atti) (1).

1. Tutti gli atti dell'ARPA sono inviati, per conoscenza, entro dieci giorni dall'adozione, al Collegio dei revisori dei conti di cui al Capo III della l.r. 41/1995.

2. Entro il termine di cui al comma 1, inoltre, l'ARPA provvede ad inviare alla struttura regionale competente un elenco riportante l'oggetto dei provvedimenti adottati dal Direttore generale. E' facoltà della Regione richiedere, entro 10 giorni dal ricevimento dell'elenco, copia integrale di provvedimenti.

Art. 10.

(2).

Art. 11.

(Vigilanza sull'attività e sui risultati di gestione) (1).

1. L'attività ed i risultati di gestione dell'ARPA sono soggetti alla vigilanza della Giunta regionale.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui al comma 1, entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta regionale approva gli obiettivi tecnici, gestionali e amministrativi che devono essere raggiunti dall'ARPA nell'anno successivo. La valutazione del raggiungimento di tali obiettivi avviene entro il bimestre successivo alla fine di ogni anno solare, sulla base dei criteri definiti con la deliberazione di approvazione degli obiettivi. Il raggiungimento degli obiettivi costituisce altresì elemento di valutazione dell'attività del Direttore generale anche ai fini dell'attribuzione del compenso aggiuntivo previsto dal contratto di lavoro.

Art. 12.

(Controllo sostitutivo).

1. In caso di ritardo o di inadempimento da parte dell'ARPA nell'attuazione di atti di indirizzo, di direttive vincolanti regionali, o di mancato adeguamento ai rilievi sul controllo dell'attività e dei risultati di gestione, nonché in tutti i casi di inadempienza ad obblighi di legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

2. Le spese per l'invio del commissario sono sostenute dall'ARPA salvo rivalsa a carico del Direttore generale o dei dipendenti eventualmente responsabili.

Art. 13.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

(2) Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.]